Il Ministero del Lavoro ha precisato, in una risposta ad interpello formulato dall’Assosomm pubblicata il 17 aprile scorso, che il contributo addizionale dell’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di cui all’art. 2, comma 28 della L. n. 92/2012 (Riforma Fornero) risulta applicabile nei confronti dei datori di lavoro che assumono con contratto a termine ex D.Lgs. n. 368/2001, con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, nonché mediante somministrazione di lavoro a termine.
Il chiarimento si è reso necessario stante la lettera della norma che fa riferimento, per l’attribuzione del contributo addizionale, ai contratti di lavoro subordinato “non a tempo indeterminato”.
Pertanto si evincerebbe che il contributo costituisce regola per tutti i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, con esclusione delle tipologie espressamente e tassativamente previste dalla norma al comma 29 del medesimo articolo:
• lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
• lavoratori assunti a termine per attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
• apprendisti;
• lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m..
Con riferimento alla somministrazione di lavoro, il Dicastero ha poi ricordato che, a fronte dell’innalzamento dell’aliquota per i rapporti a tempo determinato, la Legge Fornero ha però previsto, per le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, una riduzione dell’1,4% dell’aliquota del 4% da versare a favore dei fondi bilaterali, passando pertanto al 2,6% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti a tempo determinato per l’attività di somministrazione.
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