Il manufatto realizzato sopra l’ultimo piano di un condominio che non rispetti il “decoro architettonico” va demolito anche se compatibile con l’aspetto architettonico complessivo dell’edificio.
Secondo la Corte di Cassazione la nozione di aspetto architettonico richiamata dall’art. 1127 c.c. (“I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l’aspetto architettonico dell’edificio ovvero diminuisce notevolmente l’aria o la luce dei piani sottostanti”.) non coincide con quella di decoro di cui all’art. 1120 c.c. (che è più restrittiva: “Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino”).
Nel caso esaminato dai giudici, il manufatto aggiunto alla preesistente costruzione, pur rispettando di massima l’aspetto architettonico ha comunque (essendo ben visibile dall’esterno) comportato un pregiudizio al decoro complessivo dell’edificio. “E’ vero che i due concetti esprimono fenomeni diversi ma in qualche modo come in questo caso l’uno non può prescindere dall’altro”.