E’ all’esame, in prima lettura, in sede referente, delle Commissioni riunite Lavori Pubblici e Territorio e Ambiente del Senato, il disegno di legge di conversione del Decreto legge 43/2013 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per EXPO 2015” (
DDL 576/S – Relatori, rispettivamente, il Sen. Stefano Esposito del Gruppo PD ed il Sen. Domenico De Siano del Gruppo PdL
).
Tra le principali misure previste si segnalano:
– Expo 2015 (art. 5)
Viene prevista – a modifica dell’art. 14 del DL 112/2008 convertito dalla L. 133/2008 – l’istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovraregionali presieduto dal Presidente della Regione Lombardia pro tempore nonché la nomina, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015. Questi esercita, tra l’altro, poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse, alla partecipazione degli Stati e degli Enti iscritti o al regolare svolgimento dell’Evento e può, ove necessario, provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della Regione Lombardia.
Viene, inoltre, disposto che ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture della Società Expo 2015 S.p.A. si applicano direttamente, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e della normativa comunitaria, le deroghe normative previste in materia di contratti pubblici per il Commissario delegato per gli interventi di Expo 2015. La medesima Società ha, altresì, facoltà di derogare gli artt. 93 e 140 del D.Lgs 163/2006 (Codice Appalti) in tema, rispettivamente, di livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori e di procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto nonché le disposizioni di cui al DM 161/2012 sull’utilizzazione delle terre e rocce da scavo.
Per le opere temporanee la Società può, inoltre, derogare all’applicazione dell’art. 127 del D.Lgs 163/2006 sulle funzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Possono, altresì, trovare applicazione per le procedure di affidamento da porre in essere da parte della Società: l’art. 59 in tema di accordi quadro, anche per i lavori diversi dalla manutenzione e l’art. 253, comma 20 -bis, sulla disciplina transitoria specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia, anche per i contratti sopra la soglia di rilevanza comunitaria e oltre la data del 31 dicembre 2013.
Le suddette disposizioni di deroga al Codice Appalti previste dal decreto possono applicarsi anche alle stazioni appaltanti relativamente alle opere strettamente funzionali all’Evento specificatamente indicate dal provvedimento.
Viene, inoltre, chiarito che nei giudizi che riguardano i provvedimenti e gli atti del Commissario Unico e le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Expo 2015 S.p.A., si applicano le disposizioni processuali di cui all’art. 125 del Dlgs 104/2010 sulle controversie relative a infrastrutture strategiche.
– Misure per le zone colpite dal terremoto del maggio 2012 (art. 6)
Viene ulteriormente prorogato dal 31 maggio 2013 al 31 dicembre 2014 il termine di scadenza dello stato di emergenza da ultimo previsto dall’art. 1 del DL 74/2012 e rideterminato al 15 giugno 2013 il termine per la presentazione della documentazione utile per l’accesso ai finanziamenti di cui all’art. 11, commi 7 e 7 bis del DL 174/2012. Lo stesso termine del 15 giugno 2013 si applica per l’accesso ai finanziamenti per il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dal 1° luglio 2013 al 30 settembre 2013.
– Misure per le zone colpite dal terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009 (artt. 7-8)
Al fine di assicurare la prosecuzione dell’assistenza alla popolazione colpita dal sisma viene, tra l’altro, riconosciuto il diritto al contributo per l’autonoma sistemazione o all’assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche nonché la possibilità di prorogare nel limite di due annualità, previo espresso assenso del proprietario, i contratti di locazione degli alloggi assegnati alla popolazione colpita.
Ai fini della prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie viene, tra l’altro, autorizzato il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le Forze Armate a continuare le operazioni di movimentazione e trasporto ai siti autorizzati dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale e da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione. Al riguardo, viene, inoltre, precisato che, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto, i suddetti materiali sono considerati rifiuti urbani e che non costituiscono rifiuto i beni di interesse architettonico, artistico e storico, i beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati.
Altre disposizioni riguardano misure per l’area industriale di Piombino e per la tutela dell’ambiente nel territorio del Comune di Palermo e della Regione Campania.