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DL 35/2013 sulle disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione (DDL 676/C).

Archivio

Sintesi parlamentare n. 19/C della settimana dal 6 maggio al 13 maggio 2013

14 Maggio 2013
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CAMERA DEI DEPUTATI
_______________________
 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
 
– Decreto legge n. 35 dell’8 aprile 2013 recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali” (DDL 676/C).
 
La Commissione Bilancio ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con numerose modifiche al testo del Governo.
 
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
 
Art.1, comma 1
Viene modificata la norma che dispone l’allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno per gli Enti locali per il 2013 per un importo complessivo di 5 miliardi di euro, ai fini del pagamento dei debiti di parte capitale degli Enti locali.
In particolare, viene precisato che rientrano nelle tipologie di debiti il cui pagamento viene escluso dai vincoli del patto, oltre ai debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012 e ai debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province ai comuni (entrambi già previsti nella formulazione originaria del decreto legge), i debiti di parte capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012, ovvero che presentavano alla medesima data i requisiti per il loro riconoscimento quali debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194 del D.Lgs 267/2000 (TUEL).
Emendamento 1.179 dei Relatori
 
Art.1, comma 3
Viene disposto che gli eventuali spazi finanziari non distribuiti sono attribuiti proporzionalmente agli enti locali per escludere dai vincoli del patto di stabilità interno i pagamenti effettuati prima del 9 aprile 2013 in relazione alla medesima tipologia di debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a valere sul patto di stabilità interno per effetto del periodo precedente sono utilizzati, nel corso del 2013, esclusivamente per sostenere pagamenti in conto capitale.
Viene, inoltre, introdotto il criterio cronologico per singolo comune ai fini della liquidazione dei pagamenti dei debiti di parte capitale degli enti locali.
Emendamento 1.181 dei Relatori e 1.20 a firma di parlamentari
 
Art.1, comma 14
In merito alla disposizione che prevede l’obbligo per gli enti locali di procedere alla immediata estinzione dei debiti pagati con le anticipazioni di liquidità successivamente all’atto di erogazione dell’anticipazione stessa, viene precisato che l’estinzione debba avvenire in ogni caso entro e non oltre 30 giorni dall’atto dell’erogazione. Riguardo all’obbligo degli enti locali a fornire alla Cassa depositi e prestiti formale certificazione dell’avvenuto pagamento e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili, viene specificato che la certificazione viene fornita alla Cassa dal responsabile finanziario dell’Ente.
Emendamento 1.78 a firma di parlamentari
 
Art.1, comma 15
Viene esteso da 30 a 60 giorni a partire dalla data di concessione dell’anticipazione di liquidità, il termine per la modifica del piano di riequilibrio da parte degli Enti locali che, avendo deliberato il ricorso alla procedura pluriennale di cui all’art. 243-ter del D.Lgs 267/2000, hanno chiesto alla Cassa depositi e prestiti l’anticipazione suddetta per il pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012.
Emendamenti 1.54; 1.97; 1.130 a firma di parlamentari
 
Art.1, commi aggiuntivi
Viene estesa l’esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno ai pagamenti di obbligazioni giuridiche di parte capitale verso terzi assunte alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel corso nel 2013 dagli enti locali e finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui all’art.1, commi 704 e 707, della L. 296/2006.
Emendamento 1.114 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
 
Articolo aggiuntivo
Viene ridefinita la dotazione complessiva del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, istituto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze che viene ridotta da 10 a 9,528 miliardi per l’anno 2013 e da 16 a 14,728 miliardi per l’anno 2014.
Conseguentemente, viene modificata la disciplina del patto di stabilità regionalizzato verticale introdotta dai commi 122-126 della Legge di stabilità per il 2013 (L. 228/2012) al fine di estendere al 2014 ed aumentare l’incentivazione statale a tale forma di flessibilità regionale del patto consentendo ai Comuni ed alle Province del territorio regionale di rimodulare gli obiettivi del patto di stabilità. Viene, inoltre, chiarito che gli spazi finanziari ceduti da ciascuna Regione sono ripartiti tra i Comuni e le Province al fine di favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte alla data del 31 dicembre 2012.
Emendamento 1.182 (nuova formulazione) dei Relatori
 
Art. 2, comma 2
Viene previsto un unico decreto, da adottarsi entro il 15 maggio 2013, con cui il Ministero dell’Economia provvederà a definire per ciascuna regione le somme da anticipare per il pagamento dei debiti non sanitari maturati al 31 dicembre 2012, sia per l’anno 2013, che per il 2014.
E’ stata, quindi, soppressa la previsione dell’adozione di un secondo decreto ministeriale relativo al 2014 (da adottarsi entro il 15 febbraio 2014).
Emendamento 2.69 dei Relatori
 
Articolo aggiuntivo
Ad integrazione dell’art. 1, comma 34-bis della L. 662/1996 (Legge Finanziaria 1997), viene incrementata, a decorrere dal 2013, l’efficienza del pagamento dell’acconto – del 70 per cento – sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale destinato al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, subordinandola al raggiungimento dell’Intesa in Conferenza Stato-Regioni.
Emendamento 3.03 dei Relatori
 
Art. 6, comma aggiuntivo
Viene autorizzato il Governo a promuovere la stipula di convenzioni con le associazioni di categoria del sistema creditizio aventi ad oggetto la creazione di sistemi di monitoraggio per verificare che la liquidità derivante dal pagamento dei crediti ceduti e dal recupero di risorse finanziarie da parte delle imprese sia impiegata a sostegno dell’economia reale e del sistema produttivo.
Viene previsto, altresì, che ogni dodici mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del decreto-legge, il Governo deve trasmettere alle Camere una relazione concernente le convenzioni sottoscritte e i risultati del monitoraggio.
Emendamento 6.6 a firma di parlamentari
 
Art. 6, comma aggiuntivo
Viene introdotta una norma con cui si prevede la facoltà di intervento sostitutivo dello Stato (ai sensi dell’art. 8 della legge n. 131/2003) in caso di inadempienza delle Regioni e degli enti locali in caso di mancata adozione dei provvedimenti e degli atti previsti dal provvedimento.
Emendamenti 6.10 e 6.46 a firma di parlamentari
 
Art. 6, comma aggiuntivo
Viene previsto che ai fini dei pagamenti dei debiti delle P.A., l’accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o di richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi una inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’art. 4 del DPR 207/2010, che prevedono, in particolare, il trattenimento dal certificato di pagamento dell’importo corrispondente all’inadempienza, con conseguente pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC, da parte di specifici soggetti, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Emendamenti 6.61 dei Relatori; 6.5; 6.29; 6.45; 6.48; 6.56 a firma di parlamentari
 
Art. 6, comma aggiuntivo
Viene previsto che i pagamenti effettuati dalle P.A. in favore degli enti, delle società o degli organismi a totale partecipazione pubblica sono prioritariamente destinati al pagamento dei debiti previsti dal decreto, nei confronti dei rispettivi creditori.
Emendamento 6.64 (nuova formulazione) dei Relatori
 
Art. 6, comma aggiuntivo
Viene modificato l’art. 6, comma 10 del DL 95/2012, convertito dalla L. 135/2012 con cui si dispone in via sperimentale per il triennio 2013-2015 l’obbligo da parte del dirigente responsabile di predisposizione – in relazione a ciascun impegno relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti – di un piano finanziario pluriennale sulla base del quale il medesimo soggetto ordina e paga le spese. Al riguardo, viene soppresso il riferimento a ciascun impegno “relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti”, attribuendo al suddetto piano finanziario carattere generale.
Emendamento 6.68 dei Relatori
 
Articolo aggiuntivo
A modifica dell’art. 253 del D.Lgs 163/2006 (Codice Appalti), viene introdotta una norma transitoria che consente all’esecutore dei lavori, fino al 31 dicembre 2015, di sospendere i lavori in caso di mancato pagamento da parte della stazione appaltante di un importo pari al 15 per cento dell’importo netto contrattuale (anziché al 25 per cento attualmente previsto).
Emendamenti 6.0.10; 6.0.1; 6.0.5 a firma di parlamentari
 
Art. 7, comma 6
Viene, tra l’altro, previsto che le P.A. possono indicare, per parte dei debiti, ovvero per la totalità di essi, in sede di comunicazione, la data prevista per il pagamento. Per tali debiti, la certificazione si intende rilasciata con apposizione della data di pagamento, anche ai fini della compensazione del credito. L’indicazione è possibile nei limiti degli spazi finanziari derivanti dalle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno disposte per gli enti locali e per le regioni e dalle anticipazioni di liquidità concesse a valere sul Fondo appositamente istituito dal provvedimento.
Emendamento 7.51 dei Relatori
 
Art. 7, comma 9
Con riferimento alla norma con cui si prevede che la Legge di stabilità per il 2014 può autorizzare il pagamento mediante assegnazione di titoli di Stato dei debiti delle P.A. che hanno formato oggetto di cessione da parte dei creditori nei confronti di banche od istituti finanziari, viene precisato che si deve trattare di debiti che hanno formato oggetto di cessioni pro-soluto perfezionate prima del 31 dicembre 2012.
Emendamento 7.18 a firma di parlamentari
 
Art. 7, commi aggiuntivi
Viene reso permanente l’obbligo di comunicazione da parte delle P.A. dell’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili attualmente previsto per il solo anno 2013, prevedendo che, a decorrere dal 1°gennaio 2014, tale comunicazioni deve avvenire per il tramite della piattaforma elettronica entro il 30 aprile dell’anno successivo e deve riguardare i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
Emendamento 7.47 a firma di parlamentari
 
Viene, inoltre, disposto che alla Nota di aggiornamento del DEF 2013 sia allegata una Relazione che dia conto dello stato di attuazione del decreto legge in oggetto. In particolare, la Relazione deve indicare lo stato dei pagamenti dei debiti effettuati dagli enti territoriali e dalle amministrazioni statali, gli esiti dell’attività di ricognizione svolta dalle P.A. nonché le iniziative eventualmente necessarie, da assumersi anche con la Legge di stabilità per il 2014, per il completamento del pagamento dei debiti delle P.A. maturati alla data del 31 dicembre 2012, inclusi i debiti fuori bilancio per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.
Emendamento 7.50 dei Relatori
 
Art. 9, comma 1 e comma aggiuntivo
Con riferimento alla disposizione sulle compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria, viene, tra l’altro, previsto che la procedura per le compensazioni avviene solo su specifica richiesta del creditore e che la sospensione dei pagamenti da parte delle PA in caso di inadempimento del contribuente all’obbligo tributario per oltre diecimila euro (articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/73) non si applica a coloro che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento dei debiti tributari (c.d. rateizzazione).
Emendamento 9.49 dei Relatori e subem. 0.9.49.1 e 0.9.49.4 a firma di parlamentari
 
Art. 9, commi aggiuntivi
Viene precisato, a modifica dell’art. 28-quater del DPR 602/1973, che le certificazioni di cui all’art.9, c. 3-bis e 3-ter. lett. b, del DL 185/2008, convertito dalla L. 2/2009, necessarie per le compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo recano la data prevista per il pagamento, sono emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica e sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.
Viene, inoltre, differito dal 30 aprile 2012 al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale devono essere state notificate le cartelle di pagamento per poter usufruire delle compensazioni con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazione, forniture e appalti.
Emendamento 9.50 dei Relatori
 
Art.9, comma aggiuntivo
Viene previsto che i soggetti creditori nei confronti della P.A., in sede di dichiarazione dei redditi, allegano un elenco, conforme a un modello da adottarsi con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d’imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per cessioni di beni e prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni, distinti in ragione di ente pubblico debitore.
Emendamento 9.42 a firma di parlamentari
 
Art. 10, comma 4
Vengono modificate le disposizioni previste dal testo in materia di IMU, prevedendo, in particolare, che il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente (anziché sulla base degli atti degli atti pubblicati alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta nel sito del federalismo fiscale). Viene, altresì, previsto che il versamento della seconda rata è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 ottobre (anziché 16 novembre) di ciascun anno di imposta. A tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio delle deliberazioni entro il 9 ottobre dello stesso anno (anziché 9 novembre). In caso di mancata pubblicazione entro il 16 ottobre si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
Emendamenti 10.96 e 10.54 a firma di parlamentari
 
Art. 10, comma aggiuntivo
Viene precisato che le disposizioni del testo in materia di TARES si applicano anche nel caso in cui il Comune abbia deliberato l’applicazione id una tariffa corrispettiva in luogo del tributo ai sensi dell’art.14, comma 29, del DL 201/2011, convertito dalla L214/2011.
Emendamento 10.125 a firma di parlamentari
 
Articolo aggiuntivo
Con una norma di interpretazione autentica viene prevista l’esclusione dal divieto di acquisto di immobili da parte delle PA per il 2013, previsto dall’art. 12, c. 1-quater, del DL 98 del 2011, delle procedure di acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate tramite espropriazioni per pubblica utilità.
Emendamento 10.0.4 a firma di parlamentari
 
Art. 12, comma 3
Con riguardo alla norma sulla copertura finanziaria che stabilisce una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero a copertura degli oneri connessi ai maggiori interessi del debito pubblico determinati dal provvedimento, vengono escluse dalle suddette riduzioni lineari, tra l’altro, gli stanziamenti relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento dell’Expo Milano oltre che gli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo e la coesione, previsti dal testo iniziale.
Emendamento 12.18 dei Relatori
 
Scheda emendamenti in Commissione
 
Il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica, concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica fissati con i documenti di programmazione finanziari aggiornati con la Relazione al Parlamento predisposta dal Governo ai sensi dell’art. 10-bis, c. 6, della L. 196/2009 su cui le Aule di Camera e Senato hanno approvato apposite Risoluzioni ed è volto a sbloccare il pagamento dei debiti pregressi della P.A. verso le imprese, cooperative e professionisti. A tal fine sono previste misure per liberare le risorse per i pagamenti per un importo totale di 40 miliardi di euro (20 miliardi nel 2013 e 20 miliardi nel 2014) senza superare il vincolo del 3% imposto dal Patto di stabilità e crescita.
 
Il decreto legge, che scade il 7 giugno 2013, passa ora all’esame dell’Aula.

 

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