Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali lo scorso 8 maggio, esaminando il ricorso di un’impresa di costruzioni avverso il provvedimento che le negava la possibilità di richiedere l’iscrizione per il trasporto di rifiuti ingombranti (Codice CER 200307), quali mobili, suppellettili ecc. da rimuovere a seguito di opere edilizie ha accolto la tesi che se tali beni in quanto rifiuti provenienti da un cantiere edile (es. manutenzione alloggi) possono essere trasportati all’impianto di trattamento/smaltimento dall’impresa edile con i propri veicoli. In conseguenza è legittima la richiesta di iscrizione per il Codice CER 200307.
Tale pronuncia è particolarmente utile per quelle imprese che operando, ad esempio, nell’ambito di interventi di manutenzione di immobili o di aree soggette ad occupazioni abusive di frequente riscontrano la presenza in cantiere di materiali ingombranti/rifiuti di origine diversa da quella edilizia.