Sulla G.U. dell’8 maggio 2013, n. 106, è stato pubblicato il provvedimento in data 24 aprile 2013 con il quale l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha modificato il regolamento per la risoluzione delle controversie ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera n) del D.lgs. n. 163/2006 (cd. precontenzioso).
Come è noto, infatti, la disposizione prevede che, su iniziativa della stazione appaltante o della parte privata, l’Autorità esprima parere vincolante sulle questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando un’ipotesi di soluzione.
La novità più rilevante rispetto alla previgente procedura consiste nel fatto che non è più ammessa la possibilità che l’istanza di parere sia proposta direttamente dalle associazioni di categoria.
Infatti il nuovo regolamento prevede che la domanda possa essere presentata congiuntamente dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate, ovvero singolarmente da ognuno dei soggetti prima indicati.
Peraltro, solo nell’ipotesi di istanza congiunta l’Autorità procede automaticamente all’esame della questione sottopostale. Nel caso, viceversa, di istanza presentata singolarmente, l’Autorità procede all’esame ai fini dell’emanazione del parere solo se ritiene la questione rilevante sulla base di alcuni criteri indicati nell’art. 6: il fatto che l’istanza sia presentata da una stazione appaltante; il carattere di novità e complessità della questione di diritto sottoposta e la possibilità che essa incida su future procedure di gara; il valore economico o sociale della controversia.
La decisione di irrilevanza della questione sottoposta viene comunicata al richiedente.
In ordine ai contenuti dell’istanza, alla documentazione da allegare ed al procedimento, che può anche ricomprendere un’audizione delle parti interessate, si rinvia al testo del regolamento pubblicato in allegato.
Sembra invece opportuno sottolineare come la modifica relativa alla mancata legittimazione delle associazioni di categoria a presentare istanza di parere sia in netta controtendenza con l’estensione del sistema delle garanzie giurisdizionali dei soggetti privati, ed in particolare di quelli imprenditoriali, che caratterizza da diverso tempo il nostro sistema giuridico.
Invero la giurisprudenza da tempo riconosce la legittimazione delle associazioni di categoria, quali enti esponenziali di interessi collettivi, a ricorrere avverso atti amministrativi lesivi appunto di quegli interessi.
Il principio ha trovato, da ultimo, riconoscimento legislativo con la legge n. 180/2011 (Norme per la tutela delle libertà d’impresa – Statuto delle imprese) che, all’art. 4, espressamente prevede che le associazioni di categoria siano legittimate a proporre azioni in giudizio, sia a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti.
Nel solco di un maggiore riconoscimento della tutela degli interessi diffusi si iscrive anche la disposizione della legge n. 241/1990, introdotta dalla legge n. 15/2005, che consente anche ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazione o comitati di partecipare ai procedimenti amministrativi dai quali possa nascere un pregiudizio a tali interessi stessi.
Desta perciò perplessità la decisione dell’Autorità di Vigilanza di non consentire alle associazioni di categoria di presentare istanza di parere a tutela di interessi di carattere generale delle imprese rappresentate, tanto più che il procedimento di cui all’art. 6, comma 7, lettera n) del D.lgs. n. 163/2006 costituisce, secondo opinione generale, una forma di “risoluzione alternativa delle controversie”.
Si fa riserva di ulteriore approfondimento.
11472-Circolare AVCP.pdfApri