Il Consiglio dei Ministri nella seduta del
31 maggio u.s., n.6, ha, tra l’altro, approvato i seguenti provvedimenti:
– un disegno di legge per l’abolizione del finanziamento pubblico e per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai partiti politici. Il disegno di legge, inoltre, prevede nuove regole volte ad assicurare il tasso di democrazia interna, la trasparenza dei partiti, i controlli sulle relative spese.
– definitivamente un decreto-legge che recepisce la direttiva 2010/31/UE e che mira a dare un’adeguata risposta alla necessaria ed urgente esigenza di favorire la riqualificazione e l’efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano in conformità al diritto dell’Unione Europea e nell’approssimarsi della scadenza degli attuali benefici.
Il decreto legge ha l’obiettivo di:
– promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici;
– favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;
– sostenere la diversificazione energetica;
– promuovere la competitività dell’industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico;
– conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale.
In particolare è previsto un forte potenziamento dell’attuale regime di detrazioni fiscali che passerà dal 55% per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici (detrazione in scadenza il 30 giugno prossimo) al 65%, concentrando la misura sugli interventi strutturali sull’involucro edilizio, maggiormente idonei a ridurre stabilmente il fabbisogno di energia. Pertanto per le spese documentate sostenute a partire dal 1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013 o fino al 31 dicembre 2014 (per le ristrutturazioni importanti dell’intero edificio), spetterà la detrazione dell’imposta lorda per una quota pari al 65% degli importi rimasti a carico del contribuente, ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Inoltre nell’ottica di recepimento della 2010/31 in materia di prestazione energetica:
– viene adottata a livello nazionale una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici che tenga conto, tra l’altro, delle caratteristiche termiche dell’edificio nonché degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda;
– vengono fissati i requisiti minimi di prestazione energetica in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi. I requisiti, da applicarsi agli edifici nuovi e a quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono riveduti ogni 5 anni;
– nasce la definizione di “edifici a energia quasi zero” e viene redatta una strategia per il loro incremento tramite l’attuazione di un Piano nazionale che comprenda l’indicazione del modo in cui si applica tale definizione, gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, informazioni sulle politiche e sulle misure finanziarie o di altro tipo adottate per promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici.
Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a “energia quasi zero”. Gli edifici di nuova costruzione occupati dalle Amministrazioni pubbliche e di proprietà di queste ultime dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal 31 dicembre 2018. Viene, infine, previsto un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici che comprenda informazioni sul consumo energetico, nonché raccomandazioni per il miglioramento in funzione dei costi. La redazione dell’attestato è obbligatoria in caso di costruzione, vendita o locazione di un edificio o di un’unità immobiliare, nonché per gli edifici occupati dalla Pubblica Amministrazione.
Il Consiglio dei Ministri ha, inoltre, esaminato alcune leggi regionali nell’ambito delle quali ha deliberato l’impegnativa, tra l’altro, della Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 5 dell’8/04/2013 “Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all’estero, ricerca , cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali” in quanto contiene disposizioni in contrasto con gli articoli 3, 97, 117, secondo comma, lett. s) e 117, terzo comma, della Costituzione.