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Il Ministero del Lavoro ha pubblicato le risposte ad alcune domande frequenti sulla redazione del documento di valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate, entrate in vigore il 1° giugno 2013 per le imprese fino a 10 lavoratori

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Pubblicate alcune FAQ sulle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi (DVR)

3 Giugno 2013
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Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul suo sito le risposte ad alcune domande frequenti (FAQ) in materia di redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) secondo le procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, entrate in vigore il 1° giugno 2013 per le imprese fino a 10 lavoratori (si veda il documento ANCE “Emanate le procedure standardizzate per effettuare la valutazione del rischio” del 7 dicembre 2012).
Si ricorda che anche i datori di lavoro di imprese fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi secondo le stesse procedure standardizzate.
Le FAQ vertono sulle modalità di redazione dei Moduli n. 2 (Individuazione dei pericoli presenti in azienda) e 3 (Valutazione rischi, misure di prevenzione e protezione attuate, programma di miglioramento) e sulla nozione di “data certa”.
In particolare si sottolinea che nel Modulo n. 2 devono essere riportati tutti i pericoli presenti e che nel Modulo n. 3, in relazione a ogni pericolo specifico, devono essere indicate tutte le misure attuate necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori. Tali misure di miglioramento – si legge in una FAQ – vanno indicate rappresentando un aspetto importante della gestione della prevenzione.
Inoltre si rimarca che il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento, ai soli fini della prova della data, da parte del RSPP, RLS o RLST, e del medico competente, ove nominato. Sono quindi elencati alcuni strumenti per attribuire data certa ai documenti ai sensi della disciplina civilistica in materia di prove documentali.
Infine il Ministero ribadisce che il documento di valutazione dei rischi deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi, a disposizione degli organi di vigilanza.
E’ comunque opportuno ricordare in questa sede che le imprese non sono obbligate a redigere il documento di valutazione dei rischi sulla base della procedura ministeriale, ma possono scegliere di elaborare un documento di valutazione del rischio coerente con le disposizioni normative.
A tal fine si suggerisce di utilizzare la procedura operativa per la redazione del DVR messa a punto dall’Ance,applicabile a tutte le tipologie di imprese che effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. (si veda il Documento ANCE “Valutazione dei rischi: realizzata dall’Ance la procedura per le imprese edili” del 10 maggio 2013).

11676-FAQ procedure standardizzate.pdfApri
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