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DL 35/2013 recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione (DDL 662/S).

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Sintesi parlamentare n. 22/S della settimana dal 27 maggio al 31 maggio 2013

3 Giugno 2013
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SENATO DELLA REPUBBLICA
_______________________
 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
 
– Decreto legge n. 35 dell’8 aprile 2013 recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali” (DDL 662/S).
 
La Commissione Bilancio ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo licenziato dalla Camera dei Deputati.
 
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
 
Art.1, comma aggiuntivi
Viene previsto che gli enti locali ai quali viene concessa l’anticipazione di liquidità  e che ricevono risorse dalla Regione o dalla Provincia autonoma, all’esito del pagamento di tutti i debiti, devono utilizzare le somme residue per l’estinzione dell’anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell’anticipazione entro il suddetto termine è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del Dlgs 165/2001.
 
A modifica dell’art. 5 del DL 138/2011 convertito dalla L. 148/2011 in materia di società municipalizzate viene chiarito che le disponibilità derivanti da specifiche autorizzazioni legislative di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, e relative al potenziamento di infrastrutture, sono comunque ed inderogabilmente versate in Tesoreria entro trenta giorni dalla richiesta dell’ente interessato.
 
Viene, inoltre, previsto che agli enti locali che non hanno rispettato nell’anno 2012 i vincoli del patto di stabilità in conseguenza del pagamento dei debiti indicati dal provvedimento, la sanzione della riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo prevista dall’art. 31, c. 26, lett. a), della L. 183/2011, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all’importo non imputabile ai predetti pagamenti.
Emendamento 1.1000 (testo 2) dei Relatori
 
Articolo aggiuntivo
Per consentire l’integrale pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione maturati alla data del 31 dicembre 2012 nonché per motivate esigenze economico-finanziarie, viene previsto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze può autorizzare la cessione di garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali.
Emendamento 1.1000 (testo 2) dei Relatori
 
Art. 6
Viene estesa la disciplina della certificazione dei crediti anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo anche alle somme dovute per prestazioni professionali oltre che per somministrazioni, forniture e appalti.
 
Viene precisato che le convenzioni per la creazione di sistemi di monitoraggio dell’impiego della liquidità derivante dal pagamento dei crediti oggetto di cessione a sostegno dell’economia e del sistema produttivo sono stipulate dal Governo oltre che con le associazioni di categoria del sistema creditizio anche con le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
 
Viene, inoltre, disposto che entro il 5 luglio 2013, le Pubbliche Amministrazioni pubblicano sul proprio sito internet l’elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione indicando l’importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del Dlgs 165/2001. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito.
Emendamento 1.1000 (testo 2) dei Relatori
 
Art. 7
Viene trasformata in obbligo l’attuale facoltà per le P.A. di indicare, per parte dei debiti ovvero per la totalità di essi, in sede di comunicazione, la data prevista per il pagamento.
 
Viene, inoltre precisato che la Relazione da allegare alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanze 2013 nell’indicare le iniziative necessarie per completare il pagamento dei debiti delle P.A. maturati al 31 dicembre 2012, deve prevedere anche la concessione nell’anno 2014 della garanzia dello Stato al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti a banche e ad altri intermediari finanziari, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.
Emendamento 1.1000 (testo 2) dei Relatori
 
Art. 10, comma aggiuntivo
Viene estesa fino al 2014 (anziché fino al 2012) l’applicazione della disposizione di cui all’art. 2, c.8, della L. 267/2008 (Legge Finanziaria 2008) secondo cui i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Dpr 380/2001 (T. U. in materia edilizia) possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale
Emendamento 1.1000 (testo 2) dei Relatori
 
Art. 10-bis
Viene integrata la norma di interpretazione autentica sulla esclusione dal divieto di acquisto di immobili da parte delle PA per il 2013, previsto dall’art. 12, c. 1-quater, del DL 98 del 2011, delle procedure di acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate tramite espropriazioni per pubblica utilità prevedendo che la medesima esclusione si applica alle permute a parità di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali.
Emendamento 1.1000 (testo 2) dei Relatori
 
Scheda emendamenti in Commissione
 
Per quanto riguarda l’iter parlamentare precedente ed i contenuti del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 19/2013 e 20/2013.
 
Il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica, concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica fissati con i documenti di programmazione finanziari aggiornati con la Relazione al Parlamento predisposta dal Governo ai sensi dell’art. 10-bis, c. 6, della L. 196/2009 su cui le Aule di Camera e Senato hanno approvato apposite Risoluzioni ed è volto a sbloccare il pagamento dei debiti pregressi della P.A. verso le imprese, cooperative e professionisti. A tal fine sono previste misure per sbloccare le risorse per i pagamenti per un importo totale di 40 miliardi di euro (20 miliardi nel 2013 e 20 miliardi nel 2014) senza superare il vincolo del 3% imposto dal Patto di stabilità e crescita.
 
Il decreto legge, che scade il 7 giugno 2013, passa ora all’esame dell’Aula.
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