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Sottoscritto il 31 maggio u.s. da Confindustria, CGIL, CISL e UIL il protocollo d'intesa per la misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, in applicazione all'accoordo del 28 giugno 2011.

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Protocollo d’Intesa in materia di rappresentanza sindacale – Confindustria, Cigl, Cisl e Uil

5 Giugno 2013
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E’ stato sottoscritto, il 31 maggio u.s., da Confindustria, CGIL, CISL e UIL, l’allegato Protocollo d’Intesa per la misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, in applicazione dell’Accordo del 28 giugno del 2011 in materia di rappresentanza e rappresentatività per la stipula dei Contratti Collettivi di Lavoro.
Con tale intesa, applicabile alle Organizzazioni firmatarie e considerata dalle parti come un documento di principi e, pertanto, non immediatamente applicabile, sono state introdotte le seguenti disposizioni in materia di misurazione della rappresentatività e titolarità ed efficacia della contrattazione.

Misurazione della rappresentatività
Conformemente con quanto già definito al punto 1 dell’Accordo 28 giugno 2011, la certificazione della rappresentatività di ogni singola organizzazione sindacale, aderente alle Confederazioni firmatarie della presente intesa, ai fini della contrattazione collettiva di categoria, sarà determinata come media semplice tra la percentuale degli iscritti (deleghe relative ai contributi sindacali) e i voti espressi in occasione delle elezioni delle RSU e non dovrà essere inferiore al 5%.
Laddove siano presenti le RSA, o non vi sia alcuna forma di rappresentanza, verrà considerato solo il dato degli iscritti per ogni organizzazione sindacale.
Nel confermare quanto previsto in materia di RSU nonché quanto definito dall’Accordo 28 giugno 2011, le parti hanno convenuto che:
• le organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie della presente intesa che partecipano alla procedura di elezione delle RSU, rinunciano a costituire RSA;
• le organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie della presente intesa, si impegnano a non costituire RSA nelle realtà in cui siano state o vengano costituite le RSU;
• il passaggio alle elezioni delle RSU potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle Federazioni aderenti alle Confederazioni firmatarie della presente intesa,
• le RSU scadute alla data di sottoscrizione dell’intesa saranno rinnovate nei sei mesi successivi;
• le RSU saranno elette con voto proporzionale;
• il cambiamento di appartenenza sindacale di un componente la RSU ne determina la decadenza dalla carica.

Titolarità ed efficacia della contrattazione
Nel ribadire che sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale solo le Federazioni delle Organizzazioni Sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al 5% (considerando la media tra dato associativo e dato elettorale), le parti hanno definito i seguenti principi:
1. le Federazioni di Categoria, per ogni singolo Ccnl, decideranno le modalità di definizione della piattaforma e della delegazione trattante e le relative attribuzioni, con proprio regolamento;
2. le Organizzazioni Sindacali favoriranno, in ogni categoria, la presentazione di piattaforme unitarie; in assenza, la parte datoriale favorirà la negoziazione con le organizzazioni che abbiano complessivamente un livello di rappresentatività, nel settore, pari almeno al 50%+1;
3. i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti formalmente dalle Organizzazioni Sindacali che rappresentino almeno il 50%+1 della rappresentanza, saranno efficaci ed esigibili e vincolanti per entrambe le parti;
4. il rispetto delle procedure previste comporta l’applicazione degli accordi all’insieme dei lavoratori e delle lavoratrici, la piena esigibilità per tutte le organizzazioni aderenti alle parti firmatarie dell’intesa che si impegnano a darne piena applicazione;
5. i contratti collettivi nazionali di categoria dovranno definire clausole e/o procedure di raffreddamento finalizzate a garantire, per tutte le parti, l’esigibilità degli impegni assunti;
6. le parti si impegnano affinché le strutture ad esse aderenti e le rispettive articolazioni a livello territoriale e aziendale si attengano a quanto concordato;
7. le parti si impegnano, altresì, a monitorare l’applicazione dei seguenti principi e a concordare le modalità di definizione di eventuali controversie sorte in conseguenza della loro applicazione.
Con riferimento, in particolare, alla misurazione della rappresentatività, sarà necessaria, per la sua definitiva applicazione, l’emanazione di un “regolamento attuativo”, mentre per le parti che attengono alla definizione del percorso per i rinnovi contrattuali, le Federazioni di categoria potranno anticipare l’applicazione dei principi riportati nell’accordo.

 

11733-Protocollo d’intesa Confindustria Sindacati.pdfApri
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