Durante l’iter parlamentare del Decreto Legge 35/2013 (convertito dalla Legge 64/2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2013) in materia di pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione è stata inserita una norma (art. 10, comma 4 ter) che, modificando l’art. 2, comma 8 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008), estende anche al 2013 e al 2014 la possibilità per i comuni di utilizzare i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia” per far fronte alle spese correnti.
In particolare si ricorda che la norma della finanziaria per il 2008 dispone che i suddetti proventi possono essere utilizzati:
– per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti
– per una quota non superiore ad un ulteriore 25% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.
Pertanto solo la restante quota del 25% è destinata alla realizzazione di opere di urbanizzazione, connesse agli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia.
Si ricorda infine che l’art. 4, comma 3 della recente legge 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” è intervenuto sul tema, stabilendo che “Le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale in misura non inferiore al 50 per cento del totale annuo”.
In allegato l’art. 2, comma 8 della Legge 244/2007, come modificato dall’art. 10, comma 4 ter del Decreto Legge 35/2013, convertito dalla Legge 64/2013