Facendo seguito all’orientamento espresso nell’ambito di taluni provvedimenti individuali (
vedi “Gestione rifiuti” del 17 maggio 2013), il Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali con la Circolare n. 691 del 12 giugno 2013 ha confermato la possibilità per le imprese abilitate ai sensi dell’art. 212, comma 8 del Dlgs 152/2006 di trasportare anche i rifiuti ingombranti prodotti nello svolgimento della propria attività edile.
Le imprese interessate nella domanda di iscrizione o di variazione dell’iscrizione dovranno indicare a tal fine il Codice CER 20 03 07 e conseguentemente le Sezioni regionali dell’Albo dovranno riportare nei propri provvedimenti a fianco di tale Codice l’annotazione “proveniente da attività del cantiere edile connessa all’attività di costruzione e demolizione”.
In allegato la Circolare del Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali n. 691 del 12 giugno 2013