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Entrano in vigore i contenuti tecnici del Regolamento UE n. 305/2011 sui prodotti da costruzione che abroga la Direttiva 89/106/CEE: nuove regole per la marcatura CE

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Dal 1° luglio 2013 in vigore il Regolamento europeo sui prodotti da costruzione

25 Giugno 2013
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Dal 1° luglio 2013 sarà pienamente in vigore il Regolamento UE n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga la Direttiva 89/106/CEE.
 
A partire da quella data, per essere immessi sul mercato[1], i prodotti da costruzione ricadenti nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata, o conformi a una valutazione tecnica europea, dovranno essere muniti di dichiarazione di prestazione e marcatura CE secondo le nuove regole.
 
L’elenco delle norme armonizzate è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (vedi il documento allegato alla presente nota) e sul sistema NANDO.
 
Sono fatti salvi, in quanto ritenuti conformi al Regolamento, i prodotti immessi sul mercato ai sensi della Direttiva 89/106/CEE prima del 1° luglio 2013, con la relativa documentazione.
 
Il Regolamento introduce diverse novità rispetto alla Direttiva, principalmente riguardanti le modalità con cui le caratteristiche essenziali dei prodotti vengono dichiarate.
 
L’attestato di conformità previsto dalla Direttiva – che poteva consistere, a seconda della classe di rischio del prodotto, in una dichiarazione di conformità del fabbricante oppure in un certificato di conformità rilasciato da un organismo riconosciuto – è sostituito dalla dichiarazione di prestazione, che, per qualsiasi tipologia di prodotto, è il risultato del processo di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto medesimo ed è fornita dal fabbricante in una copia per ciascun elemento commercializzato.
 
La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate. I contenuti della dichiarazione di prestazione sono riportati nell’Allegato III al Regolamento e comprendono, tra l’altro:
 
–       il riferimento del prodotto-tipo;
–       il sistema di valutazione delle prestazioni (1+, 1, 2+, 2, 3 o 4) e i riferimenti delle specifiche tecniche armonizzate applicabili;
–       l’uso previsto del prodotto;
–       l’elenco delle caratteristiche essenziali, di cui almeno una deve essere dichiarata;
–       le lettere NPD laddove la prestazione non sia determinata.
 
La dichiarazione di prestazione è accompagnata dalla marcatura CE, l’unica marcatura che attesta la conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali.
 
La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto, su un’etichetta ad esso applicata, oppure, se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento. Essa è seguita da:
 
–       ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta per la prima volta;
–       nome e indirizzo del fabbricante;
–       riferimento del prodotto-tipo;
–       numero di riferimento della dichiarazione di prestazione;
–       livello o classe della prestazione dichiarata;
–       riferimento alla specifica tecnica armonizzata applicata;
–       numero di identificazione dell’organismo notificato, se del caso;
–       uso previsto del prodotto.
 
Il Regolamento prevede delle deroghe alla dichiarazione di prestazione.
 
Tali deroghe, indicate all’articolo 5, intervengono quando un prodotto è fabbricato in esemplare unico o su misura in un processo non di serie, su ordine specifico di un committente, ed è installato in un’opera singola ed identificata; oppure quando un prodotto è fabbricato sul cantiere dell’opera cui è destinato; oppure ancora quando il prodotto è fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio storico-architettonico e mediante un processo non industriale per il restauro di opere di rilevanza storica o architettonica.
 
Per i prodotti da costruzione per i quali era stato emanato un decreto di attuazione della Direttiva, ovvero:
 
–       Accessori per serramenti (D.M. 5 marzo 2007) 
–       Isolanti termici (D.M. 5 marzo 2007) 
–       Aggregati (D.M. 11 aprile 2007)
–       Appoggi strutturali (D.M. 11 aprile 2007 e D.M. 16 novembre 2009)
–       Geotessili e prodotti affini (D.M. 11 aprile 2007)
–       Aggregati per conglomerati bituminosi (D.M. 16 novembre 2009)
 
si deve intendere che rimane valido l’elenco delle caratteristiche essenziali da dichiarare obbligatoriamente, specificato per ciascun prodotto nel corrispondente decreto (per le caratteristiche essenziali non obbligatorie il fabbricante può riportare la dicitura NPD).
 
In allegato i testi dei decreti di cui sopra.
 

Per approfondimenti si veda il Documento ANCE “Regolamento UE sui prodotti da costruzione che sostituisce la Direttiva 89/106/CEE” del 6 aprile 2011.

 


[1] Il Regolamento definisce immissione sul mercato “la prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione sul mercato dell’Unione” (articolo 2).

12012-Decreto geotessili e prodotti affini.pdfApri

12012-Decreto appoggi strutturali del 2007.pdfApri

12012-Decreto aggregati.pdfApri

12012-Decreto isolanti termici.pdfApri

12012-Decreto accessori per serramenti.pdfApri

12012-Elenco norme armonizzate CPR.pdfApri

12012-Decreto aggregati per conglomerati bituminosi.pdfApri

12012-Decreto appoggi strutturali del 2009.pdfApri
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