Le imprese con debiti fiscali possono partecipare alle gare d’appalto solo laddove, entro il termine di presentazione delle offerte, siano state ammesse al beneficio della rateizzazione.
Così si è espressa l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella Sentenza n. 15 del 5 giugno 2013, confermando che la mera presentazione dell’istanza di rateizzazione del debito tributario è inidonea a soddisfare il requisito della regolarità fiscale previsto all’articolo 38 comma 1 lett. g del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 163/2006).
La disposizione codicistica, come noto, preclude la partecipazione alle gare d’appalto a quei soggetti che abbiano commesso violazioni gravi e definitivamente accertate, relative al pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.
Al riguardo, la pronuncia del Consiglio di Stato ribadisce quanto stabilito dal citato art.38 del Codice, anche alla luce dell’interpretazione autentica della disposizione, fornita dall’art.1, co.5-6, del D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 44/2012 (1), il quale ha stabilito che tale causa di esclusione operi solo nel caso in cui i debiti tributari (definitivamente accertati e superiori a 10.000 euro) siano «certi, liquidi ed esigibili».
Tale precisazione normativa, come si evince dalla Relazione Illustrativa al D.L. 16/2012 (2) ha, infatti, consentito di escludere la situazione di “irregolarità fiscale” per l’impresa che abbia ottenuto la rateizzazione del proprio debito fiscale definitivamente accertato.
In questo caso, pertanto, la causa di esclusione dalla gara d’appalto non opera, come confermato dalla citata Sentenza n.15/2013.
Diversamente, nell’ipotesi in cui l’istanza di rateizzazione sia stata presentata entro il termine di presentazione dell’offerta, ma non ancora accolta, l’impresa non può partecipare alla gara.
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(2) Si riporta il testo della Relazione Illustrativa al Provvedimento.
«Oggi, il contribuente ammesso alla rateizzazione del suo debito tributario viene dalla legge considerato inadempiente e pertanto escluso dalle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi. Si intende porre rimedio a tale situazione, giacché in sostanza il contribuente è in realtà adempiente (ancorché a rate). Gli uffici finanziari, rilasciando le occorrenti certificazioni dovranno in futuro specificare l’effettiva situazione in cui versa il contribuente. Non si intenderanno scaduti ed esigibili i debiti per i quali sia stato concordato un piano di rateazione rispetto al quale il contribuente è in regola pagamenti».
12047-CDS_AD_PL_152013.pdfApri