Il Tar Veneto, sezione seconda, con la sentenza del 12 giugno 2013, n. 820 ha fornito alcuni criteri per la determinazione della quantificazione del risarcimento del danno derivante dal ritardo con cui l’Amministrazione comunale ha concluso il procedimento per il rilascio di un permesso di costruire.
Si ricorda che la Legge 69/2009, con l’introduzione dell’articolo 2bis alla Legge 241/90, ha riconosciuto a livello legislativo il diritto al risarcimento del danno ingiusto, cagionato dall’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo.
Nel caso di specie il tribunale amministrativo ha riconosciuto alla ricorrente il diritto al risarcimento per il pregiudizio patito per effetto dell’iniziale silenzio (non era ancora in vigore il silenzio – assenso nel procedimento de permesso di costruire) e del successivo e illegittimo provvedimento di diniego da parte dell’amministrazione comunale.
La fattispecie riguardava il rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di un’area per il parcheggio degli automezzi e il deposito dei cassonetti utilizzati nello svolgimento dell’attività di trattamento dei rifiuti.
Il Tribunale ha censurato il comportamento del Comune in quanto ingiustificatamente ostinato a non rilasciare il relativo titolo edilizio nonostante sussistessero tutte le condizioni favorevoli come evidenziate dallo stesso tribunale in sede cautelare e dall’amministrazione regionale (quest’ultima chiamata a verificare se l’intervento costituisse una modifica del progetto di impianto di trattamento dei rifiuti e come tale assoggettabile a Via).
E’ stato, quindi, ritenuto che nella specie vi fossero tutti i presupposti richiesti dall’art. 2043 del codice civile per il riconoscimento del danno extracontrattuale individuato nella mancata determinazione circa la possibilità di utilizzo dell’area come parcheggio/deposito comportante una limitazione delle possibilità di sfruttamento edilizio della stessa.
Nella quantificazione della somma da corrispondere a titolo di risarcimento il collegio ha utilizzato come criterio di computo il valore locatizio dell’area pari al 5% del valore venale del bene.
In allegato: Sentenza 12 giugno 2013, n. 820 Tar Veneto