Il Ministero ha diramato alcuni ulteriori chiarimenti in materia di detassazione delle retribuzioni di produttività, in risposta ad un interpello della Confindustria
Il Ministero del Lavoro, con l’allegata risposta di interpello alla Confindustria in tema di detassazione delle retribuzioni di produttività, ha specificato che, con riferimento alle eventuali maggiorazioni che saranno erogate come controprestazione di prestazioni orarie “diverse”, ossia svolte a seguito delle modifiche all’orario apportate in azienda come diretta conseguenza dell’applicazione del patto territoriale, il datore di lavoro potrà applicare misure di “efficientazione aziendale” previste dagli accordi territoriali, attraverso l’introduzione di misure del tutto nuove o di una diversa modulazione della flessibilità prevista dal contratto nazionale.
Il dicastero ha, dunque, ribadito che le misure adottate sulla base dell’accordo territoriale non dovranno costituire necessariamente un elemento di novità in relazione al contratto collettivo nazionale applicato in azienda ma un elemento di novità per le aziende stesse che le applicano.
È stato, inoltre, confermato che per ciò che concerne l’applicazione dell’agevolazione fiscale anche agli accordi già in vigore alla data del D.P.C.M. 22 gennaio 2013, che prevedano l’erogazione di una retribuzione di produttività, coincidente con le nozioni contenute nel decreto, sarà possibile applicare l’agevolazione a decorrere dal 1° gennaio 2013. Ciò che infatti rileva è la presenza di misure che risultino idonee a sollecitare una maggiore efficientazione aziendale, fermo restando ovviamente la necessità di effettuare l’autodichiarazione di conformità alle finalità individuate nel DPCM 22 gennaio 2013.
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