E’ stata pubblicata sul sito dell’AVCP una deliberazione che interviene sulla disciplina della qualificazione SOA e, più in particolare, sull’utilizzo dei certificati di esecuzione dei lavori pubblici (CEL), presentati dalle imprese (Deliberazione n. 24 del 23 maggio 2013, recante «Indicazioni alle stazioni appaltanti, alle SOA e alle imprese in materia di emissione dei certificati di esecuzione lavori»).
Con la sopracitata deliberazione, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha stabilito che il rilascio dell’attestato di qualificazione SOA possa avvenire unicamente attraverso l’utilizzo di certificati di esecuzione dei lavori rilasciati in formato “elettronico” redatti telematicamente e archiviati presso l’Osservatorio sui contratti pubblici.
Non è, quindi, più prevista la possibilità di utilizzare, indipendentemente dalla data di emissione, per la qualificazione SOA, il CEL “cartaceo”, anche se redatto secondo il previgente modello previsto nell’allegato D del D.P.R. n. 34/2000.
Il fine sotteso dall’Autorità è di utilizzare lo strumento informatico per avere piena conoscenza di tutti i CEL emessi dalle stazioni appaltanti e utilizzati per la qualificazione, inclusi quelli che sin ora sono stati emessi solo in forma cartacea; ciò anche in previsione dell’entrata in vigore, per gli appalti di lavori nei settori ordinari, dell’obbligatorietà del sistema informatizzato AVCpass dal prossimo primo gennaio 2014.
1. Determinazione n. 6 del 27 luglio 2010
In passato, il problema dei certificati non telematici era stato affrontato dalla stessa Autorità con la Determinazione 6 del 27 luglio 2010, che si era espressa favorevolmente sulla possibilità di utilizzare ai fini SOA i vecchi CEL “cartacei” (cfr. anche il Comunicato alle SOA dell’AVCP n. 62/2010).
Proprio in ragione delle riscontrate difficoltà di conversione informatica dei certificati “cartacei”, la Determinazione n. 6/2010 aveva, infatti, chiarito che i CEL emessi in data anteriore al primo luglio 2006 potessero essere utilizzati in forma “cartacea”, ai fini dell’attestazione dalla SOA.
Secondo tale determinazione, qualora copia di detti certificati non risultasse inserita nelle banche dati detenute presso l’Autorità, la SOA doveva inviare una comunicazione-tipo alla stazione appaltante emittente, chiedendo – attraverso il riscontro del CEL – la verifica di tali dati contenuti nel certificato entro un termine massimo (venti giorni).
In caso di mancata o tempestiva risposta, la stazione appaltante era oggetto di segnalazione da parte della SOA all’Autorità, la quale a sua volta avrebbe potuto attivare il procedimento sanzionatorio di cui all’art. 6, commi 9 e 11, del Codice.
Indipendentemente da ciò, la SOA poteva proseguire nell’iter di attestazione dell’impresa al massimo dopo venti giorni dall’invio del riscontro alla stazione appaltante.
Nella nuova Deliberazione n. 24/2013, in esame, viene chiarito che, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della Deliberazione stessa, la Determinazione n. 6 del 27 luglio 2010 cesserà di svolgere i propri effetti, e sia le SOA sia le imprese dovranno attenersi alle nuove procedure.
2. Deliberazione n. 24 del 23 maggio 2013
Con il nuovo Comunicato, viene precisato che l’impresa che intenda avvalersi, per la qualificazione SOA, di un lavoro non presente sull’Osservatorio deve ottenere la riemissione Telematica del proprio CEL.
A tale scopo, l’impresa deve preventivamente attivarsi presso la stazione appaltante che ha rilasciato il CEL, al fine di ottenere da quest’ultima la riemissione in forma telematica del certificato stesso.
Ottenuta la predetta riemissione, l’impresa presenta alla SOA copia “cartacea” del CEL telematico oppure le comunica il numero di inserimento informatico del CEL stesso (con cui la stessa SOA può risalire al certificato).
La SOA riconoscerà all’impresa solo i lavori eseguiti per i quali l’impresa abbia ottenuto un certificato telematico presente sul casellario informatico. In caso contrario, non sarà riconosciuta alcuna esperienza, poiché per la SOA non può, se non a rischio di essere sanzionata, utilizzare il CEL “cartaceo”.
Il Comunicato in esame sottintende, pertanto, una riemissione “a tappeto”, in formato elettronico, di tutti i CEL “cartacei” che, pur essendo stati legittimamente rilasciati in conformità della normativa vigente al momento della prima emissione, non potranno essere più presi in considerazione in sede di attestazione SOA se non tradotti in forma “elettronica”, a prescindere dalla distanza temporale della loro emissione.
Al riguardo, si consideri che il Regolamento sui contratti pubblici, D.P.R. n. 207/2010, abroga e sostituisce il modello di cui all’allegato D del D.P.R. n. 34/2000, introducendo dei CEL “elettronici” più complessi, basati sui modelli di cui agli allegati B e B1 del primo decreto.
3. Possibili criticità
L’obbligo di riemissione dei CEL in forma elettronica, potrebbe dar luogo a diverse eventualità sfavorevoli per l’impresa.
3.1 Incidenza sul decennio
Anzitutto, tale limitazione ai soli CEL “elettronici” potrebbe incidere sull’operatività della norma che, in via transitoria ha prolungato a 10 anni il periodo di riferimento per la dimostrazione dei lavori svolti nella categoria in cui attestarsi. Norma che, anche su azione dell’Ance, è stata recentemente prorogata dal D.L. “Fare” sino al 31 dicembre 2015.
L’utilizzo, ai fini SOA, dei lavori svolti negli anni più risalenti nell’ultimo decennio di attività dall’impresa, infatti, potrebbe essere condizionato dalla disponibilità di CEL in formato “elettronico”, ossia nella unica modalità ammessa dall’Autorità.
E’, infatti, solo con l’entrata in vigore del Codice dei Contratti (1° luglio 2006) che, le stazioni appaltanti hanno recepito l’obbligo di trasmettere in via telematica i certificati “elettronici” all’Osservatorio, per l’archiviazione nella Banca dati dell’Autorità (art. 40, comma 3, lettera b) del codice).
Prima di tale data, i certificati erano esclusivamente cartacei.
Pertanto, le imprese che hanno svolto lavori “ante” primo luglio 2006 (e sino al 2003) potrebbero vedersi private della possibilità di utilizzare ai fini SOA gli anni migliori della propria impresa, qualora in possesso, per quegli anni, dei soli CEL “cartacei”.
A titolo esemplificativo, può verificarsi che detti certificati facciano riferimento a contratti per i quali sia stata smarrita la relativa documentazione, necessaria per la compilazione di tutti i campi previsti nella maschera telematica di trasmissione e compilazione dei nuovi CEL.
In questo caso, senza alcuna colpa dell’impresa, la stessa non può più utilizzare il certificato “cartaceo”.
3.2 Categorie c.d. “variate”
Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, si era già evidenziata la problematica relativa alla riemissione di un numero significativo di CEL privi, per le categorie all’interno espresse, di un esatto corrispondente nella nuova elencazione delle categorie SOA, prevista nell’allegato A del suddetto Regolamento.
Al riguardo, si ricorda che D.L. n. 73/2012, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione, proprio in ragione delle difficoltà di riemissione dei vecchi CEL, modificando l’iniziale proposito del legislatore, ha previsto un meccanismo di conversione ex lege dei certificati lavori in talune categorie variate. Ciò, come auspicato da Ance, allo scopo di evitare il blocco del rilascio delle qualificazioni nelle categorie modificate dal nuovo regolamento e il conseguente blocco del mercato degli appalti delle relative lavorazioni.
Tra le categorie c.d. “variate”, rispetto il previgente D.P.R. n. 34/2000, è, altresì, esemplificativo il caso della categoria OG 11, per la quale le rilevanti difficoltà riscontate nella riemissione dei relativi CEL hanno portato il legislatore ad introdurre ex post un meccanismo di valutazione convenzionale dei lavori eseguiti, che consentisse alle SOA di utilizzare per la qualificazione anche CEL “cartacei” non rilasciati ex D.P.R. n. 207/2010 (art. 357, comma 14-bis del Regolamento).
La delibera in commento potrebbe incidere su tale questione, questa volta, per tutte le categorie di opere, non solo per quelle variate, laddove le imprese dispongano dei soli CEL cartacei.
4. Forme di tutela
In caso di mancato riscontro da parte della stazione appaltante che ha emesso il CEL (a seguito di formale istanza di emissione di CEL telematico), l’impresa può unicamente presentare idonea segnalazione alla SOA, corredata della documentazione, attestante l’anzidetta richiesta.
E’, infatti, la SOA, e non l’impresa, che ha il potere di comunicare l’omissione alla stazione appaltante e che può, trascorsi 30 giorni (dalla ricezione della comunicazione da parte stazione appaltante), segnalare la mancata emissione del CEL all’Autorità di vigilanza, per l’eventuale adozione del provvedimento sanzionatorio.
Pertanto, l’impresa che non abbia sottoscritto il contratto di qualificazione con la SOA, resta priva della possibilità di interessare l’Autorità (sia pure attraverso la SOA), rimanendo aperta la sola eventualità di ricorrere in via giurisdizionale, al fine di veder riconosciute le proprie pretese risarcitorie nei confronti della stazione appaltante inadempiente.
12218-Deliberazione 24 2013.pdfApri