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A seguito delle novità introdotte dall'art. 9, comma 10, del Decreto Legge n. 76/2013, il Ministero del lavoro e il Ministero dell'Interno hanno fornito chiarimenti in ordine alla procedura di emersione dei lavoratori stranieri.

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

DL n. 76/2013 – Circolare interministeriale n. 35/2013 – Emersione lavoratori irregolari

23 Luglio 2013
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Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia per segnalare che, a fronte delle novità introdotte dall’art. 9, comma 10, del decreto legge n. 76/2013, il Ministero del lavoro e il Ministero dell’Interno hanno emanato la circolare congiunta n. 35/2013, volta a fornire chiarimenti in ordine alla procedura di emersione contemplata dal d.lgs. n. 109/2012.

In particolare, viene precisato che, ai fini della verifica della regolarizzazione contributiva, l’Inps provvederà a fornire ai suddetti dicasteri gli elenchi dei datori di lavoro, domestico e non, che hanno effettuato il pagamento della quota forfetaria.

All’atto della convocazione, il datore di lavoro dovrà presentare la posizione contributiva già regolarizzata in riferimento alla durata dell’intero rapporto di lavoro, pena il rigetto della domanda.

Si rammenta, inoltre, che il citato d.lgs. n. 109/2012 prevedeva l’impossibilità di accedere alla procedura di emersione per quei datori di lavoro – inseriti nella c.d. “black list” – che in passato avessero avviato procedure di emersione o avessero fatto richiesta di assunzione dall’estero di cittadini stranieri senza successivamente procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno o alla successiva assunzione del lavoratore straniero (salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro).

In proposito, viene chiarito che le giustificazioni presentate dal datore di lavoro, nel caso di mancato ritiro del nulla osta nelle procedure di decreto flussi degli anni precedenti e nel caso di mancata assunzione del lavoratore dopo la firma del contratto di soggiorno per dichiarata irreperibilità dello stesso, saranno valutate caso per caso, e che le Dtl potranno, eventualmente, anche modificare il parere precedentemente espresso.

La circolare rammenta, altresì, che il recente decreto legge n. 76/2013 ha previsto che, in caso di rigetto della domanda di emersione per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, lo Sportello Unico, previa verifica del pagamento dei mille euro di forfait e degli arretrati di tasse e contributi, nonché della presenza del lavoratore sul territorio nazionale al 31 dicembre 2011, provvederà a rilasciare al lavoratore il permesso di soggiorno per attesa occupazione e che nei confronti del datore di lavoro verrà meno la sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi a suo carico prevista nelle more della procedura di emersione.

 

 

 

 

Secondo le previsioni del richiamato decreto legge n. 76/2013, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro prima che sia completata la procedura di regolarizzazione, sarà rilasciato al lavoratore, sempre previa verifica della presenza in Italia almeno al 31 dicembre 2011, un permesso di soggiorno per attesa occupazione o, a fronte della richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore, direttamente un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, dietro presentazione della copia della comunicazione obbligatoria.

Il datore di lavoro che ha presentato la domanda di emersione rimane comunque responsabile per il pagamento delle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro, la quale dovrà essere effettuata allo Sportello Unico ed all’Inps secondo le istruzioni della circolare Inps n. 10/2013.

Specifiche istruzioni sono dettate in merito alla richiesta del Durc allo Sportello Unico previdenziale. Ai fini dei relativi controlli, per quanto concerne le aziende edili, gli Sportelli Unici acquisiranno dai datori di lavoro il numero di iscrizione alla Cassa Edile.

Infine, viene precisato che, poiché l’idoneità alloggiativa, ai sensi della normativa vigente, è requisito del solo contratto di soggiorno, la sua carenza non potrà essere considerata quale unico motivo ostativo alla procedura di regolarizzazione di un lavoratore straniero.

 

12428-Circolare_Interministeriale_35_13.pdfApri
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