La Circolare del Ministero del Lavoro n. 31 del 18 luglio 2013 fornisce chiarimenti riguardo all’obbligo, per i Soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’Allegato VII del D. Lgs. n. 81/2008, di trasmissione trimestrale per via telematica del registro informatizzato delle verifiche periodiche effettuate, ai Soggetti titolari della funzione (ovvero l’INAIL per la prima verifica e le ASL per le successive).
In particolare, la Circolare chiarisce che il suddetto registro informatizzato, previsto al punto 4.2 dell’Allegato III al D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche […]”, deve essere trasmesso trimestralmente (15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre, e 15 gennaio) dai Soggetti abilitati attraverso il “Portale soggetti abilitati” predisposto dall’INAIL, sia per la prima che per le successive verifiche effettuate nei trimestri di riferimento.
L’INAIL provvederà a garantire a ciascuna ASL/ARPA, in relazione alle attività svolte nei rispettivi territori di competenza, l’accesso in tempo reale e comunque entro 15 giorni dalle scadenze trimestrali, a tutti i dati relative alle verifiche periodiche successive inserite in banca dati, nonché la possibilità di prelievo degli stessi dati e delle copie digitalizzate dei verbali delle verifiche.
In tal modo risulterà semplificata la procedura di inserimento dati da parte di ASL/ARPA per l’invio annuale (15 febbraio) all’INAIL, in quanto riguarderà esclusivamente le verifiche periodiche effettuate direttamente dal soggetto titolare della funzione.
12503-Circolare 31 del 18 luglio 2013.pdfApri