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Confermate le misure per incentivare nuovi posti di lavoro e il differimento al 1° ottobre dell'aumento dell'Iva. Impegnato il Governo con un Odg ad interpretare la norma che estende la responsabilità solidale negli appalti a fini retributivi e previdenziali ai contratti di lavoro autonomo, definendo tali i contratti di CO.CO.CO., anche a progetto.

Archivio, Governo e Parlamento

DL 76/2013 sugli interventi per l’occupazione e in tema di IVA: approvazione definitiva alla Camera

26 Agosto 2013
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L’Aula della Camera dei Deputati ha licenziato, definitivamente, in seconda lettura (a ridosso della pausa estiva), il disegno di legge di conversione del Decreto-legge 76/2013, recante primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (DDL 1458/C – Relatori l’On. Marco Causi del Gruppo parlamentare PD e l’On. Sergio Pizzolante del Gruppo parlamentare PdL) nel testo approvato con modifiche dal Senato.
 
Tra le principali norme confermate si segnalano le seguenti:
 
-viene istituito, in via sperimentale, un incentivo per i datori di lavoro che assumano con contratto a tempo indeterminato lavoratori in età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di almeno una delle condizioni specificatamente indicate. Al riguardo, viene stabilito che le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di approvazione degli atti di riprogrammazione delle risorse destinate al finanziamento degli incentivi stessi e non oltre il 30 giugno 2015 e viene prevista una apposita procedura per il riconoscimento dell’incentivo da parte dell’INPS.
 
– nell’ambito delle misure per l’occupazione giovanile e contro la povertà nel mezzogiorno ed, in particolare, in relazione agli interventi e le misure per l’autoimpiego e l’autoimprenditorailità di di cui al D.Lgs 185/2000, nonchè alle misure volte alla promozione e realizzazione di progetti promossi da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate per l’infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno, viene disposto che saranno finanziati, in via prioritaria, i bandi che prevedano il sostegno di nuovi progetti o imprese in grado di contare su un’azione di accompagnamento e tutoraggio per l’avvio e il consolidamento dell’attività imprenditoriale da parte di altra impresa già operante da tempo, con successo, in altro luogo e nella medesima attività;
 
-viene disposto che il processo di riprogrammazione delle risorse relative ai programmi operativi 2007/2013 cofinanziati dai Fondi strutturali europeivenga attivato dalle Amministrazioni titolari dei degli stessi entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento.
Con riferimento alle risorse derivanti dalla rimodulazione del Piano di Azione Coesione, il Gruppo di Azione Coesione – istituito con il compito di definire e attuare la revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 – provvede, entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento, a determinare le occorrenti rimodulazioni per rendere disponibili le risorse;
 
– viene introdotta un’ulteriore modifica al D.Lgs 276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L.30/2003) riguardante il distacco. In particolare, viene previsto che qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del DL 5/2009, convertito dalla L.33/2009, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’art. 2013 c.c. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso;
 
– in merito alla rivalutazione, a decorrere dal 1° luglio 2013, delle ammende e sanzioni amministrative previste in materia di igiene salute e sicurezza sul lavoro dal D.Lgs 81/2008 (Testo unico sicurezza sul lavoro) viene precisato che la stessa si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data;
 
-viene previsto che le disposizioni sulla responsabilità solidale di cui all’art. 29 del D.lgs n. 276/2003 – in virtù delle quali il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto – trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale ed assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo.
Viene, altresì, chiarito che le stesse disposizioni non si applicano ai contratti di appalto stipulati dalla PA.
Al riguardo, nel corso dell’esame in Aula, è stato accolto, tra gli altri l’ordine del giorno n. 13 (a firma dell’On. Sergio Pizzolante del Gruppo PdL) che, come richiesto ed auspicato dall’ANCE (si veda, al riguardo, la notizia di Interventi Ance del 15 luglio 2013), impegna il Governo “ad interpretare la nuova norma, definendo come lavoro autonomo i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto (cosiddetti lavoratori parasubordinati)”.
 
– viene modificato l’art.3-bis, comma 1 del DL 201/2011, convertito dalla L.135/2012, sui contributi per interventi per la riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo danneggiati dal sisma del maggio 2012. Nello specifico, si prevede che i soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori del sisma possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l’Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel limite massimo di 6000 milioni di euro;
 
-viene differito dal 1 luglio al 1 ottobre 2013 il termine a partire dal quale viene applicato l’aumento dell’aliquota ordinaria dell’Iva dal 21 al 22% previsto dal comma 1 ter del Dl 98/2011 convertito dalla L 111/2011;
 
– viene introdotta una norma sull’aumento del limite di indebitamento degli Enti locali per investimenti (art. 204 del D.Lgs 267/2000,Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali). Nello specifico, viene stabilito che l’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato se l’importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il limite dell’8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e del 6 per cento a decorrere dall’anno 2014 (anziché 8 per cento per il 2012, 6 per cento per il 2013 e 4 per cento per il 2014);
 
– viene prevista una norma sull’accelerazione dei pagamenti dei debiti di parte corrente delle pubbliche amministrazioni. In particolare, si dispone che tali debiti, certificati secondo le disposizioni di cui al comma 6, dell’articolo 7 del DL 35/2013, convertito dalla L.64/2013, sono assistiti dalla garanzia dello Stato. Per i debiti in conto capitale delle pubbliche amministrazioni continuano ad applicarsi le disposizioni del DL 35 suddetto. Resta, altresì, ferma la validità delle operazioni di pagamento per debiti di parte corrente effettuate ai sensi del medesimo provvedimento e già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
I soggetti creditori possono cedere il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. Avvenuta la cessione del credito, l’amministrazione debitrice, diversa dallo Stato può richiedere la ristrutturazione del debito con piano di ammortamento, comprensivo di quota capitale e quota interessi, di durata fino a un massimo di 5 anni, rilasciando delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. La garanzia dello Stato cessa al momento della ristrutturazione. Presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze viene istituito un apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato. Le modalità di attuazione della norma sono demandate ad un apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall’ entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
 
 
Per i contenuti del decreto legge come emanato dal Governo si veda precedente del 4 luglio 2013.
 
Per i contenuti delle modifiche introdotte, in prima lettura, dal Senato si veda precedente del 2 agosto 2013.
 
Si allega l’Ordine del giorno accolto.
 
 
 

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