L’art. 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2013 n. 204) interviene nuovamente sul Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti – SISTRI che sarebbe dovuto andare a regime a partire dal prossimo 1 ottobre.
Il decreto legge n. 101 prevede, modificando l’art. 188 ter commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 152/06, che il SISTRI a partire dal prossimo 1 ottobre, si applichi agli enti o alle imprese che trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale (si sottolinea trasporto di rifiuti pericolosi), che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti e ai nuovi produttori di rifiuti pericolosi riferiti anch’essi ai soggetti che effettuano operazioni di pretrattamento ecc. (ciò si ricava per effetto della lettura coordinata con il comma 12 dell’art. 11 del decreto legge n. 101 che aggiunge le parole “nuovo produttore” all’art. 183, comma 1 lett. f) del dlgs 152/06.
Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi il termine iniziale di attività del SISTRI decorrerà dal 3 marzo 2014, ma essi potranno comunque aderire su base volontari anche prima di tale data. L’art. 11 del decreto legge n. 101 nulla prevede per le imprese di trasporto di rifiuti non pericolosi.
In merito alle previsioni contenute nel ricordato decreto ministeriale 20 marzo 2013 si ritiene utile richiamare l’attenzione sulla necessità che i soggetti interessati all’operatività del SISTRI secondo le scadenze del 1 ottobre 2013 e del 3 marzo 2014 dovranno comunque effettuare la verifica le procedure per la verifica dei dati a suo tempo comunicati rispettivamente entro il 30 settembre 2013 e il 28 febbraio 2014.
In allegato l’art. 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101