Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 194/2013 la Legge di conversione del DL n. 69/13 cosidetto "Fare", che ha introdotto, tra le altre, importanti novita' in materia di lavoro
Si fa seguito alla Comunicazione Ance del 25 Giugno u.s. per comunicare che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto u.s. la Legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”.
Tra le modifiche introdotte dalla legge di conversione, in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione, ossia il 21 agosto u.s, si riportano, per quanto di interesse, le seguenti importanti novità (cfr. Dossier Ance dell’ 8 agosto u.s).
Art. 31- Semplificazioni in materia di Durc
Introdotta, in fase di conversione, al comma 1-bis dell’art. 31, la disposizione secondo la quale, in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell’immobile non sussiste l’obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (Durc) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio.
Tale disposizione, pertanto, è stata circoscritta solamente ai lavori privati di manutenzione, riducendo di fatto la sfera di applicazione di esonero dal Durc rispetto a quanto indicato dal Ministero del Lavoro con lettera circolare del 14 luglio 2004.
La legge di conversione è intervenuta, inoltre, a modificare la valudità del Durc rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che è passata dai 180 giorni inizialmente previsti dal Decreto Legge, a 120 giorni dalla data di emissione.
Sono state confermate le specifiche fasi di acquisizione del Durc che, pertanto, potrà essere utilizzato, in corso di validità, sia per la verifica della dichiarazione sostitutiva, che per l’aggiudicazione del contratto nonché per la stipula del contratto stesso.
E’ stata, altresì, introdotta la possibilità che il Durc possa essere utilizzato anche per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito.
Dopo la stipula del contratto, sarà necessario acquisire nuovamente il Durc ogni 120 giorni ed utilizzarlo per i pagamenti degli stati di avanzamento lavori e per l’ottenimento del certificato di collaudo, di regolare esecuzione, di verifica di conformità nonché per l’attestazione di regolare esecuzione. In sostanza, con detta previsione si consentirebbe, per tali adempimenti e nell’ambito dei 120 giorni di validità, l’utilizzo di un medesimo Durc. Resta fermo, comunque, l’obbligo di acquisizione di un ulteriore nuovo Durc per il pagamento del saldo finale.
Al comma 8-sexies dell’articolo medesimo è stata inoltre estesa, fino al 31 dicembre 2014, la validità a 120 giorni anche del Durc nei lavori edili per i soggetti privati.
Art. 32 – Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro
E’ stata introdotta, in fase di conversione del decreto legge, al comma 7-bis, capoverso 3-bis, dell’art. 32, una disposizione che, nell’ambito dell’art. 82 del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, prevede che il prezzo più basso sia determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tale disposizione, riformulata rispetto alla versione inizialmente prevista a seguito delle richieste avanzate dall’Ance, consente dunque, ai fini della valutazione del costo del lavoro, di tener conto dei minimi salariali derivanti dalla contrattazione collettiva di lavoro, comprensiva della contrattazione integrativa di secondo livello che, come noto, in edilizia, è territoriale e di cui è sancito obbligatoriamente il rispetto nell’ambito del codice degli appalti stesso.
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