Aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale il Tar Puglia, sez III, Lecce con la sentenza n. 1944 del 18 settembre 2013 ha evidenziato come, al di fuori dei casi tassativamente previsti (in tema di misure di salvaguardia ad esempio l’art. 12 DPR n. 380 del 2001), l’ordinamento non attribuisce all’amministrazione comunale il potere di sospendere l’esame delle pratiche edilizie, comprimendo senza fissare una scadenza lo jus aedificandi dei privati e in violazione anche dei più generici principi generali dell’azione amministrativa (certezza giuridica, indefettibilità, speditezza e continuità della funzione pubblica).
Nel caso di specie il tribunale ha anche ribadito che per l’esame della pratica edilizia il comune deve fare riferimento e provvedere di conseguenza, alla vigente normativa urbanistico-edilizia, dovendo ritenersi ultronea l’acquisizione di un parere regionale, non richiesto.
In allegato sentenza Tar Puglia sez. Lecce n. 1944/2013