Revisione delle detrazioni per oneri ai fini IRPEF entro il 31 gennaio 2014 e verifiche dell’Agenzia delle Entrate, dal 2014, per i rimborsi d’imposta superiori a 4.000 euro.
Queste le principali novità per i soggetti IRPEF contenute nel Disegno di Legge di Stabilità 2014, approvato lo scorso 15 ottobre dal Consiglio dei Ministri ed attualmente all’esame del Senato (n.1120/S).
Riduzione delle detrazioni IRPEF (art.17, co.2-3)
Il DdL di Stabilità 2014 prevede che, entro il 31 gennaio 2014, saranno adottati provvedimenti diretti a razionalizzare le detrazioni previste dall’art.15 del TUIR-DPR 917/1986 (“detrazioni per oneri”), in modo da assicurare maggiori entrate per 488,4 mln di euro per il 2014, 772,8 mln per il 2015 e 564,7 mln dal 2016.
Nell’ipotesi in cui tali provvedimenti non siano adottati entro il suddetto termine, la percentuale di detrazione viene “automaticamente” ridotta (dal 19%) al 18% per il periodo d’imposta 2013, ed al 17% dal 2014.
La riduzione della percentuale di detrazione riguarda l’art.15, co.1, del TUIR-DPR 917/1986
[1] e coinvolge anche gli interessi passivi dipendenti da mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale, attualmente pari al 19% di un importo massimo pari a 4.000 euro.
Rimborsi IRPEF superiori a 4.000 euro (art.18, co.1-4)
Al fine di contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi IRPEF da parte dei sostituti d’imposta, viene, altresì, stabilito che l’Agenzia delle Entrate effettui controlli preventivi (anche documentali), sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro.
Al termine dei controlli, il rimborso viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Da una prima lettura della disposizione, sembrerebbe che la procedura di selezione ai fini dei controlli riguardi unicamente i contribuenti persone fisiche che si avvalgono di sostituti d’imposta ed ai quali spettano rimborsi superiori a 4.000 euro.
Tra questi, per la verifica vengono selezionati unicamente i contribuenti che presentano carichi di famiglia.
In particolare, dalla Relazione illustrativa di accompagnamento al Provvedimento risulta che il «controllo preventivo viene effettuato sulla documentazione attestante i carichi di famiglia che hanno dato luogo al rimborso, ovvero all’eccedenza d’imposta».
Circa gli elementi da cui deriva il rimborso, la stessa Relazione illustrativa specifica che questo può dipendere da detrazioni relative sia a carichi di famiglia, sia ad altri oneri[2], e/o da eccedenze d’imposta derivanti dalla precedente dichiarazione.
Al riguardo, la disposizione non consente di stabilire se, al termine del controllo, l’Agenzia delle Entrate versi al contribuente tutto l’ammontare del rimborso a questo spettante, ovvero unicamente l’eccedenza che supera i 4.000 euro.
Da un primo esame della norma, sembrerebbe che si tratti dell’intero importo del rimborso.
Inoltre, la medesima presenta profili di criticità per quel che riguarda la tempistica di erogazione del rimborso che, come già anticipato, potrà essere corrisposto unicamente a seguito della predetta verifica dell’Agenzia delle Entrate, a discapito dei soggetti che hanno figli a carico e che fruiscono delle relative detrazioni.
La disposizione, infatti, non contiene indicazioni circa il termine di effettuazione del rimborso da parte di quest’ultima, fissando unicamente quello relativo all’esecuzione dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, stabilito nei 6 mesi successivi alla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione ad opera del sostituto[3], ovvero alla data di trasmissione, se avvenuta dopo la scadenza dei predetti termini[4].
A partire dalle dichiarazioni dei redditi 2014 (relative al periodo d’imposta 2013) l’introduzione di tale controllo preventivo escluderebbe la possibilità, per il contribuente che presenta carichi di famiglia, di ottenere dal sostituto d’imposta rimborsi superiori a 4.000 euro già nel mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione (in genere, a luglio), come previsto attualmente in caso di utilizzo del Modello 730.
Tale verifica preventiva suscita, poi, ulteriore preoccupazione in termini di eventuale disincentivo all’esecuzione, da parte dei soggetti IRPEF, di interventi incisivi di ristrutturazione edilizia[5], riqualificazione energetica[6], ovvero antisismici[7] per i quali l’ammontare annuo di detrazione può arrivare, rispettivamente, fino ad un massimo di 4.800 euro, 10.000 euro e 6.240 euro.
Come è evidente, nell’ipotesi di effettuazione di tali interventi, il rimborso d’imposta spettante a seguito della dichiarazione può ben superare l’importo di 4.000 euro.
[1] La riduzione della percentuale di detrazione riguarda, altresì, gli oneri e le spese la cui detraibilità è riconducibile al citato art.15, co.1 del TUIR.
[2] La Relazione illustrativa si riferisce al rimborso «
determinato, anche in parte, da detrazioni per carichi di famiglia».
[3]La dichiarazione deve essere trasmessa dal sostituto entro il 30 giugno –
cfr. artt.16-17 del D.M. 164/1999.
[4]Pertanto, l’Agenzia delle Entrate deve eseguire il controllo entro il mese di dicembre del periodo d’imposta nel quale è presentata la dichiarazione.
[6]E’ la detrazione IRPEF (ed IRES) che si applica nella misura potenziata al 65% (anziché 55%) per le spese relative ad interventi di risparmio energetico sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (art.14 del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013).
[7] Ossia la detrazione IRPEF (ed IRES) pari al 65% delle spese sostenute sino al 31 dicembre 2013, nel limite massimo di 96.000 per unità immobiliare, per interventi di messa in sicurezza statica riguardanti costruzioni adibite ad “
abitazioni principale” o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e per la redazione della documentazione obbligatoria (art.16, comma 1-
bis, del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013).