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Entrata in vigore lo scorso giugno la nuova procedura di Aua ha già fatto scattare numerose richieste di chiarimento alle quali, la circolare firmata dal ministro dell’Ambiente, tenta di dare alcune prime e importanti risposte

Archivio, Edilizia e territorio

Autorizzazione unica ambientale: alcuni chiarimenti ministeriali

14 Novembre 2013
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L’AUA, Autorizzazione Unica Ambientale, in vigore dal 13 giugno scorso  ai sensi del DPR n. 59 del 13 marzo 2013 (pubblicato sulla GU n. 124 del 29/5/2013 – Suppl. Ordinario n.42), è quel provvedimento o forse è meglio dire quel procedimento semplificato che consente di richiedere in una sola volta al Suap fino a sette titoli abilitativi in campo ambientale (autorizzazione agli scarichi, impatto acustico, autorizzazione alle emissioni ecc.). Il nuovo procedimento per l’AUA dovrebbe comportare una semplificazione notevole in termini di riduzione dei tempi burocratici nonché di riduzione delle spese istruttorie.
 
Le Regioni e le Province Autonome possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere ricompresi nell’AUA.
 
Con Circolare del 7/11/2013 il Ministero dell’Ambiente (MATTM) facendo seguito alle numerose richieste di chiarimenti fatte pervenire ha pubblicato una prima circolare interpretativa.
 
Tra l’altro la domanda di AUA diventa la via obbligata solo ove il soggetto che ne faccia richiesta necessiti di uno o più tra i titoli abilitativi ambientali sopra elencati. Infatti, qualora si tratti di attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni è riconosciuta la facoltà di non avvalersi dell’AUA (ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza per il tramite del Suap).
 
 
L’AUA in sintesi:
Ambito di applicazione
· categorie di imprese definite PMI ai sensi del art. 2 DM attività produttive 18/4/2005 (meno di 250 occupati e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro);
 
· impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (di cui all’Allegato VIII parte II del D. Lgs. 152/2006);
 
Con esclusione: dei progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale allorquando tale valutazione (per espressa previsione della normativa statale o regionale) comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso comunque denominati in materia ambientale.
 
Nota: La circolare chiarisce che se un impianto produttivo non è soggetto all’Aia è soggetto all’AUA anche quando il gestore sia una grande impresa.
 
Definizione
L’AUA è intesa come il provvedimento che sostituisce gli atti in materia ambientale indicati dall’articolo 3 del Regolamento (n. 59/2013)
 
Referente unico per l’AUA
SUAP competente per territorio che raccoglie la domanda e la documentazione richiesta e trasmette tutto all’autorità competente (di regola la Provincia) e ai soggetti competenti in materia ambientale (altre p.a. o soggetti pubblici) come previsto dalle specifiche normative di settore.
 
Durata dell’AUA
15 anni dalla data del rilascio.
N.B. alcune delle autorizzazioni sostituite dall’AUA hanno una durata inferiore (es. scarichi idrici 4 anni)
 
Durata procedimento
da 90 a 120 giorni
possibilità (in alcuni casi obbligo) di convocare la conferenza di servizi
 
Periodo transitorio
I procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio dei relativi procedimenti.
L’AUA può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito. Secondo la Circolare ministeriale ciò vuol dire che l’AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi che la stessa va a sostituire.
 
Oneri istruttori
Sono posti a carico dell’interessato.
A tal fine si applicano le tariffe previste dalla normativa vigente per i procedimenti sostituiti dall’AUA. Tuttavia, la misura complessiva degli oneri non può superare quella complessivamente posta a carico dell’interessato prima dell’entrata in vigore del Regolamento (n. 59/2013) per i singoli procedimenti relativi ai titoli sostituiti dall’AUA.
 
In allegato: il DPR n. 59 del 13 marzo 2013 – la Circolare MATTM 7/11/2013
 

13711-DPR 59 del 13-03-2013.pdfApri

13711-Circolare MATTM 07-11-2013 _AUA.pdfApri
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