L'Inps ha fornito chiarimenti in merito alla legislazione applicabile a seguito del Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri e la Repubblica di Croazia, in vigore dal 1° luglio 2013.
Si fa seguito alla comunicazione in materia del 9 luglio 2013, per informare che l’Inps, con circolare n. 165 del 3 dicembre 2013, ha fornito chiarimenti in merito alla legislazione applicabile a seguito del Trattato di adesione all’Unione europea tra gli Stati membri e la Repubblica di Croazia, ratificato dall’Italia con la legge n. 17/2012 e in vigore dal 1° luglio 2013.
L’Istituto chiarisce che, a decorrere dalla suddetta data, si applicano anche alla Croazia il Regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ed il relativo Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 (sostitutivi della Convenzione Italia-Croazia del 27 giugno 1997 e del relativo Accordo amministrativo del 12 settembre 2002).
In particolare, dal 1° luglio 2013, alla Croazia si applicano le disposizioni previste dalla regolamentazione comunitaria in materia di distacco.
Ai sensi dell’articolo 12 del citato Regolamento comunitario n. 883/2004, la persona che svolge attività subordinata in uno Stato membro in cui il datore di lavoro opera abitualmente, può essere distaccata in un altro Stato membro e rimanere soggetta alla legislazione dello Stato di invio per un periodo non superiore a 24 mesi.
Pertanto, nel caso di richieste di certificazioni relative a distacchi la cui data di inizio sia successiva al 30 giugno 2013, la durata massima del distacco non potrà superare i 24 mesi.
In ordine alla totalizzazione dei periodi di distacco, l’Inps precisa che, in conformità al suddetto articolo 12, tutti i periodi di distacco, autorizzati ai sensi della Convenzione bilaterale italo-croata, devono essere considerati per il calcolo del periodo di distacco ininterrotto, di modo che la durata complessiva del distacco ininterrotto, maturato in base alla Convenzione bilaterale e alla regolamentazione comunitaria, non possa superare il limite di ventiquattro mesi.
La circolare riporta, infine, istruzioni specifiche, concordate tra le Autorità competenti italiane e croate, per quanto attiene i distacchi autorizzati ai sensi della Convenzione italo–croata e in corso di esecuzione al 1° luglio 2013.
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