Il Ministero del Lavoro ha pubblicato una nota operativa, che si allega alla presente, in merito alla presentazione del prospetto informativo dei disabili di cui all’art. 9, co. 6 della L. n. 68/1999.
Si rammenta che l’obbligo di invio del prospetto potrà essere assolto a partire dal prossimo 10 gennaio e sino al 15 febbraio 2014.
Alla luce di alcune modifiche apportate al sistema informatico del Prospetto Informativo, pubblicate sul sito www.cliclavoro.gov.it e contenute nel Decreto Direttoriale n. 345/2013, il Ministero ha precisano alcuni degli aspetti più salienti.
Tra le novità apportate al sistema, il Ministero sottolinea quelle relative all’istituto della sospensione, sia di carattere nazionale che provinciale, effettuate al fine di attuare una valutazione più completa da parte degli uffici competenti.
La sospensione dagli obblighi di assunzione, di cui all’art. 3 della L. n. 68/1999, opera nei seguenti casi:
– Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
– Cassa Integrazione Guadagni In Deroga
– Fondo Di Solidarietà Di Settore
– Assunzione Di Soggetti Percettori Di Sostegno Al Reddito
In tali casi gli obblighi sono sospesi, precisa il Ministero, per la durata del trattamento, in proporzione dell’attività lavorativa effettivamente sospesa/ridotta e per il singolo ambito provinciale.
Con riferimento, poi, alla mobilità (L. n. 223/1991) bisogna distinguere due ipotesi di sospensione, entrambe operanti senza limite territoriale.
La prima, relativa ad una procedura di mobilità che si concluda con il licenziamento di un numero inferiore o pari a 5 dipendenti: la sospensione opera per la durata della procedura di mobilità;
la seconda, relativa ad una procedura di mobilità che si concluda con un numero di almeno cinque licenziamenti: la sospensione opera nel periodo in cui permane il diritto di precedenza alla riassunzione dei lavoratori posti in mobilità (6 mesi).
In caso di Cassa integrazione guadagni Ordinaria, la sospensione non opera ex lege, ma i servizi provinciali competenti potranno individuare, alla luce della grave crisi economica nazionale, strumenti compatibili per consentire l’adempimento dell’obbligo di assunzione.
Con riferimento poi alle esclusioni dalla base di computo ai fini del calcolo dei soggetti da assumere, il Ministero ha sottolineato nuovamente che il riferimento dell’art. 5, c. 2, al “personale di cantiere” coinvolge anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantisti e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, come disposto dalla Legge Fornero.
Pertanto, prosegue il Ministero, per personale di cantiere va inteso non solo quello appartenente alle imprese edili, ma anche quello operante nei montaggi e smontaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione, indipendentemente, quindi, che l’impresa applichi il contratto dell’edilizia e indipendentemente dall’inquadramento previdenziale.
Essendo le esclusioni appena citate ricondotte al cantiere, il Ministero riporta quale definizione dello stesso quella contenuta nell’art. 89 del T.U. sulla sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008).
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