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Nel corso dell’iter sono state introdotte,tra l’altro,norme sul procedimento di costituzione della città metropolitane e sulle funzioni fondamentali degli enti territoriali. Spetterà al Ministro per gli affari regionali,con accordo sancito in Conferenza Unificata,la definizione delle modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma.

Archivio, Governo e Parlamento

DDL su Città metropolitane, Province, unioni e fusioni di Comuni: primo via libera dalla Camera

8 Gennaio 2014
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L’Aula della Camera dei Deputati ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di iniziativa governativa recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni ” (DDL 1542/C – Relatore On. Daniela Gasparini del Gruppo parlamentare PD), con modifiche al testo approvato dalla Commissione Affari Costituzionali,
 
Tra le principali novità si segnalano le seguenti:
 
–          Viene modificata la disposizione del testo secondo la quale in sede di prima applicazione le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono costituite a decorrere dal 1° gennaio 2014 sul territorio delle province omonime. Al riguardo viene precisato che le stesse sono costituite alla data di entrata in vigore del provvedimento, ad eccezione di Reggio Calabria la quale, invece, è istituita il 1° gennaio 2016 ovvero, comunque, entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.
 
–          Con riferimento alla previsione sulle Città metropolitane viene previsto che in armonia con i rispettivi statuti speciali, le Regioni Sardegna, Sicilia e Friuli Venezia Giulia possono istituire le città metropolitane nei rispettivi capoluoghi di regione, nonché nelle province già individuate come aree metropolitane dalle rispettive leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento.
 
–          Viene previsto, sulla base delle procedure di cui all’art. 133 della Costituzione, che nelle province – che sulla base dell’ultimo censimento hanno una popolazione residente superiore a un milione di abitanti – possono essere costituite ulteriori città metropolitane, purché l’iniziativa sia assunta dal comune capoluogo della provincia e da altri comuni che complessivamente rappresentino almeno 500 mila abitanti della provincia medesima. Le città metropolitane subentrano alle province esistenti. Nel caso di due province confinanti che complessivamente raggiungono la popolazione di almeno un milione cinquecentomila abitanti, si applicano le suddette procedure, a condizione che l’iniziativa sia esercitata dai due comuni capoluogo e da altri comuni che rappresentino complessivamente almeno trecentocinquantamila abitanti per provincia. La proposta deve individuare il comune capoluogo della città metropolitana.
 
–          Viene integrata la disposizione concernente le funzioni fondamentali delle città metropolitane prevedendo che lo Stato e le regioni possono attribuire ulteriori funzioni alle stesse in attuazione dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell’articolo 118 della Costituzione.
 
–          Viene previsto, al fine di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell’interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, il subentro della Regione Lombardia – anche mediante società dalla stessa controllate – in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse alla manifestazione universale di Expo 2015. Viene rinviato ad un apposito decreto interministeriale la disciplina del trasferimento delle predette partecipazioni azionarie.
 
–          Viene chiarito che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3).
 
–          Viene precisato che la città metropolitana di Roma capitale – per cui è prevista una normativa specifica al Capo IV – è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui al provvedimento. Viene, altresì, chiarito che i rapporti tra la città metropolitana, Roma capitale e gli altri comuni è regolato dallo statuto della città metropolitana di Roma, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.
 
–          Vengono introdotte disposizione per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale da parte dei Sindaci e dei Consiglieri dei Comuni della Provincia.
 
–          Viene integrata la norma concernente le funzioni fondamentali delle Province aggiungendo, tra l’altro; la cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alle specificità del territorio medesimo; cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale e enti territoriali di altri Paesi, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti. Viene, altresì, previsto che la provincia, d’intesa con i Comuni, provvedere alla gestione dell’edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado. Vengono, inoltre, dettati i principi in base ai quali lo Stato e le Regioni secondo le rispettive competenze provvedono al riordino delle funzioni esercitate dalle province, diverse da quelle espressamente indicate dal provvedimento.
 
–          Viene chiarito che le funzioni fondamentali delle Province sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell’articolo 117, commi secondo, terzo e quarto della Costituzione.
 
–          Vengono riscritte le disposizioni sulle unioni e sulle fusioni di Comuni. A tale ultimo riguardo, viene in particolare precisato che tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune.
 
–          Vengono introdotte disposizioni per disciplinare le attività che possono essere svolte dalle unioni di Comuni in forma associata, nonché norme per favorire l’efficienza delle unioni di Comuni. Viene, altresì, chiarito che le disposizioni normative previste per i piccoli Comuni si applicano alle unioni composte da Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
 
–          Viene previsto che su proposta del Ministro per gli affari regionali, con accordo sancito in Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma.
 
–          Viene chiarito che le disposizioni del provvedimento non modificano l’assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive, nonché delle Camere di commercio.
 
Il testo passa ora alla seconda lettura del Senato.
 
Si veda precedente dell’11 ottobre 2013.
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