Pubblicata sul S.O. n. 87 della G.U. n. 302/13 la Legge di Stabilità 2014
Pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 87 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013,la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014”, sul quale si segnalano, per quanto di interesse, alcune disposizioni introdotte in materia di lavoro.
Art. 1, comma 128: Con effetto dal 1° gennaio 2014 e tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale, è stabilita, con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la seguente riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:
Con il medesimo decreto verranno stabilite le modalità di applicazione delle riduzioni in favore delle imprese che abbiano avviato l’attività da non oltre un biennio.
La riduzione di cui sopra sarà applicata nelle more dell’aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e sarà operata distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell’andamento economico, finanziario e attuariale registrato per ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo.
Art. 1, comma 135: Con effetto dal 1° gennaio 2014, è prevista la restituzione completa del contributo addizionale dell’ 1,4%, introdotto dall’art. 2, comma 28 della L. n. 92/2012, destinato al finanziamento dell’ASPI, nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
E’ prevista, pertanto, l’ abrogazione nel comma 30 dell’art. 2, della L. n. 92/2012 delle parole “nei limiti delle ultime sei mensilità”.
Art. 1, comma 180: E’ prevista l’istituzione di un fondo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, cui sono assegnati 2 milioni di euro per l’anno 2014 e 5 milioni di euro per l’anno 2015, ai fini dell’incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese.
Art. 1, comma 183: E’ previsto l’incremento dell’ autorizzazione di spesa confluita nel Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, per l’anno 2014, per il rifinanziamento delle seguenti misure:
Art. 1, comma 186: E’ introdotta una disposizione che prevede, per l’anno 2014, un incremento dell’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà, di cui all’art. 1 del D.L. n. 726/84, pari al 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro (dal 60% al 70%).
Come noto, il comma 6 dell’art. 1 del D.L. n. 78/09, convertito dalla L. n. 102/09 aveva previsto, in misura sperimentale, per gli anni 2009-2010, poi prorogato fino al 2013, un incremento dell’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà nella misura del 20% (dal 60% all’80%).
Pertanto, terminato il periodo sperimentale, da quest’anno la percentuale sarebbe tornata a regime nella misura del 60%, mentre sarà pari al 70%.
Art. 1, comma 187: E’ stabilita un’integrazione delle misure che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può prevedere per il sostegno al reddito per i lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, con espresso riferimento agli incentivi di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 19 aprile 2013, n. 264.
Art. 1, comma 208: E’ prevista, per l’anno 2014, una riduzione pari a 16 milioni di euro del Fondo sociale per la formazione e l’occupazione di cui all’art. 18, comma 1, lett. a) del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009.
Art. 1, comma 215: E’ istituito un fondo per le politiche attive del lavoro presso il Ministero del Lavoro, con una donazione iniziale di 15 milioni di euro per l’anno 2014 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in deroga, nonché di lavoratori in stato di disoccupazione.
Art. 1, comma 413: E’ prevista la riduzione del fondo destinato al finanziamento delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, per l’anno 2014, di 95 milioni di euro (da 400 milioni di euro a 305 milioni).
Art. 1, comma 491: E’ previsto, per gli iscritti non in via esclusiva alla Gestione separata INPS e quindi iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o pensionati, l’aumento al 22 per cento per l’anno 2014 e al 23,5 per cento per l’anno 2015, delle aliquote contributive pensionistiche di cui all’art. 1, comma 79, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e s.m..
Art. 1, comma 744: E’ stabilita, esclusivamente per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva tenuti all’iscrizione alla Gestione separata Inps, la non attuazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 79, della L. n. 247/2007 che prevedeva l’aumento al 28 per cento dell’aliquota contributiva, per l’anno 2014.
Pertanto, anche per il 2014, così come per il 2013, per i suddetti lavoratori l’aliquota contributiva rimarrà al 27 per cento.
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