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Convertito in legge, con modifiche, il D.L. 145/2013 "Destinazione Italia" - Nuova compensazione debiti-crediti pubblica amministrazione. I commenti dell'ANCE

Archivio, Fiscalità e incentivi

Destinazione Italia – Conversione in legge del DL 145/2013

25 Febbraio 2014
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014 è stata pubblicata la legge 21 febbraio 2014, n. 9, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante «Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015».      
  
Tra le misure fiscali d’interesse per il settore, il Provvedimento contiene, altresì, un’ulteriore possibilità, per le imprese, di  compensare i crediti vantati nei confronti della P.A., con le somme iscritte a ruolo e risultanti dalle cartelle di pagamento.
 
In particolare, solo per il 2014, l’art. 12, co. 7-bis, del D.L. 145/2013, prevede che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazione, forniture, appalti e servizi (anche professionali), maturati nei confronti della pubblica amministrazione, possono essere compensati con le somme dovute in base alle cartelle di pagamento.
 
In merito si evidenzia che per poter fruire della compensazione il credito deve essere certificato mediante la piattaforma elettronica, e il debito iscritto a ruolo deve essere pari o inferiore al credito vantato nei confronti della P.A..
 
Questa nuova forma di compensazione è subordinata all’emanazione di un Decreto attuativo, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 9/2014, di conversione del decreto 145/2013 (22 febbraio 2014).
 
A tal riguardo, si ricorda che, la suddetta forma di compensazione si aggiunge agli ulteriori strumenti di utilizzo dei crediti vantati nei confronti della P.A.[1], quali:
o   la compensazione con i debiti fiscali dovuti a seguito della chiusura anticipata delle liti[2];
o   la compensazione con i debiti fiscali iscritti a ruolo[3];
o   la cessione del credito (per la quale è prevista la detassazione, consistente nell’esenzione da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo, ad eccezione dell’IVA).
 
Infine, per completezza, si ricorda che il D.L. 145/2013 convertito, con modificazioni, nella legge 9/2014, contiene ulteriori misure in ambito fiscale, quali:
 
o   l’istituzione di un credito d’imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo[4] (art. 3);
o   la previsione di sanzioni amministrative nel caso di omessa dichiarazione o allegazione dell’attestato di prestazione energetica[5] (art. 1);
o   l’attribuzione di un credito d’imposta alle imprese, sottoscrittrici di accordi di programma per la bonifica e per la riconversione industriale di siti inquinati di interesse nazionale, per l’acquisto di nuovi beni strumentali necessari all’esercizio di tale attività (art. 4).
 
 
 

 


[1] Cfr.  ANCE “Compensazione fra crediti verso la P.A. e debiti fiscali – La disciplina completa” -ID n. 14810 del 6 febbraio 2014.
[2]A tal riguardo, si ricorda che l’art. 9, co. 1, del D.L. 35/2013convertito, con modificazioni nella legge 64/2013, prevede  la possibilità di compensare i crediti commerciali, maturati al 31 dicembre 2012, con le somme dovute a seguito dell’adesione alle forme di deflazione del contenzioso (art.28-quinquies del D.P.R. 602/1973).
[3] In merito, si ricorda che l’art. 28-quater del D.P.R. 602/1973 prevede che i crediti commerciali vantati nei confronti della P.A. possono essere compensati con le somme iscritte a ruolo, notificate entro il 31 dicembre 2012, previa acquisizione, da parte del creditore, della certificazione relativa all’esigibilità del credito, rilasciata dall’ente debitore.
[4] Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 600 milioni per il triennio 2014-2016. Il bonus è limitato alle imprese aventi un fatturato annuo non inferiore ai 500 milioni di euro, indipendentemente dalla forma giuridica dell’impresa.
[5]In tale ipotesi, il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall’obbligo di presentare la dichiarazione o copia dell’attestato dell’APE entro 45 giorni. Sul punto cfr. ANCE “Regime fiscale dell’attestato di prestazione energetica – R.M. 83/E/2013 – ID N.13936 del 29 novembre 2013.
 
 

15084-legge 21 febbraio 2014, n. 9.pdfApri
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