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Sono state stabilite le condizioni per rendere disponibile su sito web la dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione, ai sensi del Regolamento UE 305/2011

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Regolamento prodotti da costruzione: dichiarazione di prestazione anche su sito web

28 Febbraio 2014
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Sono state stabilite, con Regolamento UE n. 157/2014 entrato in vigore il 24 febbraio 2014, le condizioni per rendere disponibile su un sito web la dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione.
 
Il Regolamento UE n. 305/2011 sulla marcatura CE dei medesimi prodotti, infatti, prevede la possibilità per i fabbricanti di mettere a disposizione su un sito web, in alternativa alla consegna su supporto cartaceo o in formato elettronico, la copia della dichiarazione di prestazione che accompagna la fornitura del singolo prodotto da costruzione.
 
I fabbricanti che intendano avvalersi di tale possibilità devono rispettare le seguenti condizioni:
  1. garanzia che il contenuto della dichiarazione di prestazione non sarà modificato dopo essere stato reso disponibile sul sito web;
  2. garanzia che il sito web verrà sorvegliato e mantenuto in modo che sia il sito web che le dichiarazioni di prestazione siano costantemente accessibili ai destinatari dei prodotti da costruzione;
  3. garanzia che la dichiarazione di prestazione potrà essere consultata dai destinatari dei prodotti da costruzione a titolo gratuito per dieci anni dopo la commercializzazione del prodotto da costruzione (o per un periodo diverso stabilito, mediante atto delegato della Commissione europea, per famiglie di prodotti da costruzione in funzione della durata prevista o del ruolo rivestito dal prodotto da costruzione nelle opere di costruzione);
  4. garanzia di dare istruzioni ai destinatari dei prodotti da costruzione sulle modalità di accesso al sito web e alle dichiarazioni di prestazione redatte per tali prodotti disponibili sul sito web.

     

Inoltre, per far sì che il modulo elettronico di una dichiarazione di prestazione corrispondente a un determinato prodotto sia facilmente identificabile, i fabbricanti devono collegare il prodotto da essi commercializzato a una determinata dichiarazione di prestazione, mediante il codice di identificazione unico del prodotto-tipo, che va indicato nella dichiarazione di prestazione.
 
Si ricorda che, ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011, la dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate. I contenuti della dichiarazione di prestazione sono riportati nell’Allegato III al Regolamento e comprendono, tra l’altro:
  • il riferimento del prodotto-tipo;
  • il sistema di valutazione delle prestazioni (1+, 1, 2+, 2, 3 o 4) e i riferimenti delle specifiche tecniche armonizzate applicabili;
  • l’uso previsto del prodotto;
  • l’elenco delle caratteristiche essenziali, di cui almeno una deve essere obbligatoriamente dichiarata, a meno di norme nazionali che specifichino le caratteristiche da dichiarare;
  • le lettere NPD laddove la prestazione non sia determinata.
 
Si ricorda infine che il Regolamento prevede delle deroghe alla dichiarazione di prestazione.
 
Tali deroghe, indicate all’articolo 5, intervengono quando un prodotto è fabbricato in esemplare unico o su misura in un processo non di serie, su ordine specifico di un committente, ed è installato in un’opera singola ed identificata; oppure quando un prodotto è fabbricato sul cantiere dell’opera cui è destinato; oppure ancora quando il prodotto è fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio storico-architettonico e mediante un processo non industriale per il restauro di opere di rilevanza storica o architettonica.
 

L’elenco delle norme armonizzate in vigore, di cui si allega l’ultimo aggiornamento, è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sul sistema NANDO.

15133-Elenco norme armonizzate CPR.pdfApri

15133-Regolamento UE 305_2011.pdfApri

15133-Regolamento 157_2014.pdfApri
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