Reso noto dalla Confindustria lo scambio di lettere, di cui si allega copia, tra Cgil, Cisl e Uil e la Confindustria stessa, con le quali le parti hanno condiviso l’interpretazione in merito alla disposizione contenuta nel punto 6 della sezione seconda del Testo Unico sulla Rappresentanza, del 10 gennaio scorso, in materia di c.d. “cambio casacca”.
In particolare, con riferimento a tale disposizione che prevede “in caso di cambiamento di appartenenza sindacale da parte di una componente della RSU, la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti dalla lista di originaria appartenenza del sostituto”, è stato chiarito che tale misura opera esclusivamente per le RSU che siano state costituite o rinnovate successivamente al 10 gennaio 2014.
Resta ferma, dunque, l’applicazione della precedente disciplina per le RSU già in carica alla data del 10 gennaio 2014 e fino al loro rinnovo.
15358-Squinzi – risposta 7.03.2014.pdfApri
15358-CGIL Camusso CISL Bonanni UIL Angeletti.pdfApri