CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
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Decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2014 recante “Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi” (DDL 2012/S).
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo approvato dalla Commissione Finanze.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 01
Viene introdotta una norma con cui, riguardo alle disposizioni soppresse dalla Commissione recanti misure per l’emersione ed il rientro di capitali detenuti all’estero e per il potenziamento della lotta all’evasione, si precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottosi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme ivi contenute;
Emendamento Dis. 1.1 della Commissione
Art. 3
Viene precisato che l’estensione delle misure in materia di adempimenti tributari e contributivi previste dal testo ai territori dei Comuni del Veneto specificatamente indicati nell’allegato 1-bis del provvedimento colpiti nel periodo tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 da eccezionali eventi atmosferici anche di carattere alluvionale è condizionato dalla dichiarazione dello stato di emergenza nei rispettivi territori entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
Emendamento 3.400 (testo corretto) della Commissione
Viene riscritta la norma introdotta dalla Commissione sulla sospensione, fino al 31 dicembre 2014, del pagamento dei ratei di mutui in essere. Al riguardo, viene precisato che i soggetti che abbiano residenza o sede legale e/o operativa in uno dei Comuni indicati nel provvedimento e che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno il diritto di richiedere alle banche o agli intermediari finanziari la sospensione fino al 31 dicembre 2014 delle rate dei mutui in essere, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale. Le banche sono tenute a dare pubblicità della suddetta facoltà mediante apposito avviso in filiale e sul proprio sito internet pena la sospensione automatica delle rate in scadenza.
Emendamento 3.200 (testo corretto) della Commissione e subemendamento 0.3.200.1 a firma di parlamentari
Viene eliminata la disposizione introdotta dalla Commissione che prevedeva la concessione, nei Comuni delle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, colpiti dagli eventi alluvionali dal 10 al 13 novembre e il 27 e 28 novembre 2012, di benefici economici anche a ristoro dei danni subiti dalle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.
Emendamento 3.402 della Commissione
Art. 3-bis
Viene ridotta da tre a due anni, la proroga – introdotta dalla Commissione – della restituzione del debito per quota capitale al 1 gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013, con riguardo ai finanziamenti contratti dai soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012.
Emendamento 3-bis.400 della Commissione
Il provvedimento contiene, tra l’altro, misure in materia tributaria e contributiva tra cui il differimento al 16 maggio 2014 dei termini per il pagamento e l’invio delle denunce retributive INAIL, l’abrogazione delle disposizioni di cui ai commi 575 e 576 dell’art. 1 della L. 147/2013 volte a rivedere le detrazioni IRPEF nonché misure agevolative per i soggetti residenti nei territori colpiti da calamità naturali.
Il decreto legge, che scade il 29 marzo 2014, passa ora alla seconda lettura del Senato.