In attesa della (nuova data di) entrata in vigore del prossimo 1° luglio l’AVCpass perde un importante elemento di comprova dei requisiti generali: il DURC (previsto indirettamente alla lettera i), comma 1, dell’articolo 38 del Codice dei contratti, D.lgs n. 163/2006).
E’ stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. “lavoro” che prevede un’interrogazione in tempo reale dei database di INPS, INAIL e Cassa Edile, senza necessità di fare riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità sui contratti pubblici(D.L. n. 34 del 20 marzo 2014, in G.U. n. 66 del 20-3-2014).
Il decreto, a differenza di quanto previsto nell’articolo 6-bis del Codice dei contratti, non prevede, infatti, più che le stazioni appaltanti debbano verificare la veridicità della dichiarazione sostitutiva del concorrente traendo il relativo documento a comprova del requisito di regolarità contributiva esclusivamente dalla Banca dati nazionale suddetta che utilizza l’interfaccia web denominata sistema AVCpass.
L’Autorità avrà, tuttavia, tempo fino all’emanazione dei decreti di attuazione, previsti nel citato provvedimento, per rivedere ancora una volta la Delibera n. 111/2012, in cui sono fissati termini e modalità per l’utilizzo della Banca dati nazionale (di probabile revisione anche in un futuro più remoto, in previsione dell’entrata in vigore del documento di gara unico europeo, previsto all’art. 59 delle nuove Direttive UE sugli appalti).
15565-Decreto n. 34.pdfApri