E’ all’esame della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati il decreto legge su “
Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese” (DDL 2208/C, Relatore l’On. Carlo dell’Aringa del Gruppo parlamentare PD).
Il testo contiene, tra l’altro, modifiche alla disciplina del contratto a termine (D.Lgs 368/2001), con l’estensione del periodo di rapporto di lavoro a tempo determinato per cui non è richiesto il requisito della causalità, da dodici a trentasei mesi (in questo limite temporale il contratto è prorogabile fino a otto volte), sia nella forma del contratto a tempo determinato sia nell’ambito di un contratto di somministrazione a termine. Viene previsto, altresì, che il limite dei rapporti di lavoro così instaurati non può eccedere il 20 per cento dell’organico complessivo ed è introdotta la possibilità di stipulare un contratto a termine anche per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti.
Vengono, inoltre, disposte semplificazioni in materia di apprendistato (D.Lgs 167/2011). Nello specifico vengono, tra l’altro, soppresse le previsioni per le quali l’assunzione dei nuovi apprendisti è condizionata alla conferma in servizio dei precedenti apprendisti. È, inoltre, previsto che la retribuzione dell’apprendista debba fare riferimento alle ore di lavoro effettivamente prestate nonché al 35 per cento del relativo monte ore complessivo di formazione. Viene, altresì, disposto il ricorso alla forma scritta solo per il contratto ed il patto di prova e non anche per il piano formativo individuale (come attualmente). Eliminato, infine, l’obbligo per il datore di lavoro di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica.
Sul Documento unico di regolarità contributiva (DURC) viene previsto il passaggio alla verifica della regolarità in via esclusivamente telematica. Nello specifico, a decorrere dalla data di entra in vigore di un apposito decreto del Ministro del Lavoro, a cui sono demandate le modalità attuative della norma, chiunque abbia interesse potrà verificare con modalità telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e casse edili. L’esito dell’interrogazione avrà validità di 120 giorni e sostituirà a tutti gli effetti il Documento unico.
Il decreto suddetto, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, di concerto con il Ministro dell’Economia e con il Ministro della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione, sentiti INPS e INAIL, definirà i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica, nonché i casi di esclusione.
Altre disposizioni riguardano modifiche all’elenco anagrafico dei lavoratori di cui all’art.4, comma 1, del DPR 442/2000 nonché ai contratti di solidarietà, per i quali viene demandata ad un decreto del Ministro del Lavoro l’individuazione dei datori di lavoro beneficiari delle misure previste in caso di ricorso a tale strumento (art.6, comma 4 DL 510/96 convertito dalla legge 608/96).