CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
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DDL su “Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie del lavoratore e del prestatore d’opera” (DDL 254/C ed abb.).
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge in oggetto con alcune modifiche al testo approvato dalla Commissione Lavoro.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1
Viene previsto che oltre alla lettera di dimissioni volontarie – finalizzata al recesso dal contratto di lavoro – anche l’atto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro deve essere sottoscritto, pena la sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d’opera o dal prestatore d’opera e dal datore di lavoro, dalla datrice di lavoro o dal committente, su appositi moduli predisposti con le modalità definite con apposito decreto interministeriale e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni territoriali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l’impiego.
Emendamento 1.100 della Commissione
Art. 1 commi aggiuntivi
Viene previsto che, fatte salve le diverse previsioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora la lavoratrice o il lavoratore si assentino dal lavoro, senza fornire comunicazioni, per un periodo superiore ai sette giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per dimissioni volontarie anche in assenza della sottoscrizione dei moduli prescritti dal provvedimento.
Emendamento 1.102 della Commissione
Viene previsto che, fermo restando che l’onere di acquisire i moduli per dimissioni volontarie è in carico ai lavoratori e alle lavoratrici, ai prestatori d’opera e alle prestatrici d’opera, il decreto che ne definisce i contenuti assicura, in ogni caso, la facoltà per i datori di lavoro e i committenti di richiedere i medesimi moduli per porli a disposizione dei lavoratori che ne facciano richiesta.
Emendamento 1.103 della Commissione
Viene fatta salva la facoltà della lavoratrice, del lavoratore, della prestatrice d’opera e del prestatore d’opera di recedere dal contratto di lavoro o di risolvere consensualmente il medesimo contratto avvalendosi delle sedi di conciliazione di cui all’articolo 2113, quarto comma, del Codice civile.
Emendamento 1.58 a firma di parlamentari
Il provvedimento prevede che, salvo quanto previsto dall’art. 2118 c.c, la lettera di dimissioni volontarie – finalizzata al recesso dal contratto di lavoro – deve essere sottoscritta, pena la sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d’opera o dal prestatore d’opera, su appositi moduli predisposti dalle direzioni territoriali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l’impiego.
I moduli sono realizzati secondo direttive definite con apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione e sono resi disponibili attraverso i siti internet del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e www.cliclavoro.gov.it , nonché i siti regionali ad essi collegati.
Il disegno di legge passa ora alla seconda lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su ” Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013 bis” (DDL 1864/C).
La Commissione Politiche dell’Unione europea ha approvato, in sede referente, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art.10, comma 1
In relazione alle norme in materia di sicurezza sul lavoro (procedura d’infrazione 2010/4227), con cui si prevede l’obbligo del datore di lavoro, dai giorni immediatamente successivi alla costituzione di nuova impresa, nonché al verificarsi di condizioni che richiedano la rielaborazione della valutazione dei rischi, di disporre di idonea documentazione volta a dimostrare che i singoli obblighi di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono stati adempiuti e che il datore di lavoro medesimo abbia provveduto alla valutazione dei rischi, viene precisato che lo stesso deve, altresì, darne immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Emendamenti 10.5 e 10.6 a firma di parlamentari
Art.15
Vengono riformulate le norme sulla disciplina della verifica di assoggettabilità a VIA (procedura d’infrazione 2009/86 e procedura d’infrazione 2013/2170). In particolare, vengono, tra l’altro, previste modifiche al D.Lgs 152/2009 (Codice dell’ambiente)relativamente all’accesso alle informazioni da parte del pubblico ai processi decisionali in materia di valutazione ambientale (VIA e VAS) tramite apposita pubblicazione sul web (artt. 12, 17 , 20, 24 e 32 D.Lgs 152/2009).
Viene, altresì, modificata la definizione di progetto, individuato come la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.
Emendamenti 15.6 della Commissione e 15.8 a firma di parlamentari.
Articolo aggiuntivo
Viene introdotta una norma di modifica dell’art.49, del D.Lgs 163/2006, con cui si prevede che è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria (sentenza pregiudiziale Corte di Giustizia europea del 10 ottobre 2013 nella causa C.94/12).
Emend. 18.0.1 del Relatore
Art.22
Vengono modificate le norme relative al recepimento della Dir. 2011/7/UE sui ritardati pagamenti (Caso EU PILOT 5216/13/ENTR). In particolare, viene modificato l’art.4, comma 4 del D.Lgs 231/2002 (come modificato dal D.Lgs 192/2012) prevedendo che nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore ai trenta giorni, quando ciò sia “oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche”.
Viene, inoltre, introdotto l’art.7 bis sulle prassi inique con cui si dispone che le prassi relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, quando risultano gravemente inique per il creditore, danno diritto al risarcimento del danno. L’accertamento di una prassi gravemente iniqua spetta il giudice accerta e si considera gravemente iniqua la prassi che esclude l’applicazione di interessi di mora e non è ammessa prova contraria. Si presume, altresì, che sia gravemente iniqua la prassi che esclude il risarcimento per i costi di recupero.
Emend. 22.1 del Relatore
Articolo aggiuntivo
Al fine di dare piena attuazione, per le parti non direttamente applicabili, alla Dir. 2011/85/UE e al Regolamento (UE) n. 473/2013, con particolare riferimento all’attività di monitoraggio sull’osservanza delle regole di bilancio, viene previsto che la Corte dei conti, nell’ambito delle sue funzioni di controllo, verifica la rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle pubbliche amministrazioni ed a tal fine definisce le metodologie e le linee guida cui devono attenersi gli organismi di controllo interno e gli organi di revisione contabile delle pubbliche amministrazioni.
La Corte può, altresì, chiedere alle amministrazioni pubbliche, l’accesso alle banche dati da esse costituite o alimentate, nonché, per valutare i riflessi sui conti delle pubbliche amministrazioni, richiedere dati economici e patrimoniali agli enti e agli organismi dalle stesse partecipati a qualsiasi titolo.
Emend. 23.0.8 del Relatore
Il testo prevede norme per la chiusura di casi di infrazione e preinfrazione della normativa comunitaria e fa seguito alla legge europea 2013 approvata ad agosto (L.97/2013). Vengono previste, tra l’altro, norme in materia: di lavori pubblici, sugli affidatari di incarichi di progettazione; inquinamento acustico; valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro; ritardati pagamenti; verifica di assoggettabilità a VIA; danno ambientale; partecipazione del pubblico all’elaborazione di piani e programmi ambientali.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.
– DDL Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (DDL 1836/C)
La Commissione Politiche dell’Unione europea ha approvato, in sede referente, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnala la seguente:
Articolo aggiuntivo
Con una norma aggiuntiva, al fine di dare piena attuazione, per le parti non direttamente applicabili, al Regolamento (UE) n. 473/2013 sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro, vengono apportate alcune modifiche alla L.196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica). In particolare, viene stabilito al 31 dicembre 2013 il termine per l’adozione, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, dei decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato. Previsto il medesimo termine anche per l’adozione del decreto legislativo di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa. Viene, infine, stabilita l’adozione del testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di stato e di tesoreria entro il 31 dicembre 2016.
Emend. 7.04 del Relatore
Il testo prevede, in particolare, la delega al Governo per l’attuazione di direttive europee, tra cui:
2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (termine di recepimento: 20 luglio 2015);
2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (senza termine di recepimento).
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.
PARERI RESI SU ATTI DEL GOVERNO
– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale di ENAV Spa (Atto 78).
La Commissione Trasporti, a cui il decreto legislativo è stato assegnato in sede consultiva, ha espresso al Governo un parere favorevole con osservazioni.
In particolare la Commissione ha evidenziato l’opportunità di “assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, per permettere che il gettito derivante dalla cessione di una quota del capitale sociale di ENAV sia destinato a interventi mirati di rilancio dell’economia”.
Lo Schema di decreto regolamenta l’alienazione di una quota della partecipazione non superiore al 49% di ENAV S.p.A., disponendo che tale cessione – che potrà essere effettuata anche in più fasi – si realizzi attraverso un’offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti di Enav e delle sue controllate, e/o investitori istituzionali italiani e internazionali oppure attraverso trattativa diretta da realizzare attraverso procedure competitive rivolte a soggetti che rispettino i requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1035/2011.
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.
– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane S.p.A. (Atto n. 77).
La Commissione Trasporti, a cui il decreto legislativo è stato assegnato in sede consultiva, ha espresso al Governo un parere favorevole con osservazioni.
In particolare la Commissione ha rilevato l’opportunità, di assumere “iniziative, anche di carattere normativo, utili a permettere che il gettito derivante dalla cessione di una quota di minoranza del capitale di Poste italiane sia destinato, anche in considerazione della difficile situazione economica e finanziaria, a interventi che possano sostenere efficacemente il rilancio dell’economia, con particolare riferimento allo sviluppo della banda larga e delle reti di nuova generazione, ad investimenti infrastrutturali per le reti di trasporto, a interventi urgenti contro il dissesto idrogeologico”.
Lo Schema di decreto regolamenta l’alienazione di una quota della partecipazione non superiore al 40% di Poste Italiane S.p.A., disponendo che tale cessione – che potrà essere effettuata anche in più fasi – si realizzi attraverso un’offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del Gruppo Poste Italiane, e/o investitori istituzionali italiani e internazionali.
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.