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Applicabilità della sanzione per la mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni. I chiarimenti del Ministero del lavoro nella risposta ad istanza di interpello n. 9/2014

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Registro infortuni – Sanzioni

9 Aprile 2014
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 Il Ministero del Lavoro, con risposta ad istanza d’interpello n. 9/14, di cui si allega copia, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

Con la nota in oggetto, preliminarmente, il Dicastero ha voluto ricordare quanto disposto dall’art. 53, comma 6, del D.Lgs. 81/08, il quale prevede che “fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’art. 8, comma 4, istitutivo del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione), restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici”. Non avendo ancora trovato attuazione il suddetto decreto, che consentirà di disciplinare le nuove modalità di comunicazione degli infortuni, restano, pertanto, in vigore i preesistenti obblighi in materia di registro infortuni.

Si tratta, in particolare, dell’obbligo di conformità al modello di cui al DM12 settembre 1958, come modificato dal DM 5 dicembre 1996, dell’obbligo di vidimazione presso le Asl competenti per territorio, salvo quanto previsto nelle Regioni che ne hanno previsto l’abolizione e, infine, dell’obbligo di conservazione sul luogo di lavoro a disposizione degli organi di vigilanza.

La mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni comporterà per il datore di lavoro l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 89, comma 3 del D.Lgs. n. 626/94.

A tal riguardo, è opportuno ricordare che l’art. 304 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. al comma 1, lettera a), pur prevedendo l’abrogazione del D.Lgs n. 626/94, con il successivo comma 3 ha disposto che “con uno o più decreti integrativi attuativi della delega prevista dall’articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, si provvede all’armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1”.

In virtù di quanto sopra, pertanto, restano confermate le disposizioni sanzionatorie di cui al D.Lgs. n. 626/94, cosi come modificate dall’art. 1, comma 1177, della Legge n. 296/06 (Legge Finanziaria 2007) che prevedono per la mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni una sanzione minima di € 2.580 ed una sanzione massima di € 15.490.
 

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