È stata pubblicata (Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2014) la Legge 7 aprile 2014, n. 56, in vigore dall’8 aprile 2014, volta a:
· introdurre una nuova disciplina delle province, concepite come enti di area vasta e che possono anche coesistere con le città metropolitane, almeno fino a quando non saranno abolite, come previsto anche dal disegno di legge di riforma costituzionale approvata in via definitiva dal Consiglio dei Ministri lo scorso 31 marzo ed appena presentato (Atto S/1429) al Senato (8 aprile);
· istituire le città metropolitane – già previste dal D.lgs. 267/2000 “Testo Unico Enti Locali (TUEL)” ma ancora prive di norme per avviare concretamente la loro costituzione – anche esse con l’attribuzione di funzioni di area vasta;
· ridefinire la disciplina delle unioni di comuni, fino ad ora contenuta in parte nel TUEL, in parte nel Decreto Legge 78/2010 e nel Decreto legge 138/2011.
Dal testo della Legge 56/2014 emerge la volontà di creare una Repubblica fondata su due soli livelli di diretta rappresentanza delle comunità territoriali: le regioni e i comuni. A questi si accompagna un livello di governo di area vasta (città metropolitane o province, almeno fin quando non saranno abolite), funzionale a una razionale allocazione delle funzioni amministrative sul territorio. Inoltre, viene rafforzato, sempre per razionalizzare funzioni e risorse, l’esercizio associato di funzioni da parte dei comuni più piccoli.
1. Province
Il ruolo delle province viene mantenuto, in quanto per la loro soppressione è necessaria una legge costituzionale. L’obiettivo immediato del Governo, in attesa della riforma costituzionale, era quello di evitare le elezioni amministrative per le province in scadenza.
1.1 Organi
Gli organi della provincia sono il presidente della provincia, il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci.
Il presidente della provincia ha la rappresentanza dell’ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.
Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione. È l’organo di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; ha potere di proposta dello statuto e poteri decisori finali per l’approvazione del bilancio. È eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.
L’assemblea dei sindaci è composta dai sindaci dei comuni della provincia. È competente per l’adozione dello statuto e ha potere consultivo per l’approvazione dei bilanci.
Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente della assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito.
1.2 Funzioni
Le funzioni fondamentali delle province sono: a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; d) raccolta ed elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; e) gestione dell’edilizia scolastica; f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.
2. Città metropolitane
Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta obbligatoriamente costituiti in 9 realtà locali (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria). Si aggiunge il regime peculiare della città metropolitana di Roma capitale. La Sardegna, la Sicilia e il Friuli Venezia Giulia, possono istituire città metropolitane nell’esercizio della loro autonomia organizzativa e nel rispetto dei principi della Legge 56/2014.
Dall’8 aprile, data di entrata in vigore della Legge, le città metropolitane (tranne Reggio Calabria) subentrano alle province omonime, acquisendone il personale e il patrimonio.
2.1 Organi
Gli organi della città metropolitana sono il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana.
Il sindaco metropolitano è il sindaco del comune capoluogo e ha la rappresentanza dell’ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana.
Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione. È l’organo di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; ha altresì potere di proposta dello statuto e poteri decisori finali per l’approvazione del bilancio. È eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni.
La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano e dai sindaci dei comuni della città metropolitana. È competente per l’adozione dello statuto e ha potere consultivo per l’approvazione dei bilanci; lo statuto può attribuirle altri poteri propositivi e consultivi.
Gli incarichi di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana sono esercitati a titolo gratuito.
2.2 Funzioni
Alle città metropolitane sono attribuite:
– le funzioni fondamentali delle province;
– le funzioni fondamentali proprie della città metropolitana, relative a: a) piano strategico triennale del territorio metropolitano; b) pianificazione territoriale generale; c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; d) mobilità e viabilità; e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano;
– ulteriori funzioni attribuite dallo Stato o dalle Regioni.
3. Unioni e fusioni di comuni
Il Legge 56/2014 riordina gli istituti dell’Unione e della fusione di comuni, introducendo un nuovo procedimento di fusione per incorporazione di un comune contiguo, che verrà regolata con successiva legge regionale.
In allegato la Legge 7 aprile 2014, n. 56