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Nel provvedimento che attua la direttiva 2012/27/UE previsti, tra l’altro, interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici e privati utili al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico. Istituito, presso il Ministero dello Sviluppo, il Fondo nazionale per l’efficienza energetica per l’erogazione di finanziamenti

Archivio, Governo e Parlamento

Schema di DLgs sull’efficienza energetica: all’esame del Parlamento

15 Aprile 2014
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È stato assegnato alle Commissioni Industria del Senato e Attività Produttive della Camera dei Deputati – per l’espressione del parere al Governo da rendersi entro il 14 maggio p.v. – lo Schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE” (Atto n. 90– Relatori Sen. Massimo Mucchetti del Gruppo PD e On. Gianluca Benamati del Gruppo PD), approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 4 aprile u.s..
 
Il testo, in attuazione della direttiva 2012/27/UE,e nel rispetto dei criteri fissati dalla L. 96/2013, stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica per il conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico (consistente nella riduzione entro l’anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale).
 
Tra le principali misure:
 
Riqualificazione energetica degli immobili
Viene previsto, in particolare, che l’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), nell’ambito dei piani d’azione nazionali per l’efficienza energetica (PAEE), elabori una proposta di interventi di medio-lungo termine per la riqualificazione energetica degli edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati, da sottoporre all’approvazione del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro dell’Istruzione, d’intesa con la conferenza unificata.
La prima proposta sarà contenuta nel PAEE 2014 ed aggiornata nelle successive edizioni del Piano.
 
Riqualificazione energetica immobili della PA centrale
Viene disposto che, a partire dal 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi di riqualificazione energetica su almeno il 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata degli edifici della pubblica amministrazione centrale (si tratta delle amministrazioni di cui all’Allegato IV del Dlgs 163/2006) o, in alternativa, un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep.
A tal fine, viene prevista la predisposizione entro il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2014, di un programma di interventi di riqualificazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione centrale, coerente con la predetta percentuale, da parte del Ministero dell’Ambiente, del Ministero delle infrastrutture e trasporti, dell’Agenzia del demanio e del Ministero dello sviluppo economico, il quale esercita le funzioni di impulso e coordinamento.
Per l’elaborazione del Programma, le Pubbliche Amministrazioni centrali, entro il 30 settembre per il 2014 ed entro il 30 giugno di ciascun anno successivo, predispongono, anche in forma congiunta, proposte di intervento per la riqualificazione energetica degli immobili dalle stesse occupati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionaIi opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture.
Le modalità per l’esecuzione del programma verranno definite con decreto interministeriale da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.
 
Regime obbligatorio di efficienza energetica
Viene definito l’obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale, da conseguire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, determinato ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE, nonché indicati gli strumenti per conseguirlo.
In particolare, viene previsto che il meccanismo dei certificati bianchi dovrà garantire il conseguimento di un risparmio energetico al 31 dicembre 2020 non inferiore al sessanta per cento dell’obiettivo di risparmio energetico nazionale cumulato. Il restante volume di risparmi di energia è ottenuto attraverso le misure di incentivazione degli interventi di incremento dell’efficienza energetica vigenti.
Al fine di monitorare lo stato di conseguimento dell’ obiettivo, è inoltre prevista la redazione, da parte del Ministero dello Sviluppo, con il supporto di ENEA e GSE, di due rapporti intermedi (2016 e 2018). Qualora da tali rapporti dovesse risultare un volume di risparmi ottenuti insufficiente rispetto all’obbligo previsto, il Ministero dello sviluppo economico – di concerto con il Ministero dell’ambiente, anche su proposta dell’Autorità per 1’energia elettrica e il gas – introduce misure di potenziamento dei sistemi di sostegno basato sui certificati bianchi nonché nuove misure in grado di dare maggiore efficacia alle politiche di promozione dell’efficienza energetica.
Vengono, altresì, introdotte modifiche al Conto termico (decreto Ministero dello Sviluppo economico, 28 dicembre 2012, concernente incentivazione alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni). In particolare, viene modificato l’art. 6 prevedendo che l’incentivo non possa in ogni caso eccedere il 65% delle spese sostenute dal beneficiario.
 
Contratti di prestazione energetica
Vengono indicati (in un apposito allegato al provvedimento) i requisiti minimi dei contratti di prestazione energetica stipulati dalla PA con l’assistenza tecnica dell’Enea.
Viene, inoltre, previsto che l’ENEA integri, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell’edificio di cui all’articolo 4-ter, comma 3 del Dlgs 192/2005, n. 192, con tali criteri minimi.
Viene, altresì, prevista la predisposizione di linee guida – da approvarsi entro 180 giorni – per semplificare le procedure autorizzative per l’installazione in ambito residenziale e terziario di impianti o dispositivi tecnologici per l’efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili.
Viene modificato l’articolo 11 del Dlgs 115/2008 che consente, in caso di interventi che comportino un miglioramento dell’indice di prestazione energetica rispetto ai limiti di legge – realizzati su edifici di nuova costruzione o su quelli già esistenti – di aumentarela volumetria dell’edificio derogando nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abilitativi di cui al titolo II del DPR 380/2001, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali.
 
Fondo efficienza energetica
Viene istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo nazionale per l’efficienza energetica.
Il Fondo ha natura rotativa e si articola in due sezioni che operano, rispettivamente, per la concessione di garanzie e l’erogazione di finanziamenti. Gli interventi finanziati dal Fondo sono volti, in particolare, alla:
-riqualificazione energetica degli edifici di proprietà della pubblica amministrazione;
-realizzazione di reti per il teleriscaldamento e/o per il teleraffrescamento;
-efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, ivi inclusa l’illuminazione pubblica;
–riqualificazione energetica di interi edifici, compresi gli edifici di edilizia popolare;
– riduzione dei consumi di energia nei processi industriali.
L’individuazione delle priorità, criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo sono demandate ad uno o più decreti interministeriali da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.
 
Previste, altresì, disposizioni per gli acquisti delle pubbliche amministrazioni centrali (di cui all’Allegato IV del Dlgs 163/2006). In particolare, viene disposto che le stesse, nelle procedure di acquisto o di nuova locazione di immobili ovvero negli appalti per gli acquisti di prodotti e servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 28 del Dlgs 163/2006, compresi gli appalti di fornitura in regime di locazione finanziaria sono tenute a rispettare determinati requisiti minimi di efficienza energetica (di cui all’Allegato 1 del provvedimento).
 

Dopo l’espressione dei pareri parlamentari il provvedimento tornerà al Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.

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