Con l’ordinanza in oggetto, il Consiglio di Stato rimette all’Adunanza Plenaria la questione se sia possibile che un solo rappresentante legale dell’impresa possa autodichiarare che tutti i soggetti, che occupano , o se del caso hanno occupato, nell’impresa le posizioni qualificate previste dalla norma, sono in possesso dei requisiti morali prescritti dalla legge.
Inoltre, viene chiesto di chiarire al medesimo consesso se tale dichiarazione possa essere presentata anche con una formula inclusiva di tutti i soggetti dell’impresa, pur senza una loro elencazione nominativa, facendo salva, ovviamente, la successiva necessità di dimostrare l’effettivo possesso di tutti i requisiti generali richiesti dall’art. 38 ed autodichiarati .
Ha ritenuto la Sezione III, con l’ordinanza in rassegna, di non poter condividere le conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado, secondo cui la mancata elencazione, nelle dichiarazioni presentate dai rappresentanti legali delle società partecipanti ad una gara, dei nominativi di tutti gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza, doveva determinare l’esclusione dalla gara del costituendo RTI risultato aggiudicatario; ciò, sebbene tali conclusioni costituiscano applicazione di un principio affermato dalla prevalente giurisprudenza in materia (Cons. Stato, Sez. IV, 16 novembre 2011, n. 6053).
Tale soluzione più sostanzialistica, inoltre, sarebbe più coerente, secondo l’interpretazione dell’ordinanza in commento, con la recente nuova Direttiva in materia di appalti n. 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 che, proprio nell’ottica di una generale semplificazione del sistema, ha previsto la presentazione di un unico documento per la partecipazione alle gare, consistente in una unica autodichiarazione come prova documentale preliminare del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione di una impresa ad una gara.
Stante, quindi, tale contrasto giurisprudenziale, il Consiglio di Stato ha rimesso la questione all’Adunanza Plenaria, al fine di ottenere un chiarimento univoco sul tema.
In allegato alla presente news il testo integrale della decisione.
16135-CDS Ordinanza 29 aprile 2014 n 2214.pdfApri