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DL 34/2014 sulle disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese (DDL 1464/S) – DL 47/2014 su misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 (DDL 1413/S).

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Sintesi parlamentare n. 18/S della settimana dal 5 maggio al 9 maggio 2014

13 Maggio 2014
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SENATO DELLA REPUBBLICA
_______________________
 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
 
– Decreto Legge n. 34 del 20 marzo 2014 recante “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese” (DDL 1464/S).
 
L’Aula ha licenziato, in seconda lettura, con la votazione di fiducia sul testo della Commissione Lavoro, il decreto legge in oggetto.
 
Per l’iter parlamentare precedente si vedano le Sintesi nn. 15/2014 e 16/2014.
 
Il testo contiene, tra l’altro, modifiche alla disciplina del contratto a termine (D.Lgs 368/2001), semplificazioni in materia di apprendistato (D.Lgs 167/2011) e norme sul Documento unico di regolarità contributiva (DURC) con cui si prevede il passaggio alla verifica della regolarità in via esclusivamente telematica. Altre disposizioni riguardano modifiche all’elenco anagrafico dei lavoratori di cui all’art.4 del DPR 442/2000 e ai contratti di solidarietà di cui all’art.6, del DL 510/96, convertito dalla legge 608/96.
 
Il decreto legge, in scadenza il prossimo 19 maggio, nella settimana di riferimento è stato approvato dalla Commissione Lavoro (vedi dopo) ed è tornato alla lettura della Camera dei Deputati (Sintesi n. 18/2014).
 
 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
 
– Decreto Legge n. 34 del 20 marzo 2014 recante “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese” (DDL 1464/S).
 
La Commissione Lavoro ha approvato, in sede referente, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
 
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
 
Art.1, comma 1
In premessa alle modifiche introdotte dal testo al D.Lgs 368/2001 (contratto a tempo determinato) viene precisato che le stesse sono apportate in considerazione della perdurante crisi occupazionale e dell’incertezza dell’attuale quadro economico in cui le imprese devono operare, nelle more dell’adozione di un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente, salva l’attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro e vista la dir. 1999/70/CE (Accordo quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato).
Emendamento 1.1000 del Governo
 
Art.1, comma 1
Viene precisato che il diritto di precedenza del lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto di cui all’art.1, comma 2 del D.Lgs 368/2001 (apposizione del termine).
Emendamento 1.2000 del Governo
 
Art.1, comma 1
In caso di violazione del limite stabilito dal testo per le assunzioni a tempo determinato (20 per cento dei lavoratori assunti a tempo indeterminato), viene prevista, non più la trasformazione automatica del contratto in rapporto a tempo indeterminato ma una sanzione amministrativa: pari al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a un solo lavoratore; pari al cinquanta per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno.
Emendamento 1.3000 del Governo
 
Art.2 comma1
In relazione alle disposizioni sul limite per l’assunzione di apprendisti, secondo le quali tale assunzione deve essere subordinata alla prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, viene prevista l’applicazione della disposizione per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti (in origine 30).
Emendamento 2.1000 del Governo
 
Art.2, comma 1
Viene disposto che per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi di lavoro stipulati da associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto id apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali.
Emendamento 2.2000 del Governo
 
Art.2, comma 1
Sempre in materia di contratti di apprendistato viene disposto che la Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida della Conferenza Stato-Regioni del 20 febbraio 2014
Emendamento 2.3000 (testo 2) del Governo
 
Art. 2 bis, comma 3
Vengono riformulate le norme transitorie del testo prevedendo che il datore di lavoro che alla data di entrata in vigore del decreto legge abbia in corso rapporti di lavoro a temine che comportino il superamento del limite percentuale previsto dal provvedimento stesso, è tenuto a rientrare nel limite suddetto entro il 31 dicembre 2014, salvo che un contratto collettivo applicabile nell’azienda disponga un limite percentuale o termine più favorevole. In caso contrario, il datore di lavoro successivamente a tale data non può stipulare nuovi contratti a tempo determinato.
Emendamento 2-bis.1000
 
Scheda emendamenti in Commissione
 
Il decreto legge nella settimana di riferimento è stato licenziato dall’Aula.
 
 
– Decreto legge n. 47 del 28 marzo 2014 recante “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015” (DDL 1413/S).
 
Le Commissioni riunite Lavori Pubblici e Territorio e Ambiente hanno approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo del Governo.
 
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
 
Art. 2
Nell’ambito delle modifiche all’art. 11 della L. 431/1998 sul Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, viene precisato che le attività di promozione delle locazioni intraprese da Comuni e Regioni avvengono oltre che in convenzione di cooperative edilizie, come attualmente stabilito, anche in convenzione con imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali.
Emendamento 2.5 a firma di parlamentari
 
Articolo aggiuntivo
Viene disposta l’istituzione della Banca dati nazionali del patrimonio immobiliare pubblico per favorire la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini ed assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa per la locazione e/o l’alienazione del patrimonio immobiliare pubblico. La Banca dati è consultabile in un’apposita sezione del sito internet ufficiale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e vi sono evidenziate separate sezioni, recanti l’indicazione: degli immobili locati, di quelli da locare, di quelli per i quali è stata presentata domanda di riscatto nonché di quelli per i quali è stata avviata la procedura di alienazione.
Le modalità di redazione della Banca dati viene demandato ad un apposito regolamento ministeriale.
Emendamento 3.0.1 a firma di parlamentari
 
Art. 4 commi aggiuntivi
Viene prevista la trasmissione da parte delle Regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, al Ministero delle infrastrutture e trasporti, degli elenchi predisposti dai Comuni e dagli Iacp, comunque denominati, delle unità immobiliari che, con interventi di manutenzione ed efficientamento di non rilevante entità, siano resi prontamente disponibili per le assegnazioni.
Emendamento 4.16 delle Commissioni riunite
 
Viene previsto che il Governo riferisca ogni sei mesi, dalla definizione del Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica e fino alla sua completa attuazione, alle competenti Commissioni parlamentari circa lo stato di attuazione.
Emendamento 4.30 delle Commissioni riunite
 
Articoli aggiuntivi
Viene previsto che i Comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, al fine di procedere ad una migliore definizione dei programmi di intervento di interesse nazionale relativi al patrimonio immobiliare pubblico, nonché all’acquisizione, raccolta elaborazione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa, provvedono al censimento ovvero, ove già effettuato, all’aggiornamento degli immobili di proprietà pubblica presenti nel rispettivo territorio e alla loro catalogazione, con riferimento in particolare alla presenza di unità immobiliari e fabbricati inutilizzati e al loro stato di manutenzione, nonché allo stato di manutenzione degli immobili utilizzati.
Emendamento 4.0.32 a firma di Parlamentari
 
A modifica dell’art. 10, c. 1, lett. a) del Dlgs 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) in tema di imposta di registro, viene disposto che se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, la misura dell’aliquota è pari all’1 per cento, a condizione che il completamento dell’intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento.
Emendamento 4.0.33 a firma di parlamentari
 
Art. 5 comma aggiuntivo
Viene previsto che i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i successivi cinque anni, a decorrere dalla data di accertamento dell’occupazione abusiva.
Emendamento 5.170 delle Commissioni riunite
 
Art. 7
La disposizione del testo che riconosce ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti a propria abitazione principale detrazioni fiscali IRPEF secondo gli importi ed i limiti di reddito specificatamente indicati, per gli anni dal 2014 al 2016, viene estesa a tutti i soggetti titolari di contratti di locazione o di assegnazione in uso e godimento debitamente registrati, adibiti ad abitazione principale, qualora l’importo del canone annuo sia superiore al 14 per cento dell’imponibile ai fini IRPEF.
Emendamenti 7.1 (testo 2) a firma di parlamentari e 7.3 dei Relatori
 
Art. 7, commi aggiuntivi
Viene eliminata la disposizione di cui all’art. 1, c.139, lett.d), n. 3), capoverso 2, della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) con cui si prevede che le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici – a cui si applica fino al 31 dicembre 2014 la detrazione del 50% fino ad un ammontare massimo di 10.000 euro – non possano essere superiori alle spese per i lavori di ristrutturazione.
Viene, inoltre, disposto che, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, le predette spese sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni, nel suddetto limite massimo di 10.000 euro.
Emendamento 7.4 dei Relatori
 
Articolo 8
Viene previsto che le convenzioni che disciplinano le modalità di locazione degli alloggi sociali, di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, possano contenere la clausola di riscatto dell’unità immobiliare e le relative condizioni economiche. La clausola non può comunque consentire il riscatto prima di sette anni dall’inizio della locazione. La norma prevede altresì che il diritto al riscatto possa essere esercitato solo dai conduttori privi di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare e che chi esercita il riscatto non possa rivendere l’immobile prima di 5 anni.
Emendamento 8.2000 delle Commissioni riunite
 
Articoli aggiuntivi
A modifica del DPR 633/1972 in materia di IVA, viene eliminata la disposizione secondo cui costituiscono cessioni di beni le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti.
Inoltre, a modifica dell’art. 109, c.2, lett.a), del DPR 917/1986 in materia di determinazione del reddito d’impresa, viene soppressa la disposizione secondo cui, ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza, non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà e la locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà.
Emendamenti identici 8.0.1 e 8.0.2 a firma di parlamentari
 
Viene prevista l’applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa al trasferimento di case di abitazione non di lusso effettuato nei confronti di imprese di costruzione a titolo di permuta per l’acquisto di fabbricati o porzioni di fabbricati di nuova costruzione, o oggetto di interventi di restauro e di risanamento conservativo o di interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi del DPR 380/2011 (T. U. dell’edilizia), di classe energetica A o B.
Viene, inoltre, riconosciuta agli acquirenti dei fabbricati, o porzioni di fabbricati, di nuova costruzione o incisivamente recuperati, una detrazione IRPEF pari al 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto, entro il limite massimo di 150.000 euro. Tale detrazione deve essere ripartita in dieci quote costanti di pari importo a decorrere dall’anno in cui vengono sostenute le spese.
Emendamento 8.0.8 a firma di parlamentari
 
Articolo 9
Viene modificato il comma 6 dell’articolo 3 del Dlgs 23/2011 (Federalismo fiscale municipale), che esclude dall’ambito di applicazione della cedolare secca le locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e professioni. Per effetto della modifica viene specificato che, ai fini dello stesso comma, non si intendono effettuate nell’esercizio di attività d’impresa le locazioni in cui la proprietà affidi l’amministrazione a professionisti o ad associazioni alle quali sia iscritta.
Emendamenti 9.7 e 9.15 a firma di parlamentari
 
Art. 9, commi aggiuntivi
Viene stabilito che, in presenza di accordo fra le parti finalizzato alla riduzione del canone relativo ad un contratto di locazione, la relativa registrazione è esente dalle imposte di registro e di bollo.
Emendamento 9.14 dei Relatori
 
A modifica dell’art. 1, c. 731, della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) viene previsto che, a valere sul contributo di 625 milioni di euro attribuito per l’anno 2014 ai Comuni, e fino a concorrenza del relativo ammontare, l’aliquota IMU per gli immobili locali ai sensi degli artt. 2, c.3 e 8 della L. 431/1998 è ridotta, per l’anno 2014, allo 0,4 per cento. In tali casi i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,3 punti percentuali
Emendamento 9.17 dei Relatori
 
Articoli aggiuntivi
A modifica dell’art. 13 c.2 del DL 201/2011 in materia di IMU, viene previsto che è da considerarsi direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti all’Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
Analogamente è da considerarsi direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare a destinazione abitativa posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate ed esclusi i fabbricati A/1, A/8 o A/9 (abitazioni di lusso).
Emendamenti 9.0.100 e 9.0.900 dei Relatori
 
Art. 10
Viene estesa l’applicazione delle misure del provvedimento volte ad incrementare l’offerta di alloggi sociali agli interventi non ancora avviati provvisti di titoli abilitativi rilasciati entro la data di entrata in vigore del decreto-legge (anziché entro il 31 dicembre 2013 come originariamente previsto).
Emendamento 10.34 a firma di parlamentari
 
Con riguardo alle quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea, nell’ambito degli interventi per la realizzazione di alloggi sociali, viene eliminata la necessità che gli stessi vengano destinati ai residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a sfratto.
Emendamenti identici 10.56, 10.57 e 10.58 a firma di parlamentari
 
Viene inclusa, tra gli interventi per la realizzazione di alloggi sociali, l’edilizia abitativa con gestione collettiva dei servizi di pertinenza, di edilizia abitativa e dei relativi servizi finalizzati ad utenti di età maggiore di sessantacinque anni.
Emendamento 10.59 a firma di parlamentari
 
Viene disposto che i Comuni tengano conto, nell’ambito dei progetti di edilizia residenziale, degli incentivi volumetrici a seguito del miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili o per interventi di recupero di aree ed immobili degradati o sottoutilizzati previsti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici vigenti.
Emendamenti identici 10.76, 10.77, 10.78 e 10.79 a firma di parlamentari
 
Viene previsto che, per finanziare la realizzazione di alloggi sociali, possono essere ceduti o conferiti ai fondi immobiliari immobili residenziali realizzati da soggetti pubblici e privati con il concorso di un contributo pubblico, a condizione che vengano mantenuti i vincoli di destinazione previsti dalle norme di finanziamento. L’aumento dell’offerta di alloggi sociali si intende realizzata anche quando, al fine di mantenerne l’originale destinazione ad alloggio sociale, vengono ceduti o conferiti, con le medesime modalità, immobili privati realizzati con il concorso di contributi pubblici e destinati originariamente alla locazione quando, a seguito di procedure fallimentari, debbano essere destinati all’alienazione.
Emendamento 10.97 a firma di parlamentari
 
Articoli aggiuntivi
Viene modificato l’articolo 3, comma 1, lettera e.5) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR 380/2001), riguardante la definizioni degli interventi edilizi di nuova costruzione, quando questi riguardino l’installazione di manufatti leggeri. Al riguardo, a differenza di quanto attualmente previsto, non rientra più fra gli interventi di nuova costruzione l’installazione di manufatti leggeri, quali prefabbricati, roulottes, campers, case mobili o imbarcazioni, quando gli stessi siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto per la sosta ed il soggiorno di turisti.
Emendamento 10.0.1 a firma di parlamentari
 
Vengono introdotte modifiche alle disposizioni di cui all’art. 12, comma 9, del DL 83/2012 volte a consentire la rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata ai sensi dell’art 18 del DL 152/1991.
Per i medesimi interventi – con altra disposizione – viene disposto che i soggetti attuatori che non intendono concorrere con proprie risorse alla completa realizzazione dell’originario intervento di edilizia sovvenzionata decadono dallo specifico finanziamento; le corrispondenti risorse sono assegnate ai comuni in cui ricade l’intervento per essere destinate alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e, qualora per l’intervento di edilizia agevolata non sia stato rilasciato il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore del decreto-legge, il relativo finanziamento statale decade.
Emendamenti 10.99 e 10.0.200 dei Relatori
 
Art. 12
Viene sostituito l’art. 12 del testo recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici. In particolare, vengono individuate le opere da considerare strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell’art. 37, comma 11, del Dlgs 163/2006 (cd. categorie “superspecialistiche”).
Vengono, inoltre, dettate le condizioni alle quali l’affidatario può eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro e quelle in cui deve subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
Viene, altresì, previsto che non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni relative alle categorie di opere generali individuate nll’Allegato A del Dpr 207/2010 nonché le categorie individuate nel medesimo allegato con l’acronimo OS, specificatamente elencate nel testo (cd. categorie “specialistiche a qualificazione obbligatoria”).
Ai fini della disciplina intertemporale, è disposta l’applicazione del nuovo testo alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla predetta data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
È prevista, inoltre, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, l’adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive di quelle contenute negli articoli 107, comma 2, e 109 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010, annullate dal DPR 30 ottobre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2013, n. 280. Alla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari sostitutive cesseranno di avere efficacia le disposizioni contenute nell’articolo 12 come modificato in corso d’esame.
È, infine, disposta la salvaguardia degli atti e dei provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 24 aprile 2014.
Emendamento 12.20 dei Relatori
 
Art. 12, commi aggiuntivi
Vengono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara, nonché gli atti, i provvedimenti e i rapporti giuridici sorti, per l’affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori, pubblicati a decorrere dalla data di efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 aprile 2014. La salvezza riguarda i profili concernenti la qualificazione richiesta per la partecipazione alle procedure di affidamento con riferimento alle categorie di lavorazioni a qualificazione obbligatoria e alle categorie di cui all’articolo 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti) comma 11 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 163/2006).
Emendamento 12.14 (testo 2) a firma di Parlamentari
 
Al fine di garantire adeguante condizioni di concorrenza nella qualificazione degli operatori economici alle procedure di affidamento di incarichi di verifica dei progetti di opere pubbliche, viene prorogato da tre a cinque anni il periodo transitorio di cui all’articolo 357, comma 19, del Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (DPR207/2010) sulla verifica dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare.
Emendamento 12.19 a firma di Parlamentari
 
Viene soppresso il comma 13, dell’articolo 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti) del D.Lgs 163/2006. Contestualmente viene modificato il comma 2, dell’articolo 92 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 207/2010), sulle percentuali di possesso dei requisiti di qualificazione richiesti nel bando di gara per i raggruppamenti temporanei e i consorzi.
Emendamento 12.100 dei Relatori
 
Scheda emendamenti in Commissione
 
Il provvedimento reca misure di sostegno economico per affrontare l’emergenza abitativa tra cui: incremento del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli, interventi di edilizia residenziale sociale, Piano di recupero e manutenzione degli alloggi ex Iacp per 500 milioni di euro; riduzione dal 15 al 10% della cedolare secca sugli affitti a canone concordato; norme sulla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.
 
Il decreto legge, che scade il 27 maggio 2014, passa ora all’esame dell’Aula.
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