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Revisione delle categorie a qualificazione obbligatoria, super-specialistiche, ATI e qualificazione dei progettisti (testo coordinato art. 12 DL 47/2014)

Archivio, Opere pubbliche

Legge 23 maggio 2014 n. 80 di conversione dl D.L. 47/2014

28 Maggio 2014
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È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.121 del 27 maggio 2014, la Legge 23 maggio 2014, n. 80  di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”.
 
Per quanto riguarda gli appalti di opere pubbliche, la legge di conversione rivede l’intero articolo 12 del decreto legge stesso – concernente le “disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici” – armonizzando in un unico articolo anche il contenuto del decreto del Ministro delle infrastrutture 24 aprile 2014 e parte delle osservazioni che il Consiglio di Stato aveva posto con il ben noto parere n. 3014/2013 (vedi rispettivamente news Ance del 29 aprile 2014 e del 9 luglio 2013).
 
La revisione dell’articolo 12 citato comporta, anzitutto, l’abrogazione dei commi 1 e 3 dell’articolo 109 del Regolamento sui contratti pubblici (D.P.R. n. 207 del 2010), sostituiti dal comma 2 dello stesso articolo, assieme alle premesse dell’allegato A del primo e della tabella sintetica delle categorie, presente nel medesimo allegato (comma 3).
 
Nonostante tale abrogazione, viene riproposto integralmente il principio generale secondo cui l’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria prevalente può eseguire direttamente tutte le lavorazioni scorporabili a qualificazione non obbligatoria, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni (comma 2, lett “a”).
 
Resta confermato poi il principio secondo cui non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, del Regolamento, relative alle categorie di opere generali individuate nell’allegato A dello stesso, nonché le categorie specialistiche a qualificazione obbligatoria come di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35 (comma 2, lett. “b”).
 
Per quanto riguarda le categorie super specialistiche, l’elenco viene ridefinito come: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30 (comma 1).
  
Per tali categorie restano ferme, anche in tema di ATI obbligatoria, le previsioni dell’articolo 37, comma 11, del Codice sui contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) e, in tema di limiti al subappalto, quelle dell’articoli 92, comma 7, e 170, comma 1, del Regolamento; tutti i richiami presenti in quest’ultimo all’articolo 107, comma 2, annullato dal D.P.R. 30 ottobre 2013, sono d’ora innanzi riferiti alle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo in esame, che riporta una nuova elencazione delle categorie super-specialistiche o s.i.o.s. (comma 3, secondo periodo).
 
Con l’occasione è stata, peraltro, rivista la collocazione della categoria OS32, relativa alle strutture in legno, che, dopo l’inclusione nell’elenco delle categorie super specialistiche ad opera del DM 24 aprile 2014, ritorna ad essere categoria a qualificazione non obbligatoria, come nel testo originario del D.P.R. n. 207/2010 (vedi news Ance del 29 Aprile 2014).
 
I due nuovi elenchi (commi 1 e 2) sono quelli a cui dovranno fare riferimento le stazioni per le procedure i cui bandi o avvisi pubblicati o i cui inviti siano stati spediti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (comma 4).
 
Vengono fatti salvi atti, provvedimenti, effetti e rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui al DM 24 aprile 2014 (da ritenersi implicitamente abrogato e assorbito nel testo dell’art. 12, come modificato in fase di conversione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2014 (comma 6) nonché tutto ciò che è derivato dall’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 (comma 7).
 
Ciò premesso, la materia in argomento non ha tuttavia trovato ancora una soluzione normativa definitiva, poiché entro dodici mesi dalla dall’entrata in vigore della legge dovranno essere adottate disposizioni regolamentari sostitutive di quelle annullate dal D.P.R. 30 ottobre 2013. Tali disposizioni determineranno la perdita di efficacia delle sopracitate disposizioni previste nei commi da 1 a 4 dell’articolo 12 in esame (comma 5).
 
Come accennato la riscrittura dell’articolo 12 è stata anche l’occasione per legiferare in materia di ATI, ciò in ottemperanza alle osservazioni poste dal Consiglio di Stato nel citato parere n. 3014/2013.
 
A tale scopo, è stato abrogato il comma 13 dell’articolo 37 del Codice e sostituito il comma 2 dell’articolo 92 del Regolamento (rispettivamente commi 8 e 9 del citato art. 12).
 
In particolare, nei raggruppamenti di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento.
 
Inoltre, leggendo la nuova disposizione, alla luce del citato parere n. 3014/2013, si desume che la distribuzione delle quote di effettiva partecipazione al raggruppamento stesso possa essere liberamente stabilita in sede di offerta dai soggetti raggruppati, purché ognuno di questi abbia una qualificazione sufficiente a coprire la quota di partecipazione che intende assumere.
 
Fermo restando che i lavori devono essere eseguiti secondo le quote indicate in sede di offerta, è, altresì, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse quote, in fase di esecuzione previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
 
Nell’ambito dei requisiti posseduti, resta fermo che la mandataria, in ogni caso, assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.
 
Tali disposizioni si applicano anche alle procedure ed ai contratti in corso (comma 10).
 
L’ultimo tema affrontato dall’articolo 12 è, riguarda i requisiti di qualificazione nelle procedure di affidamento di incarichi di verifica dei progetti di opere pubbliche, per i quali i sono di riferimento non più tre, ma cinque anni (comma 11).

16368-Art 12 DL 47 2014 (testo coordinato).pdfApri

16368-Conversione DL 47-2014 Tabella Categorie.pdfApri
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