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Il decreto del Ministero dei trasporti 21 maggio 2014 non ha rilevato alcuna variazione percentuale annuale superiore al 10% per l’anno 2013 rispetto al 2012

Archivio, Opere pubbliche

Caro materiali: nessuna compensazione prevista per l’anno 2013 rispetto al 2012

6 Giugno 2014
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In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.124 del 30 maggio u.s. è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 21 maggio 2014, c.d. Decreto “Caro materiali”.
 
Con tale decreto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha rilevato variazioni percentuali dei prezzi dei materiali da costruzione, relative all’anno 2013 rispetto al 2012 rilevanti ai fini della compensazione.
 
Nel merito, si ricorda infatti che, ai sensi dell’art.133, comma 6 del Codice dei Pubblici Contratti (di cui al d.lgs. n. 163/2006), il Ministero è tenuto ad individuare, con decreto, le eventuali le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, ai fini della determinazione delle relative compensazioni.
 
Le variazioni annuali di prezzo, superiori al 10%, se originate da circostanze eccezionali, danno luogo ad una compensazione determinata applicando la metà della percentuale che eccede il 10% al prezzo dei materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno precedente al decreto.
 
Non essendo state rilevate variazioni superiori al 10% per alcun materiale tra quelli considerati più significativi, per le lavorazioni contabilizzate nel 2013, la cui offerta sia stata presentata nell’anno 2012, non si farà luogo a compensazioni.
 
Per quanto concerne, invece, i lavori contabilizzati nel 2013, ma la cui offerta sia stata presentata anteriormente al 2012, si applicano, ai fini del calcolo della compensazione, le variazioni rilevate nei precedenti decreti ministeriali, in relazione all’anno di presentazione dell’offerta.
 
Infatti il D.M. 21 maggio 2014 prevede:
 
a) qualora l’offerta sia stata presentata nel 2011, ai fini della compensazione per le lavorazioni contabilizzate nel 2013, si dovrà tener conto delle variazioni riportate nella tabella allegata al D.M. 3 luglio 2013;
 
b) qualora l’offerta sia stata presentata nel 2010, sempre in relazione alle lavorazioni contabilizzate nel 2013, si dovrà tener conto delle variazioni riportate nella tabella allegata al D.M. 3 luglio 2013 nonché alla tabella allegata al D.M. 3 maggio 2012;
 
c) qualora l’offerta sia stata presentata nel 2009, in relazione alle lavorazioni contabilizzate nel 2013, si dovrà tener conto delle variazioni riportate nella tabella allegata al D.M. 3 luglio 2013 nonché alla tabella allegata al D.M. 3 maggio 2012 (Ciò in quanto il D.M. 31 marzo 2011 non ha rilevato variazioni percentuali superiori al 10% nell’anno 2010 rispetto all’anno 2009);
 
d) qualora l’offerta sia stata presentata nel 2008, ai fini della compensazione per le lavorazioni contabilizzate nel 2013, si dovrà tener conto, oltre che delle variazioni indicate nella tabella allegata al D.M. 3 luglio 2013, anche delle variazioni indicate nell’Allegato al D.M. 3 maggio 2012 e nell’allegato n. 1 al D.M. 9 aprile 2010;
 
e) qualora l’offerta sia stata presentata nel 2007, ai fini della compensazione per le lavorazioni contabilizzate nel 2013, si dovrà tener conto, oltre che delle variazioni indicate nella tabella allegata al D.M. 3 luglio 2013 anche delle variazioni indicate nell’allegato al D.M. 3 maggio 2012 e di quelle indicate nell’allegato n 2 del D.M. 9 aprile 2010;
 
f) qualora l’offerta sia stata presentata nel 2006, ai fini della compensazione per le lavorazioni contabilizzate nel 2013, si dovrà tener conto, oltre che di tutte le variazioni indicate sub. e), anche di quelle indicate nella tabella allegata al D.M. 24 luglio 2008;
 
g) qualora l’offerta sia stata presentata nel 2005, ai fini della compensazione per le lavorazioni contabilizzate nel 2013, si dovrà tener conto, oltre che di tutte le variazioni indicate sub. f), anche di quelle indicate nella tabella allegata al D.M. 2 gennaio 2008;
 
h) qualora l’offerta sia stata presentata nel 2004, ai fini della compensazione per le lavorazioni contabilizzate nel 2013, si dovrà tener conto, oltre che delle variazioni indicate sub. g), anche di quelle indicate nella tabella allegata al D.M. 11 ottobre 2006;
 
i) qualora l’offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente, per la compensazione delle lavorazioni contabilizzate nel 2013, si dovrà tener conto, oltre che delle variazioni indicate sub. h), anche di quelle indicate nella tabella allegata al D.M. 30 giugno 2005.
 
Si ricorda che l’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal 30 maggio 2014 (data di pubblicazione del decreto).
 
In allegato, il testo del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 21 maggio 2014.

16450-DECRETO CARO MATERIALI.pdfApri
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