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Tra le novità, in particolare, della legge europea bis: soppressa la disposizione sul danno ambientale; modificate le norme sull’assoggettabilità a VIA; introdotte misure sull’avvalimento di più imprese ausiliarie, nonché sulle prassi inique in materia di ritardati pagamenti.

Archivio, Governo e Parlamento

DDL europea e di delegazione europea: primo via libera dalla Camera dei Deputati

12 Giugno 2014
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L’Aula della Camera dei Deputati ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge recante: “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013 bis” (DDL 1864/C, Relatore l’On. Michele Bordo del Gruppo parlamentare PD) e il disegno di legge recante: “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013- 2° semestre (DDL 1836/C) Relatore l’On. Paolo Alli del Gruppo parlamentare NCD).
 
Tra le novità introdotte in corso d’esame si segnalano, in particolare:
 
Legge europea bis
 
–          In relazione alle norme in materia di sicurezza sul lavoro (procedura d’infrazione 2010/4227), con cui si prevede l’obbligo del datore di lavoro, dai giorni immediatamente successivi alla costituzione di nuova impresa, nonché al verificarsi di condizioni che richiedano la rielaborazione della valutazione dei rischi, di disporre di idonea documentazione volta a dimostrare che i singoli obblighi di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono stati adempiuti e che il datore di lavoro medesimo abbia provveduto alla valutazione dei rischi, viene precisato che lo stesso deve, altresì, darne immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 
–          Viene introdotta una norma di modifica dell’art.49, del D.Lgs 163/2006, con cui si prevede che è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria (sentenza pregiudiziale Corte di Giustizia europea del 10 ottobre 2013 nella causa C.94/12).
 
–          Vengono riformulate le norme sulla disciplina della verifica di assoggettabilità a VIA (procedura d’infrazione 2009/2086 e procedura d’infrazione 2013/2170). In particolare, vengono, tra l’altro, previste modifiche al D.Lgs 152/2009 (Codice dell’ambiente)relativamente all’accesso alle informazioni da parte del pubblico ai processi decisionali in materia di valutazione ambientale (VIA e VAS) tramite apposita pubblicazione sul web (artt. 12, 17 , 20, 24 e 32 D.Lgs 152/2009).
Viene, altresì, modificata la definizione di progetto, individuato come la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo;
 
–          Viene introdotto un articolo di modifica della L.223/1991, in materia di licenziamenti collettivi (procedura d’infrazione 2007/4652), con cui si prevede, tra l’altro, l’inserimento nella base di computo per l’applicazione della disciplina prevista dalla L.223 ( più di 15 dipendenti) anche i dirigenti.
 
–          In relazione alle norme sulla partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale, viene precisato che l’autorità competente all’elaborazione e all’approvazione degli stessi assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione modifica o riesame, prima che vengano assunte decisioni sui medesimi piani o programmi. L’autorità competente tiene, inoltre, adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico, purchè presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del piano   programma sul proprio sito web;
 
–          E’ stato soppresso l’articolo 19 del testo relativo al danno ambientale;
 
–          Vengono modificate le norme relative al recepimento della Dir. 2011/7/UE sui ritardati pagamenti (Caso EU PILOT 5216/13/ENTR). In particolare, viene modificato l’art.4, comma 4 del D.Lgs 231/2002 (come modificato dal D.Lgs 192/2012) prevedendo che nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore ai trenta giorni, quando ciò sia “oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche”.
Viene, inoltre, introdotto un articolo aggiuntivo sulle prassi inique con cui si dispone che le prassi relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, quando risultano gravemente inique per il creditore, danno diritto al risarcimento del danno. L’accertamento di una prassi gravemente iniqua spetta il giudice accerta e si considera gravemente iniqua la prassi che esclude l’applicazione di interessi di mora e non è ammessa prova contraria. Si presume, altresì, che sia gravemente iniqua la prassi che esclude il risarcimento per i costi di recupero;
 
–          Viene introdotto un articolo di modifica dell’art.117 D.Lgs 252/2006 (Codice dell’ambiente), su misure di controllo dell’inquinamento delle acque, nell’ambito dei piani di gestione dei bacini idrografici;
 
–          Al fine di dare piena attuazione, per le parti non direttamente applicabili, alla Dir. 2011/85/UE e al Regolamento (UE) n. 473/2013, con particolare riferimento all’attività di monitoraggio sull’osservanza delle regole di bilancio, viene previsto che la Corte dei conti, nell’ambito delle sue funzioni di controllo, verifica la rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle pubbliche amministrazioni ed a tal fine definisce le metodologie e le linee guida cui devono attenersi gli organismi di controllo interno e gli organi di revisione contabile delle pubbliche amministrazioni.
La Corte può, altresì, chiedere alle amministrazioni pubbliche, l’accesso alle banche dati da esse costituite o alimentate, nonché, per valutare i riflessi sui conti delle pubbliche amministrazioni, richiedere dati economici e patrimoniali agli enti e agli organismi dalle stesse partecipati a qualsiasi titolo.
 
Si veda precedente del 10 dicembre 2013.
 
 
Legge di delegazione europea – secondo semestre
 
–          viene prevista un’ulteriore direttiva da attuare (Allegato B): 2014/42/2014/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’UE;
 
–          è stato soppresso l’articolo 11 del testo relativo al differimento di termini relativi a deleghe per la revisione del contenuto della legge di bilancio;
 
–          viene introdotto un articolo relativo alla delega al Governo per l’attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.
 
 
Si veda precedente del 3 dicembre 2013.
 
 
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