La Corte Costituzionale con la sentenza dell’11 giugno 2014, n. 167 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma contenuta nell’art. 10 della Legge regionale dell’Abruzzo n. 20/2013 che, nell’integrare l’art. 19 della LR 28/2011 recante “Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche”, ha previsto l’esclusione del parere regionale sugli strumenti urbanistici ex art. 89 del DPR 380/2001 (Tu edilizia) richiesto per le zone sismiche.
In particolare, la norma censurata stabiliva l’esclusione del parere del competente ufficio tecnico regionale ex art. 89 del DPR 380/2001 per “le varianti urbanistiche che non comportino un aumento della densità edilizia e/o modifiche della tipologia edilizia, qualora tale parere sia stato acquisito in sede di pianificazione generale pur privo della valutazione sullo studio di microzonazione sismica di livello 1”.
Secondo la Corte “l’art. 89 del DPR 380/2001 (TU edilizia) ha come suo oggetto gli strumenti urbanistici e le costruzioni nelle zone ad alto rischio sismico e come sua ratio la tutela dell’interesse generale alla sicurezza delle persone “ . Come tale trascende la materia del “governo del territorio” di competenza concorrente per attingere a valore di “principio fondamentale” di competenza esclusiva dello Stato.
Ne consegue, prosegue la Corte, che la norma rivestendo una posizione “fondante” in un determinato settore dell’ordinamento che riguarda i valori di incolumità pubblica, non può essere oggetto di deroga né di differenziazione collegata ad ambiti territoriali.
In allegato la sentenza della Corte Costituzionale n. 167/2014
16535-Sentenza Corte Cost. 167 2014.pdfApri