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DDL Legge europea 2013 bis (DDL 1864/C)- DDL Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre (DDL 1836/C) - DL 74/2014 recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto (DDL 2365/C) – DL 66/2014 recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale (DDL 2433/C).

Archivio

Sintesi parlamentare n. 23/C della settimana dal 9 giugno al 13 giugno 2014

17 Giugno 2014
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CAMERA DEI DEPUTATI
_______________________
 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
 
– DDL su “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013 bis ” (DDL 1864/C).
 
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo della Commissione.
 
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
 
Articolo aggiuntivo
Viene introdotto un articolo di modifica della L.223/1991, in materia di licenziamenti collettivi (procedura d’infrazione 2007/4652), con cui si prevede, tra l’altro, l’inserimento nella base di computo per l’applicazione della disciplina prevista dalla L.223 ( più di 15 dipendenti) anche i dirigenti.
Emendamento 12.0500 del Governo
 
Art. 13
In relazione alle norme sulla partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale, viene precisato che l’autorità competente all’elaborazione e all’approvazione degli stessi assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione modifica o riesame, prima che vengano assunte decisioni sui medesimi piani o programmi. L’autorità competente tiene, inoltre, adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico, purchè presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del piano programma sul proprio sito web.
Emendamento 13.104 e 13.112 a firma di parlamentari
 
Articolo aggiuntivo
Viene introdotto un articolo di modifica dell’art.117 D.Lgs 252/2006 (Codice dell’ambiente), su misure di controllo dell’inquinamento delle acque, nell’ambito dei piani di gestione dei bacini idrografici.
Emendamento 18.0200 del Governo
 
Art. 19
Viene soppresso l’articolo del testo relativo al danno ambientale.
Emendamento 19.200 del Governo ed emend.19.101 e 19.101 a firma di parlamentari
 
Art. 33
Vengono introdotte disposizioni sul rilascio del certificato successorio europeo di cui al Reg.650/2012 (UE)
Emendamento 33.0500 del Governo
 
Scheda emendamenti in Aula
 
Per l’iter parlamentare precedente si veda la Sintesi n. 12/2014.
 
Il testo prevede norme per la chiusura di casi di infrazione e preinfrazione della normativa comunitaria e fa seguito alla legge europea 2013 approvata ad agosto (L.97/2013). Vengono previste, tra l’altro, norme in materia: di lavori pubblici, sugli affidatari di incarichi di progettazione; inquinamento acustico; valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro; ritardati pagamenti; verifica di assoggettabilità a VIA; danno ambientale; partecipazione del pubblico all’elaborazione di piani e programmi ambientali.
 
Il provvedimento passa ora alla lettura del Senato.
 
 
– DDL su “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre” (DDL 1836/C).
 
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo della Commissione.
 
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
 
Allegato B
viene inserita un’ulteriore direttiva da attuare: 2014/42/2014/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’UE.
Emendamento 1.81 a firma di parlamentari
 
Art. 11
È stato soppresso l’articolo del testo relativo al differimento di termini relativi a deleghe per la revisione del contenuto della legge di bilancio.
(esito negativo della votazione sul mantenimento dell’articolo.)
 
Scheda emendamenti in Aula
 
Per l’iter parlamentare precedente si veda la Sintesi n.12/2014.
 
Il testo Il testo prevede, in particolare, la delega al Governo per l’attuazione di direttive europee, tra cui:
2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (termine di recepimento: 20 luglio 2015);
2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (senza termine di recepimento).
 
Il provvedimento passa ora alla lettura del Senato.
 
– Decreto legge n. 74 del 12 maggio 2014 recante “Misure urgenti in favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l’operatività del Fondo per le emergenze nazionali” (DDL 2365/C).
 
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo approvato dalla Commissione Ambiente.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
 
Art. 1
Viene riscritta la norma introdotta in Commissione prevedendo,per i soggetti che hanno contratto finanziamenti agevolati, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1, del DL 4/2014, convertito dalla L 50/2014 – ferma restando la durata massima del piano di ammortamento per la restituzione del debito – la sospensione per 12 mesi del pagamento per la restituzione del debito per quota capitale, con conseguente rimodulazione delle rate in quote costanti.
Emendamento 1.703
 
Viene modificata la norma introdotta in Commissione disponendo, per i contribuenti proprietari di immobili situati nei comuni interessati dagli eventi sismici elencati nel DL 74/2012, convertito dalla L 122/2012, la proroga di un anno del termine per adibire un immobile ad abitazione principale e usufruire delle relative agevolazioni, prevedendo che lo stesso decorra dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in oggetto (anziché dalla sua approvazione).
Emendamento 1.704 a firma di Parlamentari
 
Commi aggiuntivi
Viene previsto che la convenzione tra i Commissari delegati e Fintecna, o altra società da questa interamente controllata, di cui all’art. 10, comma 14, del DL 83/2012, convertito dalla L 134/2012, si applichi anche per gli anni 2015 e 2016, al fine di garantire il supporto necessario per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. E’ altresì prevista la copertura dei relativi oneri a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali, di cui all’art. 2, comma 6, del DL 74/2012,convertito dalla L 122/2012, entro il limite di 2 milioni di euro per ciascun anno.
Emendamento 1.506 a firma della Commissione
 
Viene previsto per l’anno 2014 l’esclusione dal Patto di stabilità interno delle spese sostenute, dai Comuni indicati dal provvedimento in oggetto, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e imprese e puntualmente finalizzate agli interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito di eventi calamitosi per un importo massimo complessivo nell’anno 2014 di 5 milioni di euro.
Emendamento 1.502 della Commissione
 
Viene modificato l’art. 3, comma 2-bis, del DL 4/2014, convertito dalla L 50/2014, e viene previsto che i soggetti residenti nei comuni di cui all’art. 1 del DL 74/2012, convertito dalla L 122/2012, e all’art. 67-septies del DL 83/2012, convertito dalla L 134/2012, oltre che in quelli già indicati dal testo, titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi ad edifici distrutti, inagibili o inabitabili, nonché relativi alla gestione di attività commerciale ed economica, possono richiedere la sospensione delle rate senza oneri aggiuntivi fino al 31 dicembre 2015, anziché al 31 dicembre 2014.
Si prevede, inoltre, per i soggetti che hanno presentato domanda per l’accesso ai contributi di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), del DL 74/2012, per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, distrutti o danneggiati, che i maggiori interessi maturati e le spese dovute a seguito della sospensione dei mutui, siano corrisposti mediante un credito d’imposta, per ciascuna scadenza di rimborso, nelle modalità e con le risorse stabilite all’articolo 3-bis del DL 95/2012, convertito dalla L 135/2012. I criteri e le modalità attuative del provvedimento saranno definiti dal Commissario delegato, d’intesa con l’ABI.
Emendamento 1.121 a firma di Parlamentari
 
Viene previsto che i soggetti aventi diritto al contributo sotto forma di credito di imposta, di cui all’art. 67-octies del DL 83/2012, convertito dalla L 134/2012, successivamente alla denunciadella distruzione o dell’inagibilità dell’azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o macchinari utilizzati per la loro attività, devono trasmettere all’autorità comunale copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito. Viene altresì prorogato, dal 30 giugno al 30 dicembre 2014, il termine per ricevere il predetto contributo.
Emendamento 1.505 a firma della Commissione
 
Scheda emendamenti in Aula
 
Il provvedimento è volto garantire la continuità dell’attività di ricostruzione in Emilia Romagna, avviata a seguito del sisma del maggio 2012, e a coordinarla con gli interventi necessari per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013.
 
Il decreto legge, che scade l’11 luglio, nella settimana di riferimento è stato approvato dalla Commissione referente (vedi dopo).
 
 
 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
 
– Decreto legge n. 74 del 12 maggio 2014 recante “Misure urgenti in favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l’operatività del Fondo per le emergenze nazionali” (DDL 2365/C).
 
La Commissione Ambiente ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo del Governo.
 
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
 
Art. 1
Viene ampliato l’ambito di applicazione delle norme del testo, sugli interventi di ricostruzione nei territori emiliani colpiti dal sisma del maggio 2012 e dagli eventi alluvionali del 2014, disponendo che le stesse si applichino anche ai territori dei Comuni della Provincia di Modena colpiti dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013 (ivi comprese alcune frazioni specificatamente elencate), nonché ai territori dei Comuni delle Province di Bologna e Modena colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d’aria del 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza.
Emendamento 1.100 del Relatore
 
Con riferimento alla norma del testo, che attribuisce al Commissario delegato per la ricostruzione la facoltà di delegare le proprie funzioni, ai Sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, al Presidente della Provincia di Modena, nonché ai Presidenti della Provincia di Bologna (quest’ultima inserita nel corso dell’esame), viene specificato la necessità di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle erogazioni delle risorse statali a favore dei privati, ai sensi dell’articolo 3 della L 136/2010.
Emendamento 1.15 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
 
Con riferimento alla norma del testo che demanda ad appositi provvedimenti del Presidente della Regione Emilia-Romagna, nella sua veste di Commissario delegato, l’autorizzazione di contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari, la cui abitazione principale in conseguenza dell’evento alluvionale sia stata dichiarata inagibile o accertata come inabitabile da parte dei competenti uffici locali, viene precisato il rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Emendamento 1.35 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
 
Art. 1 commi aggiuntivi
Viene disposto che gli interventi di messa in sicurezza idraulica devono integrare gli obiettivi delle direttive 2000/60/CE (c.d. direttiva acque) e 2007/60/CE (c.d. direttiva alluvioni).
Emendamento 1.28 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
 
Viene previsto che, per le imprese operanti nei territori interessati dagli eventi sismici, non si tenga contodegli eventi infortunistici verificatisi in concomitanza dei medesimi eventi e riconosciuti quali infortuni sul lavoro, ai fini del calcolo dei tassi per andamento infortunistico, nonché dei premi e contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, di cui all’articolo 1, comma 128, della L. 147/2013.
Emendamento 1.59 di Baruffi
 
Per i soggetti che hanno contratto finanziamenti agevolati, di cui all’art. 3-bis, comma 1, del DL 4/2014 viene prevista la possibilità di richiedere una sospensione del pagamento fino a 12 mesi per la restituzione del debito per quota capitale.
E’ altresì prevista la copertura dei relativi oneri, a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali, di cui all’art. 2, comma 6, del DL 74/2012, convertito dalla L 122/2012.
Emendamento 1.61 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
 
Viene prevista la trasmissione annuale al Parlamento, da parte del Presidente della Regione Emilia Romagna, di una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e sull’utilizzo delle risorse stanziate.
Emendamento 1.63 a firma di Parlamentari
 
Viene previsto, per i contribuenti proprietari di immobili situati nei comuni interessati dagli eventi sismici elencati nel DL 74/2012, convertito dalla L 122/2012, la proroga di un anno a decorrere dall’approvazione del presente provvedimento, dei termini per adibire un immobile ad abitazione principale, al fine di beneficiare della riduzione dell’aliquota della tassa di registro e della detrazione sui mutui, di cui alla lettera a) della nota II bis), all’art. 1 della parte prima della tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986, in materia di imposta di registro, e alla lettera b) dell’art. 15 del DPR n. 917 del 1986, in materia di detrazioni per oneri dalle imposte sui redditi.
Emendamento 1.65 a firma di Parlamentari
 
Viene previsto, per i soggetti che hanno sede legale o operativa nei territori dei comuni di cui al provvedimento, nonché nei comuni della Provincia di Modena e di Bologna, colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e interessati da eccezionali eventi atmosferici il 30 aprile 2014 – per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza – che i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi ai predetti eventi, indipendentemente dalle relative modalità di fruizione e di contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP.
Emendamento 1.68 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
 
Articolo aggiuntivo
Viene previsto che al finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga a favore delle imprese e dei lavoratori sospesi a seguito dell’alluvione del 17 gennaio 2014 concorrano le risorse già stanziate, ai sensi dell’articolo 15 del DL 74/2012, convertito dalla L 122/2012.
Emendamento 1.04 a firma di Parlamentari
 
Art. 2 commi aggiuntivi
A modifica del comma 5-septies, dell’art. 5 della L 225/1992, viene previsto, in particolare, che dal 1° gennaio 2015 il Ministero dell’economia e delle finanze effettua direttamente il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, e provvede al pagamento del residuo debito, mediante utilizzo delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli di bilancio del medesimo Ministero.
L’individuazione dei mutui e dei prestiti in questione è demandata ad un apposito D.P.C.M., da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.
Emendamento 2.50 del Governo
 
Viene consentito l’utilizzo delle somme iscritte nei bilanci delle Regioni – alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in oggetto e provenienti dall’accertamento di economie connesse all’attuazione degli interventi per gli eventi calamitosi verificatisi fino all’anno 2002 – per assicurare l’avvio degli interventi relativi agli eventi calamitosi, per i quali, nel corso dell’anno 2014, sia disposto il rientro nella gestione ordinaria. A tal fine le Regioni possono far confluire le predette somme nelle contabilità speciali specificamente istituite integrando le risorse stanziate dal Fondo per le emergenze nazionali.
Emendamento 2.100 del Relatore
 
Al fine di limitare il ricorso alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L 225/1992, riducendo in tal modo l’impiego del Fondo per le emergenze nazionali, viene prevista l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri finalizzato a definire i criteri e le modalità con cui ripartire le risorse economiche, quale co-finanziamento statale, necessarie ad assicurare l’efficienza e l’attività del sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico istituito dall’articolo 3-bis della L 225/1992.
Questo, con particolare riferimento alle attività afferenti la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle reti di osservazione idro-metereologica al suolo e della rete dei radar metereologici utilizzati dai Centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento.
Emendamento 2.200 del Relatore
 
Scheda emendamenti in Commissione
 
Il decreto legge, che scade l’11 luglio 2014, nella settimana di riferimento è stato approvato dall’Aula.
 
 
– Decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” (DDL 2433/C).
 
Le Commissioni riunite Bilancio e Finanze hanno approvato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto nel testo licenziato dal Senato.
 
Per l’iter parlamentare precedente si vedano le Sintesi nn. 21/2014 e 22/2014.
 
Il decreto prevede una riduzione del cuneo fiscale per il lavoratori dipendenti e misure per accelerare il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni. Sul versante delle entrate, sono previsti la riduzione delle aliquote Irap, l’aumento del prelievo sulle rendite finanziarie e impegni del Governo per la riduzione dell’evasione fiscale. Per contenere la spesa pubblica sono previsti, altresì, tagli ai Ministeri, contributi alla finanza pubblica da parte di enti locali e organi costituzionali, la fissazione di un tetto alle retribuzioni dei dipendenti pubblici.
 
Il decreto legge, che scade il 23 giugno, passa ora all’esame dell’Aula.
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