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Confermate con la fiducia le norme su: riduzione cuneo fiscale e IRAP; proroga Tasi per i Comuni che non hanno deliberato l'aliquota; possibilità di recesso della PA dalle locazioni; posticipo al 2016 delle norme sulla pubblicazione telematica dei bandi di gara; compensazione dei crediti vantati dalle imprese, anticipazione fattura elettronica

Archivio, Governo e Parlamento

DL 66/2014 “Spending review e pagamenti PA”: approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati

18 Giugno 2014
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L’Aula della Camera dei Deputati ha licenziato, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione del DL 66/2014 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” (DDL 2433/C – Relatori On. Federico Fauttilli del Gruppo PI e On. Paolo Petrini del Gruppo PD), con la seconda votazione di fiducia sul testo approvato dalle Commissioni referenti identico a quello trasmesso dal Senato.
 
 Tra le norme confermate si segnalano, in particolare, le seguenti:
 
IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA:
Locazioni di immobili da parte della PA
-Viene anticipato, dal 1° gennaio 2015 al 1° luglio 2014, il termine previsto dall’art. 3, c.4 del DL 95/2012 per la riduzione del 15% dei canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle P. A.
-Le pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1 comma 2 della L 196/2009, e gli organi costituzionali possono comunicare, entro il 31 luglio 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento. Il recesso è perfezionato entro 180 giorni dal preavviso anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano.
 
Monitoraggio dei debiti della PA
-Viene modificato l’articolo 9, comma 3-bis, del DL 185/2008 stabilendo, tra l’altro, che la certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture ed appalti, debba indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento.
-Viene soppressa la norma del testo che a modifica dell’art. 10-bis dell’art. 1 del DL 35/2013 includeva tra i debiti fuori bilancio, finanziabili mediante anticipazioni di liquidità, quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis del TUEL.
 
Estinzione debiti della PA
-Viene prevista, per i debiti di parte corrente, la possibilità di cedere i crediti ad istituti finanziari con garanzia statale e eventuale intervento della Cassa Depositi e Prestiti.
-Viene disposta l’esenzione da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo sugli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, alla data del 31 dicembre 2013, nonché per le operazioni di ridefinizione dei relativi debiti richieste dalla pubblica amministrazione debitrice e garanzie connesse.
 
Prevenzione ritardati pagamenti
-Viene introdotto, a decorrere dal 2014, l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio un prospetto attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all’art. 33 del DLgs 33/2013.In caso di superamento dei termini, è necessario anche indicare le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti; dette attestazioni sono sottoposte a verifica contabile da parte dell’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
-Viene istituito, a decorrere dal 1° luglio 2014, presso ciascuna pubblica amministrazione, il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti.
 
Edilizia scolastica
-Viene disposto, per gli anni 2014 e 2015, l’esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai Comuni per gli interventi di edilizia scolastica, nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascun anno. I comuni beneficiari dell’esclusione e l’importo dell’esclusione stessa saranno individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro il 15 giugno 2014 (il decreto è stato firmato, come si legge nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 13 giugno u.s.).
-Viene disposta – previa verifica dello stato di attuazione dei programmi avviati negli ultimi anni – la riprogrammazione delle risorse non utilizzate e l’assegnazione da parte del CIPE di un importo massimo di 300 milioni di euro, a valere sulla programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per gli interventi di edilizia scolastica di cui all’art. 18, comma 8-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013. 
 
Razionalizzazione spesa pubblica per beni e servizi
-Le pubbliche amministrazioni vengono autorizzate a ridurre del 5% gli importi dei contratti in essere, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia intervenuta l’aggiudicazione anche provvisoria.La suddetta riduzione deve avvenire nella “salvaguardia” di quanto previsto dagli art. 82, comma 3 bis, e 86 comma 3-bis del Dlgs 163/2006 sul costo del lavoro e della sicurezza.
 
IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI:
Centrali di committenza
-Viene previsto – a modifica dell’art. 33, comma 3-bis, del Dlgs 163/2006 (Codice Appalti) – che i Comuni non capoluogo di Provincia (e non più solo i Comuni con popolazione inferiore a 5.000) procedano all’acquisto di lavori, beni e servizi, nell’ambito delle Unioni di Comuni, ovvero costituendo un apposito accordo consortile, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province. In alternativa possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A.  o da un altro soggetto aggregatore di riferimento.
-Viene disposto che l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di Provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione dei predetti adempimenti.
 
Criteri offerta economicamente più vantaggiosa
 -Viene modificato l’art. 83 del Dlgs 163/2006 (Codice appalti), sui criteri per l’aggiudicazione dei contratti pubblici con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, aggiungendo quello dell’origine produttiva.
 
-Pubblicazione dei bandi ed oneri a carico dell’aggiudicatario
Vengono introdotte modifiche agli artt. 66 e 122 del D.lgs. 163/2006 (Codice Appalti) in materia di modalità di pubblicità dei bandi ed avvisi di gara per l’aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari. In particolare, viene previsto che la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara debba avvenire esclusivamente on-line, mediante i siti informatici delle stazioni appaltanti, nonché sulla Gazzetta ufficiale, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché sul sito informatico presso l’Osservatorio (e non più anche sui quotidiani). Viene, altresì, disposto che l’aggiudicatario deve rimborsare alla stazione appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Con una modifica introdotta in corso d’esame è stato precisato che le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.
 
IN MATERIA TRIBUTARIA:
Riduzione cuneo fiscale
Viene riconosciuto, limitatamente al 2014, un credito di imposta,che non concorre alla formazione del reddito, sulla retribuzione netta dei lavoratori dipendenti e assimilati il cui reddito complessivo va da 8.000 a 26.000 euro lordi.
Le somme erogate sono recuperate dal sostituto d’imposta mediante la compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs 241/1997.
 
Riduzione Irap
A modifica degli artt. 16 e 45 del D.Lgs 446/1997, viene prevista, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, una riduzione del 10% delle aliquote ordinarie IRAP per tutti i settori di attività economica, con esclusione della pubblica amministrazione.
 
Anticipazione fatturazione elettronica
-Viene anticipato al 31 marzo 2015, anziché al 6 giugno 2015, l’obbligo di fatturazione elettronica per i pagamenti dovuti dalla pubbliche amministrazioni.
-Viene, inoltre, previsto al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della PA, che le fatture elettroniche emesse verso la stessa devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell’indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie di cui alla Det. AVCP n.4 del 7 luglio 1011, e i casi di esclusione di cui alla L.136/2010, previsti dalla tabella 1 (allegata al provvedimento) che elenca le tipologie di appalto per i quali opera la predetta esclusione. La tabella è soggetta a periodico aggiornamento da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’AVCP.
-È, altresì, previsto l’obbligo del codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria; interventi finanziati da contributi comunitari e investimenti pubblici di cui all’art.11 della L.3/2003. I predetti codici sono inseriti a cura della stazione appaltante nei contratti di lavori servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori nell’ambito della clausola dell’art.3, comma 8 della L.136/2010.
 
Compensazione fra crediti commerciali verso la P.A. e debiti fiscali
-Viene modificato l’art. 28-quinquies del DPR 602/1973 sulla compensazione fra i crediti certificati verso la P.A. e i debiti fiscali. La disposizione si applicava ai crediti “maturati al 31 dicembre 2012”, con la predetta modifica viene soppresso tale termine temporale.
-Vengono estese a tutte le pubbliche amministrazioni, come definite dall’art. 1 comma 2 del Dlgs 165/2001, le norme di cui agli artt. 28-quater, comma 1, e 28-quinquies, comma 1, del DPR 602/1973, sulla compensazione tra i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili – relativi a somministrazioni, forniture e appalti – vantati dalle imprese private con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo o ad altre fasi del contenzioso tributario.
–Viene differito, dal 31 dicembre 2012 al 30 settembre 2013, il termine di notifica delle cartelle di pagamento ai fini della compensazione fra i crediti certificati verso la P.A. e i debiti fiscali iscritti a ruolo.
 
Modalità di versamento della TASI
-Viene modificato il comma 688 della Legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014) sulle modalità di versamento della TASI per il 2014.In particolare, viene previsto, a decorrere dal 2015, che i Comuni assicurino la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all’invio degli stessi modelli.
-Viene, altresì, previsto che il versamento della prima rata della TASI dovrà essere effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, pubblicate nel sito informatico del MEF alla data del 31 maggio 2014. I Comuni dovranno inviare le predette deliberazioni entro il 23 maggio.
-Nel caso di mancato invio delle deliberazioni, il versamento della prima rata della TASI sarà effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti aliquote e detrazioni, pubblicate nel medesimo sito, alla data del 18 settembre 2014, con obbligo per i Comuni di invio entro il 10 settembre 2014. Se a quest’ultima data non risulteranno inviate le deliberazioni, l’imposta dovrà essere versata in unica soluzione entro il 16 dicembre 2014, calcolandola applicando l’aliquota di base pari all’1 per mille e comunque entro il limite massimo previsto dal comma 677.
-Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale, la TASI è dovuta dall’occupante nella misura del 10% dell’ammontare complessivo del tributo determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto.
 
Rateazione debiti
Viene previsto per i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione dei debiti, di cui all’articolo 19 del DPR 602/1973, la possibilità di richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che:
a) la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013;
b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014.
Il piano di rateazione concesso non è prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.
 
Deleghe legislative al Governo
Nell’articolo 1 del disegno di legge di conversione sono state inserite alcune deleghe legislative con le quali il Governo viene delegato, in particolare, ad adottare:
– entro il 31 dicembre 2015, con uno o più decreti legislativi, il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità;
-entro il 2015 il riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza;
-entro il 2016 la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.
 
In Aula sono stati accolti dal Governo numerosi ordini del giorno tra cui:
 
 –9/2433/10 (testo modificato nel corso della seduta) (primo firmatario On. Filiberto Zaratti del Gruppo parlamentare SEL) sulla messa in sicurezza degli edifici scolastici;
–9/2433/47 (testo modificato nel corso della seduta) (primo firmatario On. Daniel Alfreider del Gruppo parlamentare Misto) e 9/2433/93 (primo firmatario On. Donatella Incerti del Gruppo parlamentare PD) sulla deroga alle procedure telematiche per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di valore inferiore a 40.000 euro, nei piccoli comuni;
–9/2433/86 (testo modificato nel corso della seduta) (primo firmatario On. Maurizio Bernardo del Gruppo parlamentare NCD) sull’estensione della platea di imprese e professionisti esentati dal pagamento dell’IRAP.
 
Per i contenuti del decreto legge come emanato dal Governo si veda precedente del 7 maggio u.s.
 
Per le modifiche introdotte dal Senato  si veda precedente del 5 giugno u.s.
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