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Tra le norme già efficaci a partire da marzo 2015 quella che esonera dall’obbligo del tachigrafo chi trasporta in conto proprio nel raggio di 100 km e quella che dovrebbe portare ad escludere l’obbligo di attestare le attività diverse dalla guida con appositi moduli

Archivio, Edilizia e territorio

Autotrasporto: le novità per l’utilizzo del tachigrafo nel nuovo Regolamento

19 Giugno 2014
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Entro il 2016 anche l’Italia dovrà adeguarsi alle nuove disposizioni contenute nel Regolamento europeo 4 febbraio 2014, n. 165/2014 (pubblicato sulla G.U.U.E. n. L 60 del 28/2/2014) entrato in vigore il 1°marzo scorso per effetto del quale sarà abrogato il Regolamento 3821/1985 relativo all’utilizzo del cronotachigrafo nel settore dei trasporti su strada che, lo si ricorda, è obbligatorio per i mezzi di peso superiore a 3,5 tonnellate al fine di controllarne la conformità alle norme sui tempi di guida e periodi di riposo (la cui disciplina di dettaglio è altresì contenuta nel Regolamento CE n. 561/2006 che viene in parte modificato) .
Come previsto anche dall’articolo 288 del Tratto dell’Unione Europea, il nuovo Regolamento sarà obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile (“self-executing”) a ciascuno degli Stati membri senza necessità di apposito recepimento. Tuttavia, per alcune disposizioni è stata espressamente prevista la possibilità di intervenire con provvedimenti integrativi o d’esecuzione del Regolamento stesso. Tra l’altro l’articolo 46 stabilisce che finché non siano adottati gli eventuali atti di esecuzione continueranno ad applicarsi in via transitoria le disposizioni dell’abrogato Regolamento n. 3821/1985.
Ai sensi dell’articolo 48, il nuovo Regolamento, formalmente in vigore dal 1° marzo scorso, sarà efficace soltanto a partire dal 2 marzo 2016, ad eccezione di alcune norme che, invece, si applicheranno già dal 2 marzo 2015:
articolo 24: sulle autorizzazioni e certificazioni che gli Stati membri devono rilasciare ad installatori, officine e costruttori dei veicoli per operare sui tachigrafi;
articolo 34: sull’utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione. Particolare rilievo assume la norma nella parte in cui specifica che gli Stati membri non devono imporre ai conducenti l’obbligo di compilare appositi moduli al fine di attestare l’attività diversa dalla guida svolta quando si allontanano dal veicolo. La norma lascia intendere che in qualche modo dovrà essere “rivisitata” la normativa comunitaria e quella italiana di recepimento che hanno imposto dal 2008 l’utilizzo del cd. modulo assenze conducenti.
articolo 45: che modificando l’articolo 3 e l’articolo 13 del Reg. 561/2006 introduce ulteriori casi di esonero. In particolare, si prevede che il Regolamento n. 561/2006 e gli adempimenti da esso nascenti  non si applicheranno  anche ai trasporti stradali effettuati a mezzo di “veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente”.
Tale norma, da tempo auspicata, quando entrerà in vigore sarà di particolare interesse per il settore edile che di norma mobilita mezzi da cantiere per brevi spostamenti. Si tratta di una forte semplificazione che, una volta attuata, permetterà agli operai/autisti di non sottostare (a condizione che il trasporto avvenga nel raggio di 100 chilometri dal cantiere) ai vincoli imposti dalla normativa comunitaria sui tempi di guida e riposo e quindi sull’obbligo di registrare l’attività di guida mediante tachigrafo analogico/digitale che sono particolarmente stringenti e dalla cui mancata osservanza discendono sanzioni anche piuttosto pesanti.
Con riferimento alle deroghe (al rispetto di alcune disposizioni del Reg. n.561) concedibili a discrezione dallo Stato membro, è elevato da 50 km a 100 km il raggio di operatività riferito all’utilizzo dei veicoli di cui alle lettere d) (tra cui figura il conto proprio), f) (per i veicoli elettrici o a gas) e p) dell’art. 13.
  
In Allegato: Re. (CE) n. 165-2014

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