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Il 1° luglio termina il periodo di coesistenza della norma EN 1090-1, pertanto da tale data è obbligatoria la marcatura CE dei prodotti di carpenteria metallica in acciaio ed alluminio ad uso strutturale

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Prodotti di carpenteria metallica ad uso strutturale: marcatura CE dal 1° luglio

30 Giugno 2014
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Dal 1° luglio 2014 è obbligatoria la marcatura CE dei prodotti di carpenteria metallica (acciaio ed alluminio) ad uso strutturale, ai sensi della norma armonizzata EN 1090-1 “Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio – Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali”.
 
In tale data termina infatti il periodo di coesistenza della suddetta norma, ovvero del periodo in cui la marcatura CE dei prodotti in carpenteria metallica ad uso strutturale era soltanto facoltativa.
 
Pertanto, come anche chiarito dalla nota del Servizio Tecnico Centrale (STC) del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici riportata in allegato, la marcatura CE dei prodotti in serie coperti dalla norma EN 1090-1 costituisce qualificazione del prodotto sufficiente ai sensi del punto 11.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (NTC 2008), e quindi esime il fabbricante dalla dichiarazione dell’attività di centro di trasformazione di carpenteria metallica presso il STC, di cui ai punti 11.3.1.7 e 11.3.4.10 “Centri di trasformazione” delle NTC 2008.
 
Dal 1° luglio 2014, il STC rilascerà l’attestazione di avvenuta dichiarazione dell’attività di centro di trasformazione di carpenteria metallicasoltanto nel caso residuale di prodotti in carpenteria metallica non coperti dalla norma EN 1090-1 o da marcatura CE sulla base di apposita Valutazione tecnica europea.
 
Si sottolinea che le strutture ricadenti nel campo di applicazione della norma sono i componenti strutturali, nonché i kit (prodotti da costruzione immessi sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere) in acciaio e alluminio, quali ad esempio tetti, ponti, gru, ecc., mentre non ricadono nel campo di applicazione della norma tondini e armature per calcestruzzo.
 
Per questi ultimi continua a valere la procedura di qualificazione prevista dalle NTC 2008, ovvero Attestato di qualificazione e attestazione di avvenuta dichiarazione dell’attività di centro di trasformazione di carpenteria metallica.
 
Si ricorda inoltre che la norma si applica solo alla produzione in fabbrica e non alle lavorazioni in cantiere.
 
La nota del STC sottolinea altresì che, comunque sia qualificato il prodotto (quindi anche nel caso di componenti marcati CE) resta fermo l’obbligo del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, di:
  • verificare la conformità di quanto riportato nella documentazione di qualificazione o marcatura CE (Dichiarazione di Prestazione), con i requisiti richiesti dalle NTC 2008 e dallo specifico progetto;
  • controllare che la documentazione di qualificazione o la marcatura CE facciano riferimento agli effettivi componenti pervenuti in cantiere, assicurandosi quindi, nei limiti delle proprie competenze, dell’effettiva rintracciabilità dei prodotti;
  • effettuare le previste prove di accettazione.
Per i contenuti del Regolamento UE n. 305/2011 che disciplina la marcatura CE dei prodotti da costruzione, si rimanda alla nota Ance “Regolamento UE 305/2011 sui prodotti da costruzione che sostituisce la Direttiva 89/106/CEE” del 6 aprile 2011.

16764-Nota Cslp marcatura CE carpenteria metallica.pdfApri
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