E’ all’esame delle Commissioni riunite Industria e Territorio ed Ambiente del Senato, in sede referente, in prima lettura, il decreto legge 91/2014 recante “disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” (DDL 1541/S – Presidenti Relatori Sen. Massimo Mucchetti del Gruppo PD e Sen. Giuseppe Marinello del Gruppo NCD).
Tra le numerose misure previste nel testo si segnalano, in particolare, le seguenti:
-Efficientamento energetico edifici scolastici ed universitari pubblici (art.9)
Vengono previsti finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici, competenti in materia di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica ed universitaria e di edifici dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica con apposite risorse del Fondo rotativo di cui all’art.1, comma 1110, L.296/2006 (Fondo Kyoto), nel limite di 350 milioni di euro, al fine di realizzare interventi di incremento dell’efficienza energetica, con il supporto della cassa Depositi e prestiti quale soggetto gestore del Fondo stesso.
I finanziamenti possono essere concessi anche a fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell’art. 33 del DL 98/2011, convertito dalla L.111/2011, per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l’efficienza energetica dell’edilizia scolastica e universitaria; a tal fine i fondi immobiliari chiusi presentano i progetti di investimento dimostrando la convenienza economica e l’efficacia nei settori di intervento.
L’accesso ai finanziamenti a tasso agevolato avviene sulla base di diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica.
Gli interventi devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell’edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni. Tale miglioramento è oggetto di certificazione da parte di un organismo tecnico terzo da individuarsi con apposito decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, che definirà i criteri e le modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato.
La durata dei finanziamenti a tasso agevolato non può essere superiore a 20 anni.
Vengono, altresì previsti tetti di finanziamento diversificati in base agli interventi. Per gli interventi di efficienza energetica relativi esclusivamente ad analisi, monitoraggio, audit, diagnosi, certificazione e progettazione la durata massima del finanziamento è fissata in dieci anni e l’importo non può essere superiore a cinquecentomila euro. Per interventi relativi esclusivamente agli impianti l’importo massimo è stabilito in un milione di euro, nonché due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione energetica a pieno edificio, comprensivo dell’involucro.
Viene, infine, previsto un coordinamento di tutti gli interventi in materia di edilizia scolastica pubblica, in raccordo con i Ministeri competenti ad opera della Presidenza del Consiglio anche con apposita struttura di missione.
-Accelerazione interventi per mitigazione del rischio idrogeologico (art.10)
Viene previsto, dall’entrata in vigore del decreto legge, il subentro dei Presidenti delle regioni, relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’Ambiente e le regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della L.191/2009, nonché nella titolarità delle relative contabilità speciali. I commissari attualmente in carica completano le operazioni finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni entro quindici giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.
In caso di dimissioni o di impedimento del Presidente della regione il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un commissario ad acta, che esercita i relativi poteri fino all’insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento.
Viene, altresì, precisato che per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, ed ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, il Presidente della regione può avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto.
Nell’esercizio delle funzioni di Commissario straordinario il Presidente della regione è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’art. 17 del DL 195/2009, convertito dalla L.26/2010. L’autorizzazione suddetta sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l’esecuzione dell’intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal D.,Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancato rilascio il Presidente della regione provvede comunque alla conclusione del procedimento.
Le modalità e l’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Viene previsto che gli interventi di messa in sicurezza del territorio, per i quali sono trasferite le relative risorse statali o regionali entro il 30 giugno 2014, devono essere completati entro il 31 dicembre 2015. I Presidenti delle regioni provvedono a pubblicare on line con cadenza almeno trimestrale i dati sullo stato di avanzamento dei lavori.
-Composizione della Commissione tecnica VIA (art. 12)
A modifica dell’articolo 7 del dl 90/2008, convertito dalla L 123/2008, viene ridotto, da cinquanta a quaranta, il numero dei commissari che compongono la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – inclusi il presidente e il segretario – scelti tra i soggetti provvisti di laurea non triennale e con esperienza professionale di almeno 5 anni.
–Procedure semplificate per operazioni di bonifica o messa in sicurezza (art. 13)
Viene modificato il Dlgs 151/2006 introducendo una procedura semplificata per le operazioni di bonifica o messa in sicurezza del suolo per la riduzione dei valori di concentrazione soglia di contaminazione. A tal fine, l’operatore interessato presenta uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori.
-Disposizioni in materia di VIA -procedura d’infrazione 2009/2086 e 2013/2170 (art.15)
Vengono previste norme in materia di valutazione d’impatto ambientale volte a superare i rilievi mossi dalla Commissione europea nelle procedure d’infrazione 2009/2086 e 2013/2170. In particolare, viene modificata la definizione di progetto, di cui all’art. 5 del Dlgs 152/2006, definito quale realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.
-Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (art.18)
Ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007), viene attribuito, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 giugno 2015, un credito d’imposta nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti. Del credito possono usufruire tutte le imprese in attività alla data di entrata in vigore del decreto legge, anche se con un attività d’impresa inferiore ai cinque anni. Il credito, che non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro, va ripartito ed utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Vengono, altresì, disciplinati i casi di revoca del credito stesso.
-Modifiche alla disciplina ACE (art.19)
Viene modificata la disciplina dell’aiuto alla crescita economica (ACE) di cui all’art.1 del DL 201/2011, prevedendo, in particolare, una maggiorazione del 40 per cento della variazione in aumento del capitale proprio, per le società che vengono ammesse alla quotazione dei mercati regolamentati dell’UE o dello spazio economico europeo dalla data di entrata in vigore del decreto, con riferimento al periodo d’imposta in cui avviene l’ammissione alla quotazione e i due successivi.
Viene prevista, altresì, la facoltà, per i soggetti Irpef e Ires, di fruire di un credito d’imposta commisurato all’eccedenza del rendimento nozionale non utilizzato nel periodo d’imposta per incapienza del reddito complessivo netto. Il credito è utilizzabile in diminuzione dell’imposta regionale per le attività produttive (IRAP) e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.
-Modalità di copertura degli oneri sostenuti dal GSE (art. 25)
Viene previsto che gli oneri per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo del Gestore dei servizi energetici, inerente i meccanismi di incentivazione e sostegno alle imprese in materia di rinnovabili ed efficienza energetica, sono posti a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso. Le tariffe per le predette attività sono proposte dal GSE, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge e successivamente ogni tre anni, al Ministro dello Sviluppo Economico che le approva con decreto nei successivi 60 giorni.
La prima applicazione delle tariffe è prevista per il 1° gennaio 2015.
-Interventi sulle tariffe incentivanti dell’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici (art. 26)
Vengono stabilite le modalità e la tempistica di erogazione degli incentivi per impianti fotovoltaici, di cui all’art. 7 del Dlgs 387/2003 e art. 25 comma 10 del Dlgs 28/2001, al fine favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili.
–Interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili (art. 30)
A modifica del DLgs 28/2011, vengono introdotte misure di semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili. In particolare, viene previstoche dal 1º ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, viene effettuata utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA.
–Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi (art. 31)
Viene modificato l’articolo 120 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (TUB) in materia di decorrenza delle valute e calcolo degli interessi, demandando al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) la determinazione di modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni in conto corrente o di pagamento.
Altre disposizioni riguardano: il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche; misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese; interventi sull’emissioni di obbligazioni societarie; misure per il credito alle imprese; razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti.
Il decreto legge scade il 23 agosto p.v.